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29.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/2 |
Modalità di designazione del giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento
(2015/C 213/02)
Il 13 maggio 2015, il Tribunale, considerato che il regolamento di procedura del 4 marzo 2015 entrerà in vigore il 1o luglio 2015, ha deciso che, da tale data, nei casi di impedimento rispettivamente previsti all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale designa il giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, ad eccezione del vicepresidente e dei presidenti di sezione. Tuttavia, per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale può derogare a tale ordine.
In considerazione dell’urgenza e di specifiche circostanze, il presidente del Tribunale può designare se stesso ai fini della sostituzione del giudice colpito da impedimento.