13.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 125/8 |
Comunicazione relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (1)
2010/C 125/06
L'Unione europea e la Papua Nuova Guinea hanno notificato l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, a norma dell'articolo 76 di tale accordo. Di conseguenza, dal 20 dicembre 2009, l'accordo si applica provvisoriamente tra l'Unione europea e la Papua Nuova Guinea. A decorrere da tale data, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (2), il protocollo II dell'accordo, riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» sostituisce le disposizioni dell'allegato II del regolamento. A decorrere da tale data, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 5 del regolamento sono sostituite dalle procedure di cui all'articolo 17 dell'accordo.
(1) GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.
(2) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.