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20.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CA 255/1 |
Comitato di risoluzione unico — Pubblicazione di un posto vacante di membro del Comitato e direttore dello sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione
COM/2018/20028
(2018/C 255 A/01)
Il Comitato di risoluzione unico
Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board — SRB) opera in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti — che insieme costituiscono il meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism SRM); il Comitato opera in stretta collaborazione con la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE) per salvaguardare la stabilità finanziaria.
La missione del Comitato è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Al Comitato sono pertanto assegnate mansioni e responsabilità specifiche per preparare e gestire la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto.
Il Comitato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund — SRF) istituito dal regolamento SRM [regolamento (UE) n. 806/2014] allo scopo di garantire un sostegno finanziario a medio termine alle banche in fase di ristrutturazione e/o risoluzione.
Il Comitato è un’agenzia autofinanziata dell’Unione europea.
Il posto vacante
La Commissione europea, in consultazione con il Comitato, organizza una procedura di selezione per un membro del Comitato e direttore dello sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione.
La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato.
Il candidato prescelto assumerà funzione come i) membro con diritto di voto degli organi decisionali del Comitato (in sessione plenaria e sessione esecutiva) e ii) direttore dello sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione del Comitato.
Come membro votante del Comitato in sessione esecutiva e sessione plenaria, il direttore contribuirà attivamente all’espletamento dei compiti e delle responsabilità del Comitato, conformemente al mandato assegnatogli dal regolamento SRM.
Inoltre il candidato idoneo, in qualità di direttore dello sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione, sarà responsabile della relativa direzione per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione.
In particolare, il candidato prescelto deve:
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guidare l’elaborazione delle politiche e della metodologia per le attività di risoluzione del Comitato e coordinare le stesse con le direzioni preposte alla risoluzione, al fine di garantire il funzionamento efficace e coerente del meccanismo di risoluzione unico; in tali attività rientrano la preparazione dei piani di risoluzione delle entità che rientrano nella responsabilità diretta del Comitato come pure la funzione di sorveglianza del Comitato sulle entità di competenza delle autorità nazionali di risoluzione, |
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orientare il piano di lavoro pluriennale del Comitato per la funzione di pianificazione della risoluzione e coordinarne l’attuazione a differenti livelli organizzativi, coordinandosi con le direzioni responsabili della risoluzione e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione al fine di definire una serie chiara di orientamenti e obiettivi e di determinare le priorità nel quadro della programmazione strategica generale del Comitato, |
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contribuire alla preparazione delle azioni di risoluzione e, se necessario, delle decisioni di risoluzione riguardanti le entità che rientrano nella responsabilità del Comitato, |
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supervisionare e gestire la cooperazione generale con le autorità nazionali di risoluzione, la Banca centrale europea e la Commissione europea in tematiche attinenti alla risoluzione anche mediante adeguati accordi di cooperazione, |
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gestire l’attività quotidiana della direzione, garantendone il funzionamento regolare ed efficace anche in stretta cooperazione con altri settori di attività del Comitato, in particolare con le direzioni preposte alla risoluzione e l’ufficio legale, |
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perseguire il conseguimento degli obiettivi della direzione in linea con il calendario e i livelli di qualità stabiliti; monitorare e valutare i progressi realizzati, |
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coordinare i lavori dei servizi che formano la direzione, motivare e sostenere i quadri intermedi affinché raggiungano i loro obiettivi e mettano a frutto il loro potenziale e quello del rispettivo personale, |
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assicurare una cooperazione e comunicazione efficaci con gli altri membri del Comitato / direttori e le altre direzioni; promuovere prassi proficue nei rapporti con le parti interessate interne ed esterne alla direzione, e |
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creare e mantenere relazioni con le istituzioni e gli organi dell’UE e altri organismi pubblici o privati su questioni che rientrano nelle competenze della direzione. Il candidato prescelto riferisce al presidente del Comitato in merito ai propri contributi individuali in qualità di direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione. |
Criteri di ammissibilità
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo di presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti formali:
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Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, |
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Laurea o diploma universitario:
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Esperienza professionale (1): aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale post laurea dopo il conseguimento della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci anni in settori attinenti alla vigilanza, alla ristrutturazione o alla risoluzione degli enti finanziari e alla regolamentazione dei mercati finanziari, |
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Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello (2), e |
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Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue (3). Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificano che i candidati soddisfino il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. |
Non vi è limite di età.
Criteri di selezione
Ai candidati sono richieste:
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una conoscenza approfondita dei settori bancario e finanziario, |
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una solida esperienza in uno o più dei seguenti ambiti: vigilanza, ristrutturazione e risoluzione degli enti finanziari, regolamentazione dei mercati finanziari, e del settore bancario in particolare, |
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una conoscenza delle istituzioni e delle procedure decisionali dell’Unione europea nonché esperienze di interesse per le attività del Comitato nelle procedure europee e internazionali o, almeno, nel settore privato a livello internazionale, |
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esperienza nel dirigere con successo grandi équipe multidisciplinari (e, idealmente, multiculturali) ad alto livello manageriale e nel motivare il personale a raggiungere elevati livelli di prestazione, |
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una comprovata capacità di prendere decisioni a livello sia strategico che operativo, |
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una spiccata attitudine dirigenziale ed esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale, |
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eccellenti capacità di negoziazione e abilità nel costruire rapporti di lavoro basati sulla fiducia con rappresentanti di alto livello delle parti interessate, |
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un eccellente senso di responsabilità e spirito di iniziativa e la capacità di sviluppare e attuare una visione strategica, |
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eccellenti capacità di comunicazione, di presentazione e relazionali; ottima padronanza dell’inglese, essenziale in quanto lingua di lavoro del Comitato. |
Indipendenza e conflitto di interessi
I membri del Comitato nelle sessioni plenarie ed esecutive devono agire in piena indipendenza nell’interesse esclusivo dell’Unione e non sono autorizzati a chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organismi dell’Unione europea, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.
Una volta nominato, il membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione è un professionista impiegato a tempo pieno e non può esercitare nessun altro incarico a livello nazionale, internazionale o dell’Unione.
Prima della nomina, il candidato prescelto è tenuto a rendere:
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una dichiarazione in cui si impegna ad agire in completa indipendenza nell’interesse pubblico, e |
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una dichiarazione in cui indica eventuali interessi che possano essere ritenuti pregiudizievoli alla sua indipendenza. |
Nella domanda i candidati devono confermare la disponibilità a rendere tali dichiarazioni. Una volta nominato, il membro del Comitato è soggetto al codice di condotta (4) e, nella funzione di direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione, allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, e più nello specifico al titolo II (5) dello stesso, e al codice deontologico e di buona condotta del personale del Comitato (6).
SELEZIONE E NOMINA
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1. |
Per valutare le candidature, la Commissione europea, in consultazione con il Comitato, istituisce una commissione giudicatrice. I candidati con il profilo più idoneo per la funzione di membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione sono invitati a un colloquio con la commissione giudicatrice. |
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2. |
Dopo i colloqui la commissione giudicatrice redige un primo elenco di candidati in base ai meriti e ai criteri di selezione stabiliti nel presente avviso di posto vacante. Tali candidati possono essere convocati a sostenere un ulteriore colloquio con il Comitato consultivo per le nomine della Commissione europea. Prima del colloquio, essi sono esaminati in un Assessment center gestito da consulenti esterni. |
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3. |
In seguito il Comitato consultivo per le nomine della Commissione adotta un elenco ristretto. Coloro che vi figurano sono convocati per un colloquio con uno o più membri della Commissione europea. |
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4. |
In base ai risultati della procedura di selezione appena descritta, e previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione europea adotta un elenco ristretto di candidati idonei alla carica di membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione. Tale elenco ristretto è trasmesso per approvazione al Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea è informato in contemporanea. |
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5. |
Successivamente la Commissione europea presenta per approvazione al Parlamento europeo una proposta per la nomina del membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione. |
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6. |
Una volta che la proposta è stata approvata, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione al fine di nominare il membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. |
È possibile che i candidati siano invitati a sostenere ulteriori colloqui e/o prove oltre a quelli indicati.
Per ragioni pratiche, e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell’interesse sia dei candidati che dell’istituzione, la Commissione europea svolge la procedura di selezione esclusivamente in inglese. La Commissione garantisce che non vengano indebitamente avvantaggiati i candidati madrelingua.
Il presente invito a presentare candidature è la base su cui la Commissione europea redige la proposta di nomina del membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione, da sottoporre al Parlamento europeo. Figurare nell’elenco ristretto trasmesso al Parlamento europeo o nella proposta di nomina non è garanzia di nomina. Si noti che l’elenco ristretto degli idonei potrebbe essere pubblicato dopo la sua adozione da parte della Commissione europea.
Pari opportunità
Le istituzioni dell’Unione europea applicano una politica di pari opportunità e accettano le candidature senza discriminazioni fondate sul genere, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Regime applicabile
Il membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione è nominato per un periodo di cinque anni non rinnovabile.
Il membro del Comitato e direttore per lo sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione è considerato alla pari del Cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea in termini di trattamento economico ed età pensionabile, ai sensi del regolamento n. 422/67/CEE (7). Il suo stipendio fa riferimento al grado AD 16, terzo scatto, cui è applicato un coefficiente correttore pari al 101 % dello stipendio corrispondente a detto grado e scatto (8). Non è però soggetto all’età massima di pensionamento. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti si applicano per analogia a tutte le altre condizioni di lavoro.
COME PRESENTARE LA CANDIDATURA
Avvertenza:
Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente di soddisfare tutti i criteri di ammissione, con particolare riguardo ai titoli di studio, come pure all’esperienza professionale e manageriale di alto livello e alle conoscenze linguistiche richieste. Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione automatica dalla procedura di selezione.
Per candidarsi occorre collegarsi al sito:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Per poter registrare la candidatura occorre prima creare il proprio profilo.
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri).
I candidati devono inoltre disporre di un indirizzo valido di posta elettronica, che servirà a confermare la registrazione della candidatura e a mantenere i contatti durante le diverse fasi della procedura di selezione. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali cambiamenti di tale indirizzo.
Una volta completata l’iscrizione online, i candidati ricevono un email a conferma dell’avvenuta registrazione della candidatura. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata!
Si ricorda che non è possibile seguire online lo stato di avanzamento di ciascuna candidatura. Tutte le informazioni al riguardo sono trasmesse direttamente ai candidati.
Per agevolare la procedura di selezione, tutte le comunicazioni con i candidati sono in lingua inglese.
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Data di chiusura
Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 12 settembre 2018. Le iscrizioni online sono chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
L’iscrizione elettronica deve essere completata entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per iscriversi, poiché una congestione delle linee o un problema nel collegamento internet potrebbero annullare l’operazione e costringere a ripeterla integralmente. Dopo la scadenza del termine, non è più possibile inserire alcun dato. Non sono accettate iscrizioni tardive.
La Commissione si riserva il diritto di prorogare il termine di presentazione delle candidature per il posto in oggetto, esclusivamente mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Informazione importante per i candidati
Si ricorda che i lavori delle commissioni giudicatrici sono riservati. Qualsiasi contatto diretto o indiretto con i membri di tali commissioni è vietato ai candidati o a chiunque agisca per loro conto.
Protezione dei dati personali
La Commissione e il Comitato garantiscono che i dati personali dei candidati verranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) L’esperienza professionale è calcolata a decorrere dalla data alla quale il candidato ha conseguito la qualifica minima per accedere al profilo in questione. Si tiene conto soltanto delle attività professionali debitamente documentate (ovvero, lavoro dipendente o autonomo remunerati). Il lavoro svolto a tempo parziale è calcolato percentualmente, in proporzione all’orario lavorativo a tempo pieno. Non sono presi in considerazione i periodi d’istruzione o di formazione e i tirocini non retribuiti. Borse di studio, attività finanziate da una sovvenzione e dottorati di ricerca possono essere fatti valere come esperienza professionale per un massimo di tre anni.
(2) I candidati devono indicare per ciascuna posizione dirigenziale/di gestione: 1) il titolo del posto occupato e le funzioni dirigenziali esercitate; 2) l’entità dell’organico che dirigevano in queste funzioni; 3) l’entità dei bilanci gestiti; e 4) il numero di livelli gerarchici superiori e inferiori e il numero di pari grado.
(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=IT
(4) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf
(5) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101
(6) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ps_2015_12.pdf
(7) Regolamento n. 422/67/CEE: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1967R0422:20040501:IT:PDF quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 904/2012: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:269:0001:0002:IT:PDF
(8) Cfr. articolo 66 del regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.