29.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 228/23


Invito a presentare proposte IX-2019/02 — «Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee»

(2018/C 228/05)

A.   INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».

2.

In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1) («Regolamento (EU, Euratom) n. 1141/2014»).

3.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».

4.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

5.

Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito»).

6.

Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a)

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del 3 maggio 2018 (2);

b)

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 28 maggio 2018, che stabilisce la procedura per l’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (3);

c)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (regolamento finanziario) (4);

d)

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («modalità di applicazione del regolamento finanziario») (5);

e)

Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (6);

f)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (7);

g)

Regolamento del Parlamento europeo (8).

B.   OBIETTIVO DELL’INVITO

7.

L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).

C.   FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

8.

La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di sovvenzione da parte dell’ordinatore responsabile.

9.

La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VI, parte I, del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

10.

L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare il 95 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

D.   BILANCIO DISPONIBILE

11.

Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 700 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio.

E.   REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

12.

Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:

a)

sono presentate per iscritto sul modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;

b)

contengono l’accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito;

c)

contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

d)

sono trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2018 al seguente indirizzo:

Presidente del Parlamento europeo

All’attenzione di: sig. Didier Kléthi, direttore generale della DG Finanze

SCH 05B031

L-2929 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

13.

Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1   Criteri di esclusione

14.

I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a)

si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, o agli articoli 107 o 108 del regolamento finanziario;

b)

siano soggetti a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi) del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2   Criteri di ammissibilità

15.

Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a)

deve essere registrato in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

deve essere affiliato a un partito politico europeo che soddisfi tutti i criteri per ottenere un contributo ai partiti politici europei (9);

c)

deve essere conforme agli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che deve aver presentato il bilancio d’esercizio (10), la relazione di revisione esterna e l’elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato;

F.3   Criteri di selezione

16.

Secondo le modalità di applicazione del regolamento finanziario (articolo 202), il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante […] l’esercizio sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento. Deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell’atto di base.

F.4   Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

17.

In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a)

il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;

b)

il 90 % sarà ripartito tra fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

G.   CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ

18.

L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (11), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (12) (l’«Autorità»).

19.

Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all’Autorità. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

H.   TERMINI E CONDIZIONI

20.

I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può adottare la decisione sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente.

21.

In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente.

22.

I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito.

23.

Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 22 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nella decisione di sovvenzione.

I.   CALENDARIO

24.

Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018.

25.

L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte.

26.

Si prevede che i candidati selezionati riceveranno la decisione di sovvenzione nel gennaio 2019 e che i candidati esclusi saranno informati contestualmente. Il versamento del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della decisione di sovvenzione.

J.   DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

27.

Il Parlamento europeo pubblica, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

28.

Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito del presente invito è trattato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (13), a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

29.

I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

30.

Il beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all’Unità per la protezione dei dati personali in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

31.

Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K.   ALTRE INFORMAZIONI

32.

Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

33.

La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.

(3)  GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(6)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(7)  GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

(8)  Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2017.

(9)  Titolo VIII della parte II del regolamento finanziario.

(10)  A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione ecc.).

(11)  articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:

1.

Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2.

L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(12)  Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

SOVVENZIONI (1) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Image

Testo di immagine

Numero del documento

DOCUMENTI DA FORNIRE

Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento

1.

Lettera di accompagnamento originale indicante l’importo della sovvenzione richiesta per l’esercizio n, firmata dal rappresentante legale

2.

Lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente

3.

Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell’organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere (1)

4.

Prova della registrazione da parte dell’Autorità alla data della domanda di finanziamento

5.

Programma di lavoro

6.

Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il più recente bilancio d’esercizio sottoposto a audit ed elaborato da un esperto contabile professionista

Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento

7.

Modulo d’identificazione finanziaria

8.

Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione

9.

Bilancio di previsione

10.

Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato

(1) Con riferimento alle pertinenti disposizioni relative allo statuto del richiedente, ove del caso.

MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

Image

Testo di immagine

SOGGETTO GIURIDICO

SOCIETÀ PRIVATA

Titolo / FORMA GIURIDICA

DENOMINAZIONE

ACRONIMO

INDIRIZZO

Via

Numero

Codice postale

Località

Paese

Numero partita IVA

(Se il rigo è compilato, allegare un documento ufficiale)

LUOGO DI REGISTRAZIONE

DATA DI REGISTRAZIONE

/

/

N. DI REGISTRO

TELEFONO

FAX

E-MAIL

I dati devono essere corredati di una fotocopia di ogni documento ufficiale idoneo a identificare la denominazione del soggetto giuridico, l'indirizzo della sede sociale, il numero di partita IVA e il numero di registro presso le autorità nazionali.

TITOLARE DEL CONTO BANCARIO

DENOMINAZIONE

(Denominazione utilizzata per aprire il conto)

INDIRIZZO

Via

Numero

Codice postale

Località

Paese

BANCA

IBAN

(Obbligatorio, se nel paese in cui la banca ha sede esiste il codice IBAN)

CODICE SWIFT (BIC)

VALUTA

CONTO BANCARIO

(Formato nazionale)

NOME DELLA BANCA

INDIRIZZO

Via

Numero

Codice postale

Località

Paese

Timbro della banca + Firma del suo rappresentante * :

Data + Firma del rappresentante

* È preferibile accludere copia di un estratto conto recente. Si noti che l'estratto conto deve riportare tutte le informazioni richieste sopra nei riquadri "DENOMINAZIONE DEL CONTO BANCARIO" e "BANCA". In tal caso, il timbro della banca e la firma del suo rappresentante non sono richiesti. La firma del titolare del conto è sempre obbligatoria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

di aver letto e di accettare i termini e le condizioni stabiliti nel modello di decisione di sovvenzione;

che il richiedente non si trova in una delle situazioni previste dall’articolo 106, paragrafo 1 (*1), e dagli articoli 107 (*1) e 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (2)

che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 (*1), e paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi) (*1), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (3)

che il richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la decisione di sovvenzione;

le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome:

 

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:

 

Luogo/Data:

 

Firma:

 

BILANCIO DI PREVISIONE

Spese

Spese ammissibili

Bilancio

Effettive

A.1: Spese di personale

1.

Indennità

2.

Oneri

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d’infrastruttura

 

 

A.3: Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese giuridiche

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Sostegno a favore di terzi

6.

Spese varie di funzionamento

 

 

A.4: Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5: Spese d’informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti Internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Altre spese d’informazione

 

 

A.6: Assegnazione all’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1»

 

 

A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

Spese non ammissibili

1.

Stanziamenti accantonati

2.

Perdite di cambio

3.

Crediti dubbi

4.

Conferimenti in natura

5.

Altre spese (da precisare)

 

 

B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C. TOTALE DELLE SPESE

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1 Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N»

non pertinente

 

D.2 Finanziamento del Parlamento europeo

 

 

D.3 Contributi dei membri

 

 

3.1

delle organizzazioni membri

3.2

dei singoli membri

 

 

D.4 Donazioni

 

 

 

 

 

D.5 Altre risorse proprie

 

 

(da elencare)

 

 

D.6. Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

D.7. Conferimenti in natura

 

 

D. TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

E. Conto profitti e perdite (F-C)

 

 


F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F)

 

 

DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l’esercizio 2019 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].

Firma autorizzata:

Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome:

 

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:

 

Luogo/Data:

 

Firma:

 


(1)  La categoria del finanziamento è quella delle sovvenzioni di funzionamento di cui alla parte prima, titolo VI, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(*1)  in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

L’amministrazione aggiudicatrice esclude un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto disciplinate dal presente regolamento se:

a)

l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell’esecuzione di un contratto;

ii)

per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di appalto;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:

i)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell’amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l’operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

iii)

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

iv)

riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (1), ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi)

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

Nell’ambito di una determinata procedura di appalto l’amministrazione aggiudicatrice non aggiudica il contratto a un operatore economico che:

a)

si trovi in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106;

b)

abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

c)

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

a)

qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2; o

b bis)

qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; o

c)

quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi):

L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a)

violazioni non quantificabili:

v)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

vi)

qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee [«Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014», GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1].