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5.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 125/27 |
Invito a presentare proposte IX-2010/01 — Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello Europeo
2009/C 125/10
1. OBIETTIVI PERSEGUITI
1.1. Contesto
L'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e che contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. In questo contesto, il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (1) definisce le regole relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. Tale regolamento prevede in particolare un contributo finanziario annuo del Parlamento europeo sotto forma di sovvenzione di funzionamento ai partiti politici che lo richiedano e che rispettino le condizioni stabilite da detto regolamento.
1.2. Obiettivo dell'invito a presentare proposte
Conformemente all'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (2), «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, prima della fine del primo semestre, un invito a presentare proposte ai fini della concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni.» Il presente invito a presentare proposte riguarda le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di bilancio 2010 per il periodo d'attività compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.
2. CRITERI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
2.1. Ricevibilità delle candidature
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, che saranno inoltrate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo nel rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande descritti in appresso.
2.2. Criteri di ammissibilità
Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3(1) del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:
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a) |
avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; |
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b) |
essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo; |
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c) |
rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto; |
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d) |
aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione. |
2.3. Criteri di esclusione
I richiedenti devono inoltre certificare che non si trovano in una delle situazioni elencate agli articoli 93(1) e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).
2.4. Criteri di selezione
I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per portare a termine il programma d'attività oggetto della richiesta di finanziamento nonché possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma d'attività da sovvenzionare.
2.5. Criteri di attribuzione
Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2010 saranno distribuiti ai partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ricevibilità, ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:
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a) |
il 15 % è ripartito in parti uguali; |
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b) |
l' 85 % è ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero degli eletti. |
2.6. Documentazione richiesta
Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
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a) |
lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta |
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b) |
il formulario di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (ivi compresa la dichiarazione scritta sull'onore) |
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c) |
Statuto del partito politico (o dichiarazione che non è stata apportata alcuna modifica ai documenti già trasmessi) |
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d) |
certificato di registrazione ufficiale (o dichiarazione che non è stata apportata alcuna modifica ai documenti già trasmessi) |
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e) |
una prova recente dell'esistenza del partito politico |
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f) |
l'elenco dei direttori/membri del Consiglio d'amministrazione (cognomi e nomi, titoli o funzioni in seno al partito politico candidato) (o dicharazione che non è stata apportata alcuna modifica ai documenti già trasmessi) |
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g) |
i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3(1), lettere b) (4) del regolamento (CE) n. 2004/2003 |
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h) |
i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3(1), lettere d) del regolamento (CE) n. 2004/2003 politico (oppure dichiarazione che non è intervenuta alcuna modifica rispetto ai documenti già trasmessi) |
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i) |
programma del partito politico (oppure dichiarazione che non è intervenuta alcuna modifica rispetto ai documenti già trasmessi) |
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j) |
stato finanziario globale per il 2008 certificato da un organismo esterno di revisione contabile (5) |
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k) |
bilancio di previsione di funzionamento per il periodo di ammissibilità (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010) indicante le spese ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio comunitario. |
3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO
Il bilancio previsto per l'esercizio finanziario 2010 ammonta complessivamente a 11 075 000 EUR, previa approvazione dell'autorità di bilancio.
L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare il 85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova incombe al partito politico interessato.
Il finanziamento comunitario viene effettuato sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). Le modalità di versamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno determinati dalle apposite convenzioni il cui modello si trova all'allegato II della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004.
4. PROCEDURA
4.1. Termine e modalità di presentazione delle proposte
Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 1 novembre 2009. Non saranno ammesse le domande inoltrate dopo tale termine.
Le candidature devono:
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essere redatte sul formulario di domanda di finanziamento; |
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essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo legale rappresentante; |
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essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione: APPEL À PROPOSITIONS — Subventions 2010 aux partis politiques européens A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerata come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene; |
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essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta. L'indirizzo da indicare sulla busta esterna è il seguente:
Sulla busta dovrà inoltre figurare l'indirizzo del mittente. L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:
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4.2. Calendario del programma di attività
Il periodo di ammissibilità per il cofinanziamento delle spese del bilancio 2010 di funzionamento dei partiti politici a livello europeo va dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
4.3. Procedura e tempi di attribuzione
Per l'attribuzione delle sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo sono applicabili i seguenti tempi e procedure:
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a) |
Inoltro della candidatura al Parlamento europeo (entro il 1 novembre 2009). |
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b) |
Esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo. Verranno esaminate solamente le richieste ammissibili in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte. |
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c) |
Adozione della decisione finale da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (entro il 1 febbraio 2010) e comunicazione del risultato ai candidati. |
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d) |
Firma di una convenzione di sovvenzionamento (entro 30 giorni a partire dalla decisione dell'Ufficio di presidenza). |
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e) |
Versamento di un anticipo dell'80 % (entro 15 giorni dalla firma della convenzione). |
4.4. Informazioni supplementari
I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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a) |
Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo; |
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b) |
Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo; |
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c) |
Formulario di richiesta di finanziamento; |
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d) |
Modello di convenzione. |
Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: Helmut.Betz@europarl.europa.eu
(1) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
(2) GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) Compresi gli elenchi dei membri di cui all'articolo 3(1), lettera b), primo paragrafo e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
(5) Eccetto nel caso in cui il partito politico a livello europeo sia stato creato durante l'anno in corso.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.