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21.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/5 |
Invito a manifestare interesse per la selezione dei membri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche
(2016/C 140/04)
1. CONTESTO
A seguito delle raccomandazioni contenute nella relazione dei cinque presidenti «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», in data 21 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di istituire un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche («il Comitato») (1).
Il Comitato è chiamato a contribuire in veste consultiva all’esercizio delle funzioni della Commissione nell’ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 del TFUE per quanto riguarda la zona euro.
Il Comitato è incaricato di quanto segue:
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a) |
fornire alla Commissione una valutazione dell’attuazione del quadro di bilancio dell’UE, in particolare per quanto riguarda la coerenza orizzontale delle decisioni e l’attuazione della sorveglianza di bilancio, i casi particolarmente gravi di inosservanza delle norme e l’adeguatezza dell’effettivo orientamento di bilancio a livello nazionale e della zona euro. Nell’ambito di tale valutazione il Comitato può anche formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio dell’Unione; |
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b) |
fornire pareri alla Commissione circa un adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, sulla base di un’analisi economica. Il Comitato può fornire consulenza alla Commissione sugli adeguati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con i propri pareri sull’orientamento di bilancio aggregato della zona euro, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita. Qualora rilevi dei rischi per il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria, il Comitato correda il suo parere di uno specifico esame delle opzioni strategiche disponibili nell’ambito del patto di stabilità e crescita; |
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c) |
il Comitato collabora con i consigli nazionali per le finanze pubbliche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/85/UE del Consiglio (2). La collaborazione tra il Comitato e i consigli nazionali per le finanze pubbliche mira in particolare allo scambio delle migliori pratiche e a favorire un consenso sulle questioni relative al quadro di bilancio dell’UE; |
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d) |
su richiesta del presidente, il Comitato fornisce pareri ad hoc. |
2. COMPOSIZIONE DEL COMITATO
Il Comitato è composto da un presidente e da quattro membri («il presidente» e «i membri»).
Il presidente è responsabile di supervisionare l’esecuzione dei compiti affidati al Comitato e di garantirne il corretto funzionamento. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato. In particolare, il presidente è tenuto a:
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garantire l’efficace svolgimento del mandato conferito al Comitato, attenendosi ai più elevati standard etici e qualitativi, |
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assistito dal segretariato, convocare e presiedere le riunioni del Comitato e garantire il rispetto del suo regolamento interno, |
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gestire il Comitato e assumere la responsabilità complessiva per le sue attività operative e per l’attuazione del programma di lavoro annuale, |
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rappresentare il Comitato nei contatti con la Commissione e altre istituzioni dell’UE, nonché con gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali, |
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presentare la relazione annuale del Comitato. |
I membri contribuiscono attivamente ai lavori del Comitato e partecipano alle sue sessioni esecutive. Ciascun membro riferisce al presidente in merito al proprio contributo. In particolare, un membro:
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garantisce la realizzazione degli obiettivi e dei compiti che consentono l’efficace svolgimento del mandato conferito al Comitato, attenendosi ai più elevati standard etici e qualitativi, |
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contribuisce a definire le priorità per la programmazione strategica del Comitato, |
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contribuisce allo sviluppo e al miglioramento degli strumenti analitici necessari per svolgere il mandato del Comitato. |
Il presidente e i membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Essi sono nominati come consiglieri speciali (3) e remunerati su base giornaliera secondo lo stipendio base di un AD 15 per il presidente e di un AD 14 per i membri. Si prevede che il presidente dedichi alle proprie mansioni circa 20 giorni interi all’anno e che i membri vi dedichino circa 10 giorni interni all’anno.
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal presidente e dai membri sono rimborsate dalla Commissione, dietro presentazione di documenti giustificativi, conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione stessa. Viene inoltre versata un’indennità giornaliera a copertura di altri costi, ad esempio i pasti.
Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Il Comitato dispone di un proprio segretariato che gli fornisce un’assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica. La Commissione nomina il capo del segretariato, previa consultazione del presidente, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il capo del segretariato contribuisce all’istituzione del Comitato. Gli altri membri del segretariato sono selezionati sulla base di elevati standard di qualifica ed esperienza nei settori pertinenti all’attività del Comitato e sono assegnati o distaccati (mis à disposition). Il segretariato fa capo, ai fini amministrativi, al segretariato generale della Commissione.
3. INDIPENDENZA
Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato agiscono in modo indipendente e non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. I membri del segretariato ricevono istruzioni soltanto dal Comitato.
I membri del Comitato sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a una particolare valutazione o parere al presidente, che adotta tutte le misure opportune e può decidere che l’interessato non partecipi alla preparazione e all’adozione della valutazione o del parere in questione. Per quanto riguarda il presidente, qualsiasi difficoltà di questo tipo è risolta mediante decisione del Comitato.
4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfino i requisiti formali indicati qui di seguito.
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Esperienza professionale (4): almeno 15 anni di esperienza post-laurea acquisita successivamente al conseguimento delle qualifiche indicate in appresso. |
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Esperienza professionale pertinente: dei 15 anni di esperienza professionale, averne maturati almeno 10 in ambiti pertinenti al settore delle politiche macroeconomiche, in particolare nel campo della politica di bilancio e della gestione di bilancio. |
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Laurea o diploma universitario:
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Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di almeno un’altra di queste lingue (5). |
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Cittadinanza: cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea. |
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea; essa deve indicare chiaramente la cittadinanza del candidato e comprendere la necessaria documentazione.
Gli interessati devono presentare la propria domanda in formato elettronico alla Commissione europea al seguente indirizzo: EFB-Secretariat@ec.europa.eu
Sono considerate ammissibili soltanto le candidature inviate entro il termine e comprendenti i documenti elencati di seguito. I documenti giustificativi potranno essere richiesti successivamente.
Termine per la presentazione delle candidature
Termine per la presentazione delle candidature: 30 giorni civili dalla data di pubblicazione del presente invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione si riserva il diritto di prorogare il termine per la presentazione delle candidature riguardanti il presente invito a manifestare interesse esclusivamente mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Documenti giustificativi
Ciascuna candidatura deve contenere i seguenti documenti giustificativi:
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una lettera di accompagnamento che motivi la risposta al presente invito, |
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un curriculum vitae, |
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una dichiarazione che elenchi i possibili conflitti di interessi derivanti dall’appartenenza al Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche tenuto conto di altre attività svolte dal candidato. |
6. PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione consiste nel valutare le candidature sulla base dei criteri sottoelencati e, successivamente, nel compilare un elenco dei candidati più idonei. I candidati ritenuti più idonei possono essere convocati a un colloquio prima dell’adozione delle decisioni di nomina.
Il presidente e uno dei membri sono nominati dalla Commissione su proposta del suo presidente, previa consultazione con il vicepresidente responsabile per l’euro e il dialogo sociale e con il commissario responsabile per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane.
Gli altri tre membri sono nominati dalla Commissione, su proposta del suo presidente, dopo aver consultato i consigli nazionali per le finanze pubbliche, la Banca centrale europea e il gruppo di lavoro «Eurogruppo».
A tutti i membri del Comitato, compreso il presidente, si applica una politica di pari opportunità.
Criteri di selezione
Nel valutare le candidature, il presidente tiene conto dei seguenti criteri:
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comprovate, e pertinenti, competenza ed esperienza dei candidati che dimostrino che si tratta di autorevoli esperti internazionali in materia di macroeconomia, finanze pubbliche, politica di bilancio e gestione di bilancio; |
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profonda conoscenza del quadro di bilancio dell’UE e del suo ruolo nel funzionamento dell’UE e dell’UEM; |
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comprovate, e pertinenti, competenza ed esperienza in materia di definizione delle politiche economiche, preferibilmente acquisite svolgendo attività presso istituzioni responsabili dell’elaborazione delle politiche, istituzioni di consulenza politica o università; |
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conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’UE, nonché del ruolo della Commissione europea; |
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l’esperienza nella realizzazione di analisi economiche secondo una prospettiva orizzontale e transnazionale costituisce titolo preferenziale; |
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capacità di elaborare e attuare una visione strategica; |
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eccezionali senso di responsabilità, determinazione, spirito d’iniziativa e integrità ed |
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eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta per interagire, comunicare e collaborare in modo efficace con i portatori d’interesse interni ed esterni; è essenziale una buona conoscenza dell’inglese. |
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Il presidente del Comitato dovrà dimostrare capacità di gestione e la capacità di instaurare relazioni di lavoro basate sulla fiducia. Un’esperienza professionale maturata alla guida di un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello nel settore in questione costituisce titolo preferenziale. |
Nella procedura di selezione la Commissione cerca altresì di trovare un equilibrio in termini di rappresentatività, genere e provenienza geografica dei candidati, tenendo conto dei compiti specifici del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche e del tipo di conoscenze specialistiche richieste.
7. BOZZA DI CALENDARIO
Si prevede di organizzare i colloqui di selezione nel mese di giugno per garantire che il Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche venga istituito e sia operativo entro settembre 2016.
Per ulteriori informazioni si prega di inviare una e-mail a EFB-Secretariat@ec.europa.eu o di chiamare il segretariato al seguente numero: +32 22920875
(1) GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37, e GU L 40 del 17.2.2016, pag. 15.
(2) Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).
(3) A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, della decisione C(2015) 8000 della Commissione, «il presidente e i membri del Comitato sono nominati come consiglieri speciali, il cui status e retribuzione sono definiti a norma degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti».
(4) L’esperienza professionale sarà presa in conto a decorrere dalla data alla quale il candidato ha conseguito la qualifica minima per accedere al profilo in questione.
(5) Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).