3.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CA 272/1


Invito pubblico a manifestare interesse per la nomina di un supplente della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB)

(SRB/2018/001)

(2018/C 272 A/01)

L’invito a manifestare interesse del Comitato di risoluzione unico si riferisce alla nomina di un supplente per la relativa commissione per i ricorsi.

Comitato di risoluzione unico

Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è l’autorità di risoluzione europea e opera in stretta collaborazione con le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, insieme alle quali forma il meccanismo di risoluzione unico (SRM). L’SRB opera a stretto contatto con la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE) a salvaguardia della stabilità finanziaria.

La sua missione è garantire una risoluzione ordinata delle banche in difficoltà, con un minimo impatto sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Pertanto, l’SRB ha funzioni e competenze specifiche per la preparazione e l’attuazione della risoluzione di banche in dissesto o a rischio di dissesto.

L’SRB è responsabile anche della gestione del Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sul meccanismo di risoluzione unico, per assicurare la disponibilità di sostegno finanziario a medio termine durante la ristrutturazione e/o la risoluzione di una banca.

L’SRB è un’agenzia autofinanziata dell’Unione europea.

La commissione per i ricorsi dell’SRB

A norma dell’articolo 85 del regolamento SRM, l’SRB ha istituito una commissione per i ricorsi, allo scopo di decidere in merito ai ricorsi presentati contro talune decisioni del Comitato. Ai sensi del paragrafo 3, qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato:

per affrontare gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione di cui all’articolo 10, paragrafo 10, del regolamento SRM;

per applicare obblighi semplificati in relazione all’elaborazione dei piani di risoluzione concernenti entità o gruppi specifici o per concedere deroghe all’obbligo di elaborare tali piani conformemente all’articolo 11 del regolamento SRM;

per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento SRM;

per irrogare una penalità ai sensi degli articoli 38-41;

per raccogliere contributi alle spese amministrative del Comitato ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento SRM;

per raccogliere contributi straordinari ex post ai sensi dell’articolo 71 del regolamento SRM; e

per accedere a documenti rientranti nell’ambito dell’accesso pubblico a documenti quadro di cui all’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento SRM.

La commissione per i ricorsi decide sulla base della maggioranza dei suoi membri (paragrafo 4). Le sue decisioni sono motivate e notificate alle parti (paragrafo 9). La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest’ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso (paragrafo 8). Le decisioni adottate dalla commissione per i ricorsi possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (articolo 86, paragrafo 1, del regolamento SRM). Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 10, del regolamento SRM, la commissione per i ricorsi ha adottato il suo regolamento interno (cfr. https://srb.europa.eu/en/content/procedure). La commissione per i ricorsi è affiancata nel suo lavoro da un segretariato indipendente.

Composizione della commissione per i ricorsi

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento SRM, la commissione per i ricorsi è composta da cinque membri e due supplenti, persone di elevata reputazione, provenienti dagli Stati membri, dai settori privato o pubblico, in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, anche nell’ambito delle risoluzioni.

I membri della commissione per i ricorsi e i due supplenti sono nominati dall’SRB per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse. Le persone nominate non sono vincolate da alcuna istruzione.

L’attuale composizione della commissione per i ricorsi è disponibile all’indirizzo: https://srb.europa.eu/en/content/composition.

Invito a manifestare interesse per supplenti della commissione per i ricorsi

Il presente invio è volto a selezionare un candidato(i) per la posizione di supplente(i) che possa(possano) essere nominato(i) membro(i) in seguito alla cessazione delle funzioni di ex membri della commissione per i ricorsi o, se del caso, su base specifica ad hoc. Il(i) supplente(i) sarà(saranno) designato(i) e nominato(i) dall’SRB per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile una sola volta. I membri e i supplenti sono nominati a titolo personale e non possono pertanto delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.

Carico di lavoro

Di solito i supplenti sostituiscono i membri della commissione per i ricorsi in caso di incapacità di questi ultimi o in presenza di conflitti di interessi nel quadro di un ricorso specifico, per esempio qualora si ritenga che un membro della commissione per i ricorsi abbia un interesse privato o personale che possa o sembri poter influenzare la sua imparzialità e obiettività nell’assolvimento dei compiti assegnati. In caso di cessazione anticipata delle funzioni di un membro, i supplenti possono altresì essere invitati dalla commissione per i ricorsi a diventare membri permanenti per il periodo restante del mandato del membro uscente.

I membri e i supplenti sono tenuti a partecipare in modo attivo e regolare. In tal senso, ci si attende che il nominato prenda parte alle riunioni regolari e ad hoc. La commissione per i ricorsi tiene circa quattro volte all’anno riunioni regolari della durata di un giorno presso la sede dell’SRB di Bruxelles, Belgio. Se del caso, le riunioni potrebbero diventare più frequenti. I candidati dovranno tenere conto del fatto che le riunioni richiedono, in linea generale, una fase preparatoria. Dovranno altresì essere disposti a operare con mezzi elettronici per la gestione e lo scambio di documenti. I documenti di lavoro sono forniti in inglese, lingua in cui si svolgono le riunioni. Si richiede pertanto un’ottima padronanza dell’inglese.

Indennità e diritti

I membri e i supplenti percepiscono un compenso proporzionato alle funzioni loro assegnate sulla base di un contratto in qualità di fornitori di servizi, senza tuttavia essere dipendenti a tempo indeterminato dell’SRB. I membri e i supplenti della commissione per i ricorsi possono pertanto essere impiegati a tempo pieno qualora ciò sia compatibile con la loro capacità di esaminare i ricorsi con breve preavviso (cfr. Indipendenza).

I membri e i supplenti percepiranno un compenso di 800 EUR per ogni giorno lavorativo, con un massimo di 8 000 EUR per ogni caso a titolo di compenso forfettario. Il livello di attività della commissione per i ricorsi dipenderà dal numero di ricorsi presentati contro decisioni del Comitato.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative ai membri o ai supplenti saranno sostenute dall’SRB in base alla sua decisione riguardo alle norme di rimborso per la commissione per i ricorsi.

I membri e i supplenti e l’SRB stabiliranno in separata sede termini e condizioni dettagliati per la nomina dei membri e dei supplenti della commissione per i ricorsi.

Criteri di ammissibilità

I candidati devono soddisfare i requisiti esposti di seguito; in caso contrario le loro candidature non saranno prese in considerazione.

Al termine per la presentazione delle candidature i candidati:

devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

non devono appartenere al personale in servizio dell’SRB;

non devono appartenere al personale in servizio delle autorità di risoluzione o di altri istituzioni, organi e organismi nazionali o dell’Unione coinvolti nell’assolvimento dei compiti attribuiti all’SRB dal regolamento SRM;

devono:

a)

avere concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge, in economia o in un’altra materia attinente all’attività della commissione per i ricorsi dell’SRB, la cui durata normale sia almeno quadriennale (4 anni) e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure

b)

avere ottenuto l’abilitazione a esercitare la professione di avvocato in uno Stato membro;

devono avere conoscenze pertinenti e almeno dieci (10) anni di esperienza professionale, compresa un’esperienza in ambito di risoluzione, nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari (acquisita dopo il conseguimento del diploma universitario); e

devono avere un’eccellente padronanza dell’inglese con comprovate capacità di redazione e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea.

Indipendenza

Tutti i candidati saranno sottoposti a un esame preliminare per rilevare l’esistenza di potenziali conflitti di interessi, in linea con le norme applicabili. A tal fine, tutti i candidati devono fornire, unitamente alla candidatura, un modulo di dichiarazione di interessi, come illustrato in prosieguo, interamente compilato e debitamente firmato. La constatazione di eventuali interessi diretti comporterà l’esclusione dalla procedura di nomina.

I membri e i supplenti della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nell’interesse pubblico e non ricevono istruzioni. Essi rendono una dichiarazione pubblica di impegni e una dichiarazione pubblica di interessi, con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l’assenza di tali interessi.

Criteri di selezione

La valutazione delle manifestazioni d’interesse si baserà sui seguenti elementi:

una comprovata competenza ed esperienza professionale, a un livello sufficientemente elevato, in campo legale oppure nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, che può includere un’esperienza nell’ambito della regolamentazione dei servizi finanziari;

esperienza di risoluzione nel settore bancario;

un’attività di tipo legale o accademico connessa alla risoluzione;

un’eccellente conoscenza e comprensione della normativa dell’UE nel settore dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;

un’eccellente conoscenza e comprensione della prassi procedurale nell’ambito dei ricorsi;

la capacità di essere disponibili con breve preavviso a esaminare ricorsi contro decisioni del Comitato; e

l’esistenza di potenziali conflitti di interessi che potrebbero limitare la capacità del candidato di esaminare ricorsi; e

una capacità comprovata, sulla base di elementi oggettivi di esperienza acquisita, di operare e interagire in un contesto collegiale.

Procedura di candidatura e termine per la presentazione

La candidatura deve includere:

(a)

una lettera di motivazione (firmata);

(b)

il modulo di dichiarazione di interessi compilato (firmato):

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/declaration_of_interests.pdf;

(c)

un CV.

Le copie autenticate di titoli di studio/diplomi, le referenze, gli attestati dell’esperienza acquisita, ecc. non devono essere inviati in questa fase, ma presentati, su richiesta, in un momento successivo della procedura.

Poiché la lingua di lavoro prevalente dell’SRB è l’inglese, le candidature devono essere presentate in inglese.

Con la presentazione della candidatura i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei documenti cui fa riferimento. Nella compilazione della candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti di qualsiasi genere presentati in candidature precedenti (per es. non saranno accettate fotocopie di candidature precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l’esclusione del candidato.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 7 settembre 2018.

La candidatura completa deve pervenire per via elettronica entro e non oltre il 7 settembre 2018, alle ore 23:59, al seguente indirizzo:

SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu

L’oggetto del messaggio di posta elettronica deve riportare il numero di riferimento dell’invito a manifestare interesse: SRB/2018/001 (https://srb.europa.eu/en/vacancies).

La conclusione della procedura di designazione e nomina dei candidati è prevista entro la fine di settembre 2018.

Per ulteriori informazioni sul presente invito, si prega di rivolgersi all’indirizzo SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu, riportando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica il numero di riferimento dell’invito: [SRB/2018/001].

Procedura di nomina

Tutti i candidati partecipanti al presente invito a manifestare interesse saranno informati in merito all’esito della procedura di selezione.

Sulla base dei criteri di selezione sopra elencati, l’SRB redige un elenco di candidati.

Pari opportunità e protezione dei dati personali

L’SRB applica una politica di pari opportunità e accetta candidature senza discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sull’origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altra natura, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale.

L’SRB assicurerà inoltre che i dati personali dei candidati siano trattati come previsto dal regolamento (CE) n. 45/2001 (2). Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza di tali dati.


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.