26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/4


Collegio plenario

2013/C 313/07

Il 23 settembre 2013, il Tribunale ha deciso, per il periodo 23 settembre 2013 - 31 agosto 2016, conformemente all’articolo 32, n. 1, secondo comma del regolamento di procedura, che se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il turno prestabilito, applicato durante il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni, secondo il quale il presidente del Tribunale designa un giudice che non parteciperà alla decisione della causa, segue l’ordine inverso rispetto all’ordine di precedenza che i giudici assumono a seconda della loro anzianità di nomina ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di procedura, a meno che il giudice che sarà così designato sia il giudice relatore. In quest’ultimo caso sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell’ordine di precedenza.