29.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 23/13


SENTENZA DELLA CORTE

del 1o febbraio 2008

nella causa E-4/07 Jón Gunnar Þorkelsson contro Gildi-lífeyrissjóður (Fondo pensioni Gildi)

[Diritti alla pensione d'invalidità — Libera circolazione dei lavoratori — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CEE) n. 574/72]

(2009/C 23/10)

Nella causa E-4/05 Jón Gunnar Þorkelsson contro Gildi-lífeyrissjóður (Fondo pensioni Gildi) — Richiesta presentata alla Corte dal Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunale distrettuale di Reykjavík), Islanda, in merito alle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori in ambito SEE, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Henrik Bull, relatore, e Thorgeir Örlygsson, giudice, ha pronunciato, in data 1o febbraio 2008, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1)

l'espressione «sicurezza sociale» nell'accezione utilizzata nell'articolo 29 dell'accordo SEE e nel regolamento (CEE) n. 1408/71 comprende il diritto alle prestazioni di invalidità previste da fondi pensioni quali quello di cui trattasi nel procedimento principale, incluse le pensioni basate sulla proiezione dei diritti;

2)

non è compatibile con l'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71 assoggettare le prestazioni di invalidità basate sulla proiezione dei diritti, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, alla condizione che un aderente a un fondo pensioni abbia versato contributi a un fondo appartenente a un determinato gruppo di fondi per un determinato periodo precedente la data di un incidente ed escludere così i contributi versati ai regimi di sicurezza sociale di altri Stati SEE in relazione all'attività lavorativa svolta in tali Stati.

3)

In virtù del regolamento (CEE) n. 574/72, i lavoratori devono presentare domanda nello Stato in cui erano residenti e nel quale hanno maturato i diritti di sicurezza sociale al momento dell'incidente. Tuttavia, la presentazione di una domanda all'istituzione competente di un altro Stato SEE lascia impregiudicato il diritto alle prestazioni di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71. Spetta in ogni caso a ciascuna istituzione interessata decidere in via definitiva se il richiedente abbia diritto alla prestazione richiesta a tale istituzione.