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29.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/23 |
Invito a presentare proposte IX-2019/02 — «Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee»
(2018/C 228/05)
A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
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1. |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». |
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2. |
In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1) («Regolamento (EU, Euratom) n. 1141/2014»). |
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3. |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo». |
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4. |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte. |
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5. |
Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito»). |
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6. |
Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
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B. OBIETTIVO DELL’INVITO
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7. |
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). |
C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
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8. |
La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di sovvenzione da parte dell’ordinatore responsabile. |
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9. |
La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VI, parte I, del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute. |
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10. |
L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare il 95 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
D. BILANCIO DISPONIBILE
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11. |
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 700 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. |
E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
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12. |
Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:
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13. |
Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte. |
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
F.1 Criteri di esclusione
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14. |
I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:
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F.2 Criteri di ammissibilità
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15. |
Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:
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F.3 Criteri di selezione
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16. |
Secondo le modalità di applicazione del regolamento finanziario (articolo 202), il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante […] l’esercizio sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento. Deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell’atto di base. |
F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
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17. |
In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
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G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ
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18. |
L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (11), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (12) (l’«Autorità»). |
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19. |
Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all’Autorità. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati. |
H. TERMINI E CONDIZIONI
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20. |
I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può adottare la decisione sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente. |
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21. |
In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente. |
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22. |
I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito. |
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23. |
Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 22 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nella decisione di sovvenzione. |
I. CALENDARIO
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24. |
Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018. |
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25. |
L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte. |
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26. |
Si prevede che i candidati selezionati riceveranno la decisione di sovvenzione nel gennaio 2019 e che i candidati esclusi saranno informati contestualmente. Il versamento del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della decisione di sovvenzione. |
J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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27. |
Il Parlamento europeo pubblica, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
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28. |
Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito del presente invito è trattato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (13), a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
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29. |
I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
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30. |
Il beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all’Unità per la protezione dei dati personali in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati. |
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31. |
Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. |
K. ALTRE INFORMAZIONI
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32. |
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu |
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33. |
La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). |
Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.
(3) GU C 225 del 28.6.2018, pag. 4.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(6) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(7) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(8) Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2017.
(9) Titolo VIII della parte II del regolamento finanziario.
(10) A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione ecc.).
(11) articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:
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1. |
Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti. |
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2. |
L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22. |
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.
(12) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(13) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO
MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO
SOVVENZIONI (1) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]
COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.
Numero del documento
DOCUMENTI DA FORNIRE
Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento
1.
Lettera di accompagnamento originale indicante l’importo della sovvenzione richiesta per l’esercizio n, firmata dal rappresentante legale
☐
2.
Lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente
☐
3.
Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell’organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere (1)
☐
4.
Prova della registrazione da parte dell’Autorità alla data della domanda di finanziamento
☐
5.
Programma di lavoro
☐
6.
Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il più recente bilancio d’esercizio sottoposto a audit ed elaborato da un esperto contabile professionista
☐
Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento
7.
Modulo d’identificazione finanziaria
☐
8.
Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione
☐
9.
Bilancio di previsione
☐
10.
Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato
☐
(1) Con riferimento alle pertinenti disposizioni relative allo statuto del richiedente, ove del caso.
MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
SOGGETTO GIURIDICO
SOCIETÀ PRIVATA
Titolo / FORMA GIURIDICA
DENOMINAZIONE
ACRONIMO
INDIRIZZO
Via
Numero
Codice postale
Località
Paese
Numero partita IVA
(Se il rigo è compilato, allegare un documento ufficiale)
LUOGO DI REGISTRAZIONE
DATA DI REGISTRAZIONE
/
/
N. DI REGISTRO
TELEFONO
FAX
I dati devono essere corredati di una fotocopia di ogni documento ufficiale idoneo a identificare la denominazione del soggetto giuridico, l'indirizzo della sede sociale, il numero di partita IVA e il numero di registro presso le autorità nazionali.
TITOLARE DEL CONTO BANCARIO
DENOMINAZIONE
(Denominazione utilizzata per aprire il conto)
INDIRIZZO
Via
Numero
Codice postale
Località
Paese
BANCA
IBAN
(Obbligatorio, se nel paese in cui la banca ha sede esiste il codice IBAN)
CODICE SWIFT (BIC)
VALUTA
CONTO BANCARIO
(Formato nazionale)
NOME DELLA BANCA
INDIRIZZO
Via
Numero
Codice postale
Località
Paese
Timbro della banca + Firma del suo rappresentante * :
Data + Firma del rappresentante
* È preferibile accludere copia di un estratto conto recente. Si noti che l'estratto conto deve riportare tutte le informazioni richieste sopra nei riquadri "DENOMINAZIONE DEL CONTO BANCARIO" e "BANCA". In tal caso, il timbro della banca e la firma del suo rappresentante non sono richiesti. La firma del titolare del conto è sempre obbligatoria.
DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:
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di aver letto e di accettare i termini e le condizioni stabiliti nel modello di decisione di sovvenzione; |
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— |
che il richiedente non si trova in una delle situazioni previste dall’articolo 106, paragrafo 1 (*1), e dagli articoli 107 (*1) e 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (2) |
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che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 (*1), e paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi) (*1), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (3) |
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che il richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la decisione di sovvenzione; |
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le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo. |
Firma autorizzata:
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Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome: |
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Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento: |
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Luogo/Data: |
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Firma: |
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BILANCIO DI PREVISIONE
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Spese |
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Spese ammissibili |
Bilancio |
Effettive |
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A.1: Spese di personale
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A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
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A.3: Spese di funzionamento
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A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
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A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
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A.6: Assegnazione all’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1» |
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A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI |
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Spese non ammissibili
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B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI |
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C. TOTALE DELLE SPESE |
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Entrate |
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Bilancio |
Effettive |
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D.1 Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N» |
non pertinente |
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D.2 Finanziamento del Parlamento europeo |
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D.3 Contributi dei membri |
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D.4 Donazioni |
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D.5 Altre risorse proprie |
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(da elencare) |
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D.6. Interessi generati da prefinanziamenti |
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D.7. Conferimenti in natura |
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D. TOTALE DELLE ENTRATE |
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E. Conto profitti e perdite (F-C) |
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F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva |
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G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F) |
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DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l’esercizio 2019 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].
Firma autorizzata:
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Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome: |
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Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento: |
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Luogo/Data: |
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Firma: |
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(1) La categoria del finanziamento è quella delle sovvenzioni di funzionamento di cui alla parte prima, titolo VI, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(*1) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:
Articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
L’amministrazione aggiudicatrice esclude un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto disciplinate dal presente regolamento se:
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a) |
l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali; |
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b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto; |
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c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
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d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:
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e) |
l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti; |
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f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio. |
Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
Nell’ambito di una determinata procedura di appalto l’amministrazione aggiudicatrice non aggiudica il contratto a un operatore economico che:
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a) |
si trovi in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106; |
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b) |
abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; |
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c) |
abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile. |
In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi) del medesimo regolamento.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:
Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
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a) |
qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario; |
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b) |
qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2; o |
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b bis) |
qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; o |
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c) |
quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b). |
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi):
L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
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a) |
violazioni non quantificabili:
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(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee [«Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014», GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1].