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31.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 99/31 |
Invito a manifestare interesse a partecipare rivolto agli esperti scientifici interessati ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)
2011/C 99/06
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Gruppo di esperti scientifici sulla salute e benessere degli animali (AHAW) |
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Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) |
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Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) |
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Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) |
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Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) |
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Gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) |
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Gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) |
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Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) |
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Gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH) |
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Gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR) |
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Comitato scientifico (SC) |
Rif. EFSA/E/2011/001
1. Oggetto dell’invito
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare al comitato scientifico (SC) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o a uno dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA in materia di salute e benessere degli animali (AHAW), additivi alimentari e fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS), pericoli biologici (BIOHAZ), materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF), contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), organismi geneticamente modificati (GMO), prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA), salute dei vegetali (PLH), prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR).
Gli attuali membri del comitato scientifico e degli otto gruppi di esperti scientifici (tutti tranne ANS e CEF) svolgono un mandato triennale con scadenza fissata verso la metà del 2012. I nuovi membri saranno nominati per il triennio successivo, che va dalla metà del 2012 alla metà del 2015.
Per quanto concerne i membri dei gruppi di esperti scientifici ANS e CEF, il mandato triennale, che avrà inizio a metà 2011, scadrà verso la metà del 2014. La nomina dei nuovi membri che occuperanno i posti vacanti in questi gruppi potrebbe avvenire sulla base della lista di riserva costituita a seguito dell’esito del presente invito. La stessa lista di riserva può essere ugualmente utilizzata per nominare i nuovi membri dei gruppi di esperti scientifici ANS e CEF per il mandato triennale, che va dalla metà del 2014 alla metà del 2017.
Gli esperti, i cui nomi figurano nelle liste di riserva esistenti, ovvero nelle liste costituite successivamente agli inviti EFSA/E/2009/001 («la lista di riserva del 2009»), EFSA/E/2010/001 ed EFSA/E/2010/002 («la lista di riserva del 2011») devono presentare una nuova candidatura nell’ambito di un nuovo invito se intendono partecipare al comitato scientifico o ai gruppi di esperti scientifici nel 2012 o se desiderano essere inseriti nella lista di riserva del 2012.
La lista di riserva del 2009 e la lista di riserva del 2011 saranno valide fino alla costituzione della lista di riserva del 2012.
2. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell’Unione europea (UE) per quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, l’EFSA fornisce una consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti fondata sulle metodologie e sui dati scientifici esistenti più aggiornati. La sua consulenza scientifica è alla base delle politiche e delle decisioni dei gestori del rischio in seno alle istituzioni europee e agli Stati membri dell’UE.
L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, che operano in modo indipendente presso un’organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.
L’Autorità opera nel rispetto dei principi fondamentali dell’eccellenza scientifica, dell’apertura, della trasparenza, dell’indipendenza e della tempestività. Grazie alla sua filosofia di lavoro indipendente, aperta e trasparente, l’EFSA è in grado di fornire la migliore consulenza scientifica possibile e, quindi, di contribuire al rafforzamento del sistema europeo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Per maggiori informazioni sull’EFSA si rimanda al suo regolamento istitutivo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:IT:PDF
3. I gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico dell’EFSA
Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici hanno il compito di formulare i pareri scientifici dell’Autorità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno all’interno della propria sfera di competenza. Essi forniscono pareri scientifici e consulenze scientifiche ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a fornire una solida base alla formulazione di politiche e normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.
I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da ventuno (21) esperti scientifici indipendenti. Il comitato scientifico è composto dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da altri sei esperti scientifici.
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati con mandato triennale rinnovabile due volte. I membri devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici nelle quali vengono adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti orientativi.
Tali pareri, relazioni e documenti orientativi scientifici sono pubblicati nell’EFSA Journal, una pubblicazione mensile indicizzata in banche dati bibliografiche riguardanti il lavoro dell’EFSA.
Per una descrizione dettagliata della sfera di competenza del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, si invitano i candidati a consultare l’Allegato I pubblicato sul sito web dell’EFSA.
Si consiglia ai candidati di prestare particolare attenzione all’Allegato I al momento della preparazione della loro candidatura. Nell’ambito della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di selezione (si veda la sezione 5 di seguito), si terrà in debita considerazione l’idoneità dei profili dei candidati in relazione alla sfera di competenza del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici.
Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e di esperti esterni».
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf
Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione relativa all’istituzione e alle attività del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro».
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf
4. Il ruolo dei membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’EFSA
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono scienziati esperti e indipendenti, selezionati e nominati conformemente alle norme dell’EFSA e al regolamento istitutivo dell’EFSA.
Durante il loro mandato, ai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sarà chiesto di svolgere i seguenti compiti:
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contribuire al dibattito, alla preparazione e all’adozione di pareri scientifici del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro; |
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fornire una consulenza scientifica nella materia di competenza del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico; |
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fornire una consulenza sulla conduzione e sull’organizzazione delle attività scientifiche del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico. |
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici possono essere scelti come presidenti, vicepresidenti e relatori del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro, in linea con la decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA (1) relativa all’istituzione e alle attività del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro.
Condizioni generali
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I membri di un gruppo di esperti scientifici e del comitato scientifico saranno invitati a partecipare a riunioni di due giorni che si svolgono di solito a Parma, Italia. Queste riunioni saranno tenute sei o dieci volte all’anno. |
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Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico sono tenuti a partecipare, ove del caso, ad alcune riunioni dei gruppi di lavoro costituiti dai gruppi di esperti scientifici o dal comitato scientifico. Solitamente, queste riunioni sono organizzate sei o tredici volte all’anno. |
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La partecipazione alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico o dei loro gruppi di lavoro richiede un certo grado di lavoro di preparazione, compresa la lettura preventiva e la redazione di documenti. Le riunioni si tengono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in questa lingua. |
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I candidati sono tenuti a manifestare il loro impegno a partecipare, dopo l’eventuale nomina, alle attività del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici. |
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Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e corrisponde loro un’indennità di soggiorno giornaliera. Per ogni giornata completa di presenza alle riunioni sarà corrisposta un’indennità speciale (2). |
5. Procedura di selezione
Nel modulo di domanda i candidati sono invitati a indicare, in ordine di preferenza, la scelta di non più di tre (3) gruppi di esperti scientifici e/o del comitato scientifico per cui desiderano candidarsi.
I membri che hanno appena portato a termine tre mandati consecutivi nel comitato scientifico possono candidarsi a partecipare a un gruppo di esperti scientifici. Parimenti, i membri che hanno appena portato a termine tre mandati consecutivi in un gruppo di esperti scientifici possono candidarsi a partecipare al comitato scientifico o a un diverso gruppo di esperti scientifici.
Requisiti
A. Criteri di ammissione
Per poter essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
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i) |
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, nei seguenti ambiti: agronomia/scienze agrarie, alimentazione animale, biochimica, biologia, chimica, ecotossicologia, scienze ambientali, epidemiologia, microbiologia degli alimenti, tecnologia alimentare, medicina umana, bioscienze, medicina del lavoro, farmacologia, farmacia, salute pubblica, tossicologia, medicina veterinaria e settori collegati; |
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ii) |
oltre ai requisiti di cui sopra, almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici selezionati, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto; |
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iii) |
eccellente conoscenza della lingua inglese (3); |
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iv) |
i candidati devono compilare in modo dettagliato, accurato e completo la dichiarazione di interessi contenuta nella domanda (4). Si prega di notare che se questa parte del modulo non è compilata in modo completo, la candidatura sarà respinta (5); |
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v) |
i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati all’adesione all’Unione. Anche gli esperti provenienti da paesi terzi possono presentare la propria candidatura, ma queste candidature saranno prese in considerazione per la partecipazione al comitato scientifico o ai gruppi di esperti scientifici, solo se tra gli esperti dei paesi di cui alla frase precedente non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto. |
B. Criteri di selezione — valutazione
Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità (cfr. la sezione 5. A) saranno sottoposti a una valutazione comparativa da parte dell’EFSA sulla base dei criteri di selezione indicati in appresso.
Si raccomanda vivamente ai candidati di compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti con le informazioni e i documenti giustificativi necessari, dal momento che costituirà la base della loro valutazione.
La valutazione di tutte le domande ritenute ammissibili avverrà con l’assegnazione di un punteggio da 0 (zero) a 5 (cinque) per ciascuno dei criteri di selezione indicati di seguito. Per riflettere la relativa importanza dei diversi criteri di selezione, sarà attribuito un coefficiente di ponderazione (per il comitato scientifico sono stabiliti coefficienti specifici). Ciascuna candidatura otterrà un punteggio compreso tra 0 (zero) e 100 (cento).
Saranno esaminati i seguenti criteri di selezione:
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esperienza di valutazione scientifica del rischio e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi nei settori di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato (per i gruppi di esperti scientifici fino a 25 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 5; per il comitato scientifico fino a 30 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 6), |
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comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all’area di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato (per i gruppi di esperti scientifici fino a 20 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 4; per il comitato scientifico fino a 15 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 3), |
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esperienza di revisione paritetica (peer review) di pubblicazioni e lavori scientifici nei campi correlati al settore di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato (fino a 15 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 3), |
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capacità di esaminare informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un’ampia gamma di discipline e fonti scientifiche, nonché di redigere bozze di relazioni e pareri scientifici (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2), |
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esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2), |
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esperienza nella gestione di progetti in ambiti scientifici (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2), |
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comprovate capacità comunicative derivanti da esperienze d’insegnamento, di presentazioni in pubblico, dalla partecipazione attiva a riunioni e da pubblicazioni (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2). |
I candidati possono aspirare di partecipare al comitato scientifico o a un gruppo di esperti scientifici solo se la loro candidatura ottiene un punteggio superiore alla soglia dei 66 punti (su 100). L’EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l’esperienza professionale dei candidati, ai fini della loro candidatura.
Oltre ai criteri summenzionati, la dichiarazione di interessi annuale sarà rivista in conformità della Procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi dell’EFSA (6). Il grado di un conflitto di interessi potenziale sarà preso in considerazione all’atto di decidere se un candidato passerà o meno alla fase di valutazione successiva.
Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e di esperti esterni».
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf
6. Lista di riserva e nomina
I candidati che soddisfano i requisiti per partecipare a uno dei gruppi di esperti scientifici o al comitato scientifico possono essere nominati membri con mandato triennale, sulla base della decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA su proposta della Direttrice esecutiva dell’EFSA.
Prima della nomina, l’EFSA si riserva il diritto di controllare la candidatura dei candidati selezionati a fronte di documenti e certificati per confermare l’accuratezza e l’ammissibilità della candidatura.
Per i candidati che, pur soddisfacendo i requisiti di idoneità, non siano stati nominati membri, sussiste la possibilità di essere inseriti nella lista di riserva.
Ove acconsenta, ciascun candidato può essere nominato per un gruppo di esperti scientifici per cui non abbia dato specifica preferenza. Possono inoltre essere invitati a contribuire in qualità di esperti esterni alle attività di un gruppo di esperti scientifici o del comitato scientifico o di uno dei gruppi di lavoro dei gruppi di esperti scientifici o del comitato scientifico.
Si può procedere alla sostituzione di membri dei gruppi di esperti scientifici o del comitato scientifico o, a seconda delle circostanze, all’aumento del loro numero. Le sostituzioni o i nuovi membri saranno selezionati dalla lista di riserva e saranno proposti dalla Direttrice esecutiva al consiglio di amministrazione, previa consultazione del presidente del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici interessato.
7. Banca dati degli esperti
Tutti i candidati idonei saranno invitati a iscriversi nella banca dati degli esperti dell’EFSA.
Per maggiori informazioni sulla banca dati degli esperti dell’EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm
8. Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interessi
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati a titolo personale. I candidati sono tenuti a includere una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, unitamente a una dichiarazione di interessi suscettibili di pregiudicare la loro indipendenza (si veda il criterio di ammissione iv). I candidati sono responsabili del contenuto della dichiarazione presentata, che sarà valutata dall’EFSA ai sensi della Procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi dell’EFSA.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di conflitti di interessi:
— esempio 1: un membro di un dato gruppo di esperti scientifici possiede azioni in diverse società che producono o commercializzano prodotti la cui sicurezza è valutata proprio da quel gruppo di esperti scientifici/comitato scientifico,
— esempio 2: un membro di un dato gruppo di esperti scientifici è assunto da un’associazione di produttori come consulente indipendente per fornire una consulenza scientifica sui prodotti la cui sicurezza è valutata proprio da quel gruppo di esperti scientifici/comitato scientifico.
Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di interessi:
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Politica dell’EFSA in materia di dichiarazioni di interessi http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf |
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Documento guida relativo alle dichiarazioni di interessi http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf |
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Procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf |
9. Pari opportunità
Nell’ambito delle sue procedure l’EFSA applica i principi della parità di trattamento.
10. Presentazione delle candidature
I candidati dovranno presentare la propria candidatura e la dichiarazione di interessi on-line, attraverso il sito web dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu
Le candidature saranno ritenute idonee solamente dietro presentazione di un modulo di domanda compilato on-line. Le candidature pervenute a mezzo raccomandata saranno accettate in via eccezionale, qualora si verifichi un guasto grave al sistema informatico on-line.
Le candidature inviate tramite posta elettronica non saranno accettate.
Per facilitare il processo di selezione, i candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese.
Tutti i candidati saranno informati per posta ordinaria sull’esito del processo di selezione.
I dati personali richiesti dall’EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (7).
Lo scopo dell’elaborazione dei dati è la gestione delle candidature per il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici dell’EFSA.
11. Termine ultimo per l’invio delle candidature
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2011 a mezzanotte (ora locale, GMT + 1). Per le candidature trasmesse tramite posta raccomandata farà fede il timbro postale.
Si noti che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’Autorità, all’approssimarsi del termine per la presentazione delle stesse è possibile che il sistema riscontri problemi nell’elaborazione di considerevoli quantità di dati. Pertanto, i candidati sono invitati a inviare l’atto di candidatura con largo anticipo rispetto al termine ultimo.
Nota:
In caso di incoerenza o difformità tra la versione in lingua inglese e le versioni in altre lingue del presente documento, fa fede la versione inglese.
(1) Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf
(2) Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/Experts_compensation_guide.pdf
(3) Per «eccellente conoscenza» si intende una conoscenza corrispondente a un livello pari o superiore al B2 (per es., livelli C1 e C2), secondo quanto specificato nel documento di riferimento del Consiglio d’Europa per il Portfolio europeo delle lingue («Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione»). Per maggiori informazioni: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html
(4) Per ulteriori indicazioni su come compilare la dichiarazione, si rimanda al documento orientativo sulle dichiarazioni di interessi, disponibile sul sito web dell’EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf
(5) Si prega di leggere la sezione 8 del presente invito intitolata «Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interessi».
(6) Disponibile sul sito web dell’EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.