17.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/15


Servizi aerei regionali di linea in Finnmark e North-Troms (Norvegia)

Bando di gara

2009/C 224/08

1.   Introduzione

La Norvegia ha deciso di pubblicare un nuovo bando di gara per i servizi aerei regionali di linea in Finnmark e North-Troms per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2013.

La Norvegia ha deciso di modificare dal 1o aprile 2010 gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea in Finnmark e North-Troms, precedentemente pubblicati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (1). Gli oneri modificati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) e nel supplemento SEE n. 49 del 17 settembre 2009.

Se entro due mesi dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte (si veda sezione 6), nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l’istituzione di voli di linea, a decorrere dal 1o aprile 2010, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati imposti sugli appalti di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1o aprile 2010, ad un unico vettore l’accesso alla rotta specificata in ciascun appalto di cui alla sezione 2.

Il presente bando di gara è inteso a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. Il bando di gara completo in lingua inglese è disponibile al seguente indirizzo Web: http://www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Other-documents/Tenders o potrà essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministry of Transport and Communications

PO Box 8010 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Tel. +47 22248353

Fax +47 22245609

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2.   Servizi oggetto del bando di gara

Il bando di gara ha ad oggetto i voli di linea dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2013, in conformità con gli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. I gruppi di linee e i corrispondenti appalti contemplati dal presente bando di gara sono i seguenti:

Gruppo di linee 1

Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta.

Gruppo di linee 2

Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø

I vettori sono invitati a presentare offerte che combinino i suddetti due gruppi di linee, in particolare se così facendo risulta possibile ridurre il corrispettivo totale richiesto. In tal caso, gli offerenti sono tenuti a presentare offerte per ogni singolo gruppo di linee nel caso in cui siano selezionati per un unico gruppo di linee.

Gli offerenti che intendono presentare offerte che combinino i gruppi di linee ammesse sono altresì tenuti a presentare un preventivo di offerta per ogni singolo gruppo di linee. Detto preventivo indica la ripartizione delle spese e degli introiti per ciascun gruppo di linee compreso nella combinazione definendo con precisione il corrispettivo richiesto a fronte di ogni singolo gruppo.

Se un vettore presenta un'offerta in cui la richiesta di corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che esso intende operare sulla rotta in esclusiva ma senza alcun corrispettivo da parte dello Stato norvegese.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ovvero del regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008.

4.   Gara d'appalto

La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara d'appalto in relazione agli oneri di servizio pubblico ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative qualora, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, si registri un’unica offerta oppure se una sola offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, nel corso delle suddette trattative, le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se le ulteriori trattative non conducono ad una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso, può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza previa pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso, non saranno apportare modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico inizialmente previsti né ad altre condizioni del contratto. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di respingere tutte le offerte qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5.   L'offerta

L'offerta deve essere redatta in conformità con i requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6.   Presentazione dell’offerta

Il termine per la presentazione dell’offerta è il lunedì 19 ottobre 2009, alle 12.00 (ora locale). L'offerta dovrà pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine utile per la presentazione delle offerte.

L'offerta dovrà essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, non saranno respinte le offerte ricevute oltre il termine previsto per la presentazione ma prima della data di apertura ove risulti chiaramente che queste sono state inviate con sufficiente anticipo affinché, in condizioni normali, potessero pervenire entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7.   Aggiudicazione dell'appalto

7.1.

Di regola, l’appalto viene aggiudicato all’offerta che, per ciascun gruppo o combinazione di gruppi di linee ammessa, richiede il corrispettivo minore per l’intero periodo contrattuale dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2013.

7.2.

Qualora siano presentate offerte relative ai gruppi di linee che possono essere combinati conformemente alla sezione 2 e ove dette offerte non richiedano alcun corrispettivo bensì unicamente il diritto di esclusiva ai sensi della sezione 2, ultimo paragrafo, l’appalto è aggiudicato alle suddette offerte, prescindendo dalla sezione 7.1. Le disposizioni di cui alla sezione 7.1 si applicheranno, in tal caso, ai gruppi di linee rimanenti.

7.3.

Qualora, in presenza di offerte che rivendichino corrispettivi di pari importo, non risulti possibile effettuare l'aggiudicazione, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta che mette a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8.   Periodo contrattuale

Tutti i contratti verranno conclusi per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2013. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso di cui alla sezione 11.

9.   Corrispettivo finanziario

Il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario da parte del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Il corrispettivo deve essere specificato per ciascuno dei tre esercizi operativi nonché per l'intero periodo contrattuale.

Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per il primo esercizio.

Per il secondo e il terzo esercizio, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base del preventivo dell’offerta adeguato in funzione delle entrate e delle spese operative. Tali adeguamenti saranno contenuti entro il limite indicato dall’indice dei prezzi al consumo dell’Ufficio statistico norvegese per i 12 mesi che terminano il 15 febbraio dello stesso anno.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo, delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è subordinato alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari per coprire il fabbisogno per il corrispettivo stesso.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il preventivo dell'offerta, il vettore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo rispetto al preventivo dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli annullati.

10.   Rinegoziazione

Se durante il periodo contrattuale si verificano cambiamenti sostanziali o imprevisti rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del contratto. Tale richiesta deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali degli oneri pubblici cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari, o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile, comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti si impegnano a negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11.   Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o di cambiamenti imprevisti di condizioni importanti

Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 14, paragrafo 2, del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara d'appalto in relazione agli oneri di servizio pubblico.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se per cause di forza maggiore o per altri fattori che esulino dal suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre quattro degli ultimi sei mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di un mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o della cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a un anno, il vettore non ha diritto ad un corrispettivo per le perdite finanziarie dovute alla risoluzione del contratto. Ove tale periodo sia inferiore a un anno, il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per un anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31 marzo 2013, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.


(1)  Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008. Il regolamento (CE) n. 1008/2008 non è stato incluso nell’accordo SEE. La base giuridica della presente gara rimane pertanto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, in vigore nell’ordinamento norvegese.

(2)  Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.