18.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 323/21


PROCESSO VERBALE

(2008/C 323 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2.   Decisione sulla richiesta di applicare la procedura di urgenza

Richiesta del Consiglio di applicare la procedura di urgenza (articolo 134 del regolamento) a:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina [COM(2007)0710 — C6-0448/2007 — 2007/0244(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

Interviene Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (relatore), a nome della commissione AGRI.

La richiesta di applicare la procedura di urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 12.12.2007.

Votazione: punto 6.5 del PV del 13.12.2007.

3.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, a norma dell'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

CIAD ORIENTALE

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis e Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, sui recenti disordini nel Ciad orientale e l'urgenza di dispiegamento dell'EUFOR CHAD/CAR (B6-0527/2007);

Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite e Marco Rizzo, a nome del gruppo GUE/NGL, sui recenti disordini nel Ciad orientale (B6-0529/2007);

Colm Burke, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt e Eija-Riitta Korhola, sul Ciad orientale (B6-0533/2007);

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock e Josep Borrell Fontelles, a nome del gruppo PSE, sui recenti disordini nel Ciad orientale e l'urgenza di dispiegamento dell'EUFOR CHAD/CAR (B6-0535/2007);

Thierry Cornillet e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sui recenti disordini nel Ciad orientale e l'urgenza di dispiegamento dell'EUFOR CHAD/CAR (B6-0536/2007);

Raül Romeva i Rueda e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Ciad orientale (B6-0541/2007);

II.

DIRITTI DELLE DONNE IN ARABIA SAUDITA

Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, sui diritti delle donne in Arabia Saudita (B6-0526/2007);

Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti delle donne in Arabia Saudita (B6-0530/2007);

Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola e Colm Burke, a nome del gruppo PPE-DE, sui diritti delle donne in Arabia Saudita (B6-0534/2007);

Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen e Frédérique Ries, a nome del gruppo ALDE, sui diritti delle donne in Arabia Saudita (B6-0537/2007);

Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer e Jill Evans, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Arabia Saudita (B6-0539/2007);

Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes e Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE, sui diritti delle donne in Arabia Saudita (B6-0540/2007);

III.

GIUSTIZIA PER LE «DONNE DI CONFORTO»

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda e Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle donne di conforto (B6-0525/2007);

Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle donne di conforto (B6-0528/2007);

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, sulle donne di conforto (B6-0531/2007);

Sophia in 't Veld e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sulle donne di conforto (B6-0538/2007).

Il tempo di parola sarà ripartito a norma dell'articolo 142 del regolamento.

4.   Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (proposte di risoluzione presentate)

La discussione si è svolta il 13.11.2007(punto 4 del PV del 13.11.2007).

Hartmut Nassauer e Joseph Daul, a nome del gruppo PPE-DE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0500/2007);

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0501/2007);

Martin Schulz e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0502/2007);

Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis e Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0504/2007);

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski e Mario Borghezio, a nome del gruppo UEN, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0506/2007);

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0508/2007).

Votazione: punto 6.1 del PV del 12.12.2007.

5.   Accordi di partenariato economico (proposte di risoluzione presentate)

La discussione si è svolta il 28.11.2007(punto 17 del PV del 28.11.2007).

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Robert Sturdy e Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, sugli accordi di partenariato economico (B6-0497/2007)

Harlem Désir e Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer e Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, sugli Accordi di partenariato economico (B6-0498/2007)

Gianluca Susta, Thierry Cornillet e Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, sugli accordi di partenariato economico (B6-0499/2007);

Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan e Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, sugli accordi di partenariato economico (B6-0511/2007).

Tali proposte sostituiscono le proposte di risoluzione B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 e B6-0491/2007 che sono state ritirate.

Votazione: punto 6.2 del PV del 12.12.2007.

6.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) (COM(2007)0768 — C6-0449/2007 — 2007/0270(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: ENVI

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: DEVE, ENVI, INTA

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (11568/2007 — C6-0463/2007 — 2007/0123(AVC))

deferimento

merito: AFET

 

parere: INTA

Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) nelle attività di contrasto (COM(2007)0654 — C6-0465/2007 — 2007/0237(CNS))

deferimento

merito: LIBE

 

parere: AFET, TRAN

Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

deferimento

merito: LIBE

 

parere: AFET, JURI

2)

dalle commissioni parlamentari:

2.1)

relazioni:

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto (COM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD)) — commissione LIBE

Relatore: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Relazione sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005) (2006/2271(INI)) — commissione JURI

Relatore: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (11568/2007 — C6-0463/2007 — 2007/0123(AVC)) — commissione AFET

Relatore: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione dello strumento di flessibilità (COM(2007)0786 — C6-0450/2007 — 2007/2273(ACI)) — commissione BUDG

Relatore: Reimer Böge (A6-0499/2007)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM(2007)0783 — C6-0321/2007 — 2007/2213(ACI)) — commissione BUDG

Relatore: Reimer Böge (A6-0500/2007)

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (COM(2007)0710 — C6-0448/2007 — 2007/0244(CNS)) — commissione AGRI

Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

3)

dai deputati:

3.1)

proposte di risoluzione (articolo 113 del regolamento):

Jana Bobošíková. Proposta di risoluzione sulla necessità di ratificare il trattato di riforma di Lisbona per via referendaria (B6-0430/2007)

deferimento

merito: AFCO

7.   Organizzazione comune del mercato vitivinicolo * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti [COM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Interviene Mariann Fischer Boel (membro della Commissione).

Giuseppe Castiglione illustra la sua relazione.

Intervengono Elisabeth Jeggle, a nome del gruppo PPE-DE, Katerina Batzeli, a nome del gruppo PSE, Jorgo Chatzimarkakis, a nome del gruppo ALDE, Sergio Berlato, a nome del gruppo UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Vincenzo Aita, a nome del gruppo GUE/NGL, Vladimír Železný, a nome del gruppo IND/DEM, Peter Baco, non iscritto, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou e Dimitar Stoyanov.

PRESIDENZA: Luisa MORGANTINI

Vicepresidente

Intervengono Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac e Mariann Fischer Boel.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.11 del PV del 12.12.2007.

8.   Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Interviene Mariann Fischer Boel (membro della Commissione).

Jan Mulder illustra la sua relazione.

Intervengono Mairead McGuinness, a nome del gruppo PPE-DE, Bernadette Bourzai, a nome del gruppo PSE, Nathalie Griesbeck, a nome del gruppo ALDE, Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Jacky Hénin, a nome del gruppo GUE/NGL, Jeffrey Titford, a nome del gruppo IND/DEM, Jim Allister, non iscritto, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski e Mariann Fischer Boel.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.21 del PV del 11.12.2007.

(La seduta, sospesa alle 11.25 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.30)

PRESIDENZA: Martine ROURE

Vicepresidente

9.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

9.1.   Modifica dell'accordo CE-Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania [COM(2007)0497 — C6-0329/2007 — 2007/0183(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0457/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0578)

9.2.   Modifica degli accordi sui servizi aerei conclusi con Georgia, Libano, Maldive, Moldova, Singapore e Uruguay, per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e

il governo della Georgia,

la Repubblica del Libano,

la Repubblica delle Maldive,

la Repubblica di Moldova,

il governo della Repubblica di Singapore e

la Repubblica orientale dell'Uruguay

per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania [COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0456/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0579)

9.3.   Adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania [COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Neil Parish (A6-0455/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0580)

9.4.   Controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (modifica del regolamento (CEE) n. 386/90) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi [COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0581)

9.5.   Dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) [COM(2007)0319 — C6-0175/2007 — 2007/0117(COD)] — Commissione giuridica.

Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0582)

9.6.   Strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (versione codificata) [COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD)] — Commissione giuridica.

Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0583)

9.7.   Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (versione codificata) [COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS)] — Commissione giuridica.

Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0584)

9.8.   Norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) [COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/0097(CNS)] — Commissione giuridica.

Relatore: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0585)

9.9.   Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) [COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/0014(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Ioannis Gklavakis (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0586)

9.10.   Disposizioni temporanee relative alle aliquote IVA * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcun disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto [COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Pervenche Berès (presidente della commissione ECON) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0587)

9.11.   Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati [COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0588)

9.12.   Costituzione dell'impresa comune ENIAC * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC [COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0589)

9.13.   Istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi [COM(2007)0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0590)

9.14.   Istituzione dell'impresa comune «Clean Sky» * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune «Clean Sky» [COM(2007)0315 — C6-0226/2007 — 2007/0118(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Lena Ek (A6-0483/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0591)

9.15.   Libro verde: La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul Libro verde — La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi [2007/2196(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Ioannis Varvitsiotis (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0592)

9.16.   Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2007 Sezione III, Commissione [15715/2007 — C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: James Elles (A6-0493/2007)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0593)

9.17.   Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio [08520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/0247(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

Relatore: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P6_TA(2007)0594)

9.18.   Politica comunitaria per l'ambiente marino ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) [09388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2007)0595)

9.19.   Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa [16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2007)0596)

9.20.   Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) [COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

La discussione si è svolta il 28.11.2007(punto 18 del PV del 28.11.2007).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0597)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2007)0597)

9.21.   Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0598)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2007)0598)

(La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.00)

PRESIDENZA: Hans-Gert PÖTTERING

Presidente

10.   Consegna del Premio Sacharov (seduta solenne)

Dalle 12.00 alle 12.30, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della consegna del Premio Sacharov a Salih Mahmoud Osman, avvocato sudanese difensore delle vittime della guerra nel Darfur.

PRESIDENZA: Martine ROURE

Vicepresidente

11.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Françoise Grossetête — A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik e Zuzana Roithová

Relazione Marie-Noëlle Lienemann — A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

Relazione Holger Krahmer — A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki e Zuzana Roithová

12.   Correzioni e intenzioni di voto

Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Christopher Beazley ha segnalato che la sua postazione di voto non aveva funzionato durante la votazione sulla relazione di Ieke van den Burg — A6-0469/2007.

(La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Vicepresidente

13.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Ioan Mircea Paşcu, André Laignel e Wolfgang Kreissl-Dörfler hanno comunicato di essere stati presenti ma che i loro nomi non figurano sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

14.   Progetto di bilancio generale 2008, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (discussione)

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15717/2007 — C6-0436/2007 — 2007/2019(BUD) — 2007/2019B(BUD)) e le lettere rettificative n. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) e n. 2/2008 (15716/2007 — C6-0435/2007) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione III — Commissione, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V — Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale, Sezione VII — Comitato delle regioni, Sezione VIII — Mediatore europeo, Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanci.

Corelatori: Kyösti Virrankoski e Ville Itälä (A6-0492/2007)

Ville Itälä e Kyösti Virrankoski presentano la loro relazione.

Intervengono Emanuel Santos (Presidente in carica del Consiglio) e Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione).

Intervengono Richard James Ashworth, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Guy-Quint, a nome del gruppo PSE, Anne E. Jensen, a nome del gruppo ALDE, Wiesław Stefan Kuc, a nome del gruppo UEN, Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Sergej Kozlík, non iscritto, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder e Janusz Lewandowski.

PRESIDENZA: Marek SIWIEC

Vicepresidente

Intervengono Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil e Emanuel Santos.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.2 del PV del 13.12.2007.

15.   Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani

Manuel Lobo Antunes (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) rendono le dichiarazioni.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

Intervengono Laima Liucija Andrikienė, a nome del gruppo PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, Sarah Ludford, a nome del gruppo ALDE, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Patrick Louis, a nome del gruppo IND/DEM, Philip Claeys, non iscritto, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes e Benita Ferrero-Waldner.

La discussione è chiusa.

16.   Secondo Vertice UE/Africa (Lisbona, 8 e 9 dicembre 2007) (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Secondo Vertice UE/Africa (Lisbona, 8 e 9 dicembre 2007)

Manuel Lobo Antunes (Presidente in carica del Consiglio) e Louis Michel (membro della Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, a nome del gruppo PSE, Thierry Cornillet, a nome del gruppo ALDE, Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, Gerard Batten, a nome del gruppo IND/DEM, Koenraad Dillen, non iscritto, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock e Gabriele Zimmer.

PRESIDENZA: Diana WALLIS

Vicepresidente

Intervengono Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes e Louis Michel.

La discussione è chiusa.

17.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0384/2007).

Prima parte

Interrogazione 34 (Lambert van Nistelrooij): Energia — Organizzazione Mondiale del Commercio.

Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig e Jörg Leichtfried.

Interrogazione 35 (Justas Vincas Paleckis): Modello di sviluppo urbano sostenibile.

Günter Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Justas Vincas Paleckis e Reinhard Rack.

Interrogazione 36 (Karin Riis-Jørgensen): Neutralità delle reti nel contesto della riforma delle telecomunicazioni.

Viviane Reding (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour e Paul Rübig.

Seconda parte

Interrogazione 37 (Colm Burke): Carta europea per le piccole imprese.

Günter Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Colm Burke e Malcolm Harbour.

Interrogazione 38 (Jim Higgins): Inquinamento acustico dei veicoli a motore.

Günter Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Jim Higgins, Hubert Pirker e Margarita Starkevičiūtė.

L'interrogazione 39 riceverà una risposta scritta.

Interrogazione 40 (Giovanna Corda): Liberalizzazione dei mercati energetici a vantaggio dei consumatori.

Andris Piebalgs (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell e Danutė Budreikaitė.

L'interrogazione 41 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 42 (Bernd Posselt): Cooperazione energetica nell'Europa sudorientale.

Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt e Danutė Budreikaitė.

Interrogazione 43 (Mairead McGuinness): Integrazione dell'Irlanda nel mercato europeo dell'energia.

Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e a un quesito complementare di Jim Higgins (in sostituzione dell'autore).

Le interrogazioni da 44 a 52 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 53 (Georgios Papastamkos): Finanziamento di ONG ambientali europee da parte dell'UE.

Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Georgios Papastamkos e Jörg Leichtfried.

Interrogazione 54 (Claude Moraes): Reati in materia di rifiuti / Protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Claude Moraes e Reinhard Rack.

Interrogazione 55 (Dimitrios Papadimoulis): Impianti di trattamento di acque reflue in Grecia.

Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Dimitrios Papadimoulis.

Le interrogazioni 67 e 83 non sono ricevibili.

Le interrogazioni da 56 a 66, da 68 a 82 e da 84 a 90 riceveranno una risposta scritta.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni).

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 21.05)

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Vicepresidente

18.   Agenzia europea per la sicurezza aerea ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [10537/3/2007 — C6-0353/2007 — 2005/0228(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Jacques Barrot (vicepresidente della Commissione).

Intervengono Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, Inés Ayala Sender, a nome del gruppo PSE, Arūnas Degutis, a nome del gruppo ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, a nome del gruppo GUE/NGL, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.8 del PV del 12.12.2007.

19.   Eurobollo (discussione)

Interrogazione orale (O-0072/2007) presentata da Paolo Costa, a nome della commissione TRAN, alla Commissione: Direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada (eurobollo), art. 11, informativa intermedia sulla valutazione dell'inclusione di costi interni e sociali (B6-0386/2007)

Silvia-Adriana Ţicău (sostituto dell'autore) svolge l'interrogazione orale.

Jacques Barrot (vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Ulrich Stockmann, a nome del gruppo PSE, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

*

* *

Interviene Jörg Leichtfried sull'interpretazione.

20.   Azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [COM(2007)0268 — C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

Interviene Mariann Fischer Boel (membro della Commissione).

Bogdan Golik illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Luisa MORGANTINI

Vicepresidente

Intervengono Pilar Ayuso, a nome del gruppo PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, a nome del gruppo PSE, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, e Mariann Fischer Boel.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.6 del PV del 12.12.2007.

21.   Protezione giuridica dei disegni o modelli ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [COM(2004)0582 — C6-0119/2004 — 2004/0203(COD)] — Commissione giuridica.

Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Klaus-Heiner Lehne illustra la sua relazione.

Intervengono Wolf Klinz (relatore per parere della commissione ECON), Manuel Medina Ortega (relatore per parere della commissione IMCO), Piia-Noora Kauppi, a nome del gruppo PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a nome del gruppo PSE, Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Daniel Strož, a nome del gruppo GUE/NGL, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.10 del PV del 12.12.2007.

22.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 398.771/OJME).

23.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.40.

Harald Rømer

Segretario generale

Mechtild Rothe

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Modifica dell'accordo CE-Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0457/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Modifica degli accordi sui servizi aerei conclusi con Georgia, Libano, Maldive, Moldova, Singapore e Uruguay, per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0456/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania *

Relazione: Neil PARISH (A6-0455/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (modifica del regolamento (CEE) n. 386/90) *

Relazione: Herbert BÖSCH (A6-0478/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I

Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0474/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (versione codificata) ***I

Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0473/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali (versione codificata) *

Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0475/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) *

Relazione: Francesco Enrico SPERONI (A6-0476/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) *

Relazione: Ioannis GKLAVAKIS (A6-0480/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

Gli emendamenti 3 e 27 non riguardano tutte le versioni linguistiche e non saranno pertanto messi ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

10.   Disposizioni temporanee relative alle aliquote IVA *

Relazione: Ieke van den BURG (A6-0469/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

582, 9, 25

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

11.   Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS *

Relazione: Gianni DE MICHELIS (A6-0484/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

595, 17, 19

Gli emendamenti 59 e 64 non riguardano tutte le versioni linguistiche e non saranno pertanto messi ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

12.   Costituzione dell'impresa comune ENIAC *

Relazione: Nikolaos VAKALIS (A6-0486/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

L'emendamento 60 non riguarda tutte le versioni linguistiche e non sarà pertanto messo ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

13.   Istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi *

Relazione: Françoise GROSSETÊTE (A6-0479/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

L'emendamento 58 non riguarda tutte le versioni linguistiche e non sarà pertanto messo ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

14.   Istituzione dell'impresa comune «Clean Sky» *

Relazione: Lena EK (A6-0483/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

15.   Libro verde: La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi

Relazione: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0454/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

16.   Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007

Relazione: (richiesta maggioranza qualificata) James ELLES (A6-0493/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

17.   Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Christopher HEATON-HARRIS (A6-0466/2007)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Approvazione senza votazione

 

 

 

18.   Politica comunitaria per l'ambiente marino ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Marie-Noëlle LIENEMANN (A6-0389/2007)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 — compromesso

7

12

44

59

64-117

commissione

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, BLOKLAND

 

+

 

blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente

1-6

8-11

13-43

45-58

60-63

commissione

 

 

Varie

L'on. Blokland ha firmato il pacchetto di compromesso a suo nome e non a nome del gruppo IND/DEM.

19.   Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Holger KRAHMER (A6-0398/2007)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 — compromesso

32-57

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM, UEN

AN

+

619, 33, 4

blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente

1-31

commissione

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

UEN: blocco n. 1

20.   Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ***I

Relazione: Josu ORTUONDO LARREA (A6-0345/2007)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

84/riv.

ALDE, PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM

 

+

 

1-83

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

21.   Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) *

Relazione: Jan MULDER (A6-0470/2007)

Oggetto

N. em.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3-6

8-15

17

21-27

29

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

2

commissione

vd/VE

+

419, 232, 8

7

commissione

vd

+

 

18

commissione

vd

+

 

19

commissione

vd/VE

+

509, 137, 15

20

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 6, § 3

16

commissione

 

-

 

31

ALDE

 

+

 

art 145

28

commissione

VE

+

342, 313, 1

32

ALDE

 

 

dopo cons. 1

30

ALDE

VE

-

298, 357, 7

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

635, 21, 13

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PSE: em 16

ALDE: em 19

Verts/ALE: emm. 2, 7, 18

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em 20

prima parte:«(2 ter) all'articolo 7 ... caso di inadempienza»

seconda parte:«Qualora sia comminata ... stesso caso di inadempienza»


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione van den Burg A6-0469/2007

Risoluzione

Favorevoli: 582

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Stolojan, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Anastase, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris,Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Berlato, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Ždanoka

Contrari: 9

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Georgiou

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Romagnoli

PPE-DE: Jeleva, Zlotea

Astensioni: 25

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise

NI: Baco, Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Schenardi, Stoyanov

UEN: Camre, Krasts

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Neena Gill, Ian Hudghton, Hans-Peter Mayer, Proinsias De Rossa

2.   Relazione De Michelis A6-0484/2007

Risoluzione

Favorevoli: 595

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Helmer, Kozlík, Oprea, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Stolojan, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Berlato, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 17

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Romagnoli

Astensioni: 19

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers

NI: Baco, Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Schenardi, Stoyanov

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle, Schlyter

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Hans-Peter Mayer

Astensioni: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

3.   Raccomandazione Krahmer A6-0398/2007

Blocco 1

Favorevoli: 619

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Sinnott

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Oprea, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stolojan, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten,Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Didžiokas, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Speroni, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 33

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

PPE-DE: Wohlin

UEN: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensioni: 4

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Edite Estrela

4.   Relazione Mulder A6-0470/2007

Risoluzione

Favorevoli: 635

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Oprea, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stolojan, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati,Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 21

GUE/NGL: Holm, Liotard, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

UEN: Kuc, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 13

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Martinez

Verts/ALE: Auken, Beer, van Buitenen, Lucas, Rühle

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Hans-Peter Martin, Margrete Auken, Edite Estrela


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2007)0578

Accordo CE/Marocco nel settore del trasporto aereo, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0497 — C6-0329/2007 — 2007/0183(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0497),

visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 4, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0329/2007),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0457/2007);

1.

approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno del Marocco.

P6_TA(2007)0579

Accordo CE/Georgia, Libano, Maldive, Moldova, Singapore e Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e il Governo della Georgia, la Repubblica del Libano, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica di Moldova, il Governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell'Uruguay per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0366),

visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0265/2007),

visti l'articolo 51, l'articolo 83 paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0456/2007);

1.

approva la conclusione dei protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo della Georgia, alla Repubblica del Libano, alla Repubblica delle Maldive, alla Repubblica di Moldova, al governo della Repubblica di Singapore e alla Repubblica orientale dell'Uruguay.

P6_TA(2007)0580

Adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0594),

visto l'articolo 34, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0405/2007),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0455/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2007)0581

Controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (modifica del regolamento (CEE) n. 386/90) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0489),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2007),

visti l'articolo 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0478/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2007)0582

Dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0319 — C6-0175/2007 — 2007/0117(COD))

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0319),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0175/2007),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1)

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0474/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2007)0583

Strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (versione codificata) (COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD))

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0446),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0241/2007),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0473/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2007)0584

Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali (versione codificata) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (versione codificata) (COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS))

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0302),

visto l'articolo 31 del trattato Euratom, a norma del quale il Parlamento è stato consultato dal Consiglio (C6-0205/2007),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0475/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2007)0585

Norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) (COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/0097(CNS))

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione e al Consiglio (COM(2006)0258),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0200/2006),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0476/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2007)0586

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifusa) (COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/0014(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0031),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0093/2007),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visti l'articolo 51 e l'articolo 80 bis del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere favorevole della commissione giuridica (A6-0480/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

(6) È opportuno stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione vi è un mercato consistente in più di uno Stato membro .

(6) È opportuno stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione vi è un mercato consistente.

Emendamento 2

Considerando 11

(11) Le piante da frutto geneticamente modificate sono ammesse a registrazione nel catalogo soltanto se sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

(11) Le piante da frutto geneticamente modificate sono ammesse a registrazione nel catalogo solo in quanto soggetti su cui saranno innestate le varietà desiderate e sempre che siano state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. In tal caso è opportuno citare quale sia l'obiettivo della modificazione genetica.

Emendamento 4

Considerando 15

(15) I fornitori che vendono piante da frutto o materiali di moltiplicazione soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione e vendita di piante da frutto o materiali di moltiplicazione dovrebbero essere esentati dall'obbligo di registrazione.

soppresso

Emendamento 5

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis) È opportuno che i fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione o piante da frutta abbiano una specializzazione nel settore.

Emendamento 6

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Inoltre e per fruire di un cofinanziamento comunitario per l'impianto di un frutteto, il produttore dovrebbe assicurarsi che il materiale di moltiplicazione che utilizzerà provenga da fornitori ufficialmente registrati.

Emendamento 7

Considerando 17

(17) Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro assenza, su altre norme internazionali o nazionali.

(17) Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro assenza, su altre norme internazionali o nazionali. A tal fine le varietà immesse in commercio dovranno figurare in un apposito elenco.

Emendamento 8

Considerando 22

(22) È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali come incendi, tempeste, insuccesso delle colture o altre circostanze impreviste, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva, per un periodo limitato e a condizioni specifiche.

(22) È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali come incendi, tempeste o altre circostanze impreviste, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva, per un periodo limitato e a condizioni specifiche.

Emendamento 9

Considerando 23

(23) Conformemente al principio di proporzionalità, occorre fare in modo che gli Stati membri possano esentare dalle condizioni di etichettatura e dai controlli e dalle ispezioni ufficiali i piccoli produttori la cui produzione e vendita di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto è destinata interamente all'utilizzo finale da parte di persone presenti sul mercato locale e che non si occupano professionalmente di produrre piante («circolazione locale»).

soppresso

Emendamento 10

Considerando 25

(25) Si dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.

(25) Si dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie. Le aziende importatrici di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto da paesi terzi dovrebbero essere iscritte in registri.

Emendamento 11

Articolo 2, punto 4

4)

«clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di piante da frutto scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

4)

«clone»: una discendenza vegetativa di una varietà di specie vegetale di pianta da frutto, conforme a un ceppo di piante da frutto scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

Emendamento 12

Articolo 2, punto 8, lettera e)

e)

ritenuti conformi , all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

e)

sottoposti a controlli a campione effettuati all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

Emendamento 13

Articolo 2, punto 11, lettera a)

a)

un'autorità istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni concernenti la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto

a)

un'autorità istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile dell'effettuazione delle ispezioni e dei controlli per le prestazioni concernenti la qualità , la certificazione e la salubrità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto

Emendamento 14

Articolo 3, punto 1, lettera a)

a)

i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali iniziali», «materiali di base» o «materiali certificati» o se all'atto di un'ispezione ufficiale sono risultati essere materiali CAE ;

a)

sono ufficialmente certificati come «materiali iniziali», «materiali di base» o «materiali certificati» o se soddisfano i requisiti per i materiali CAE ;

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b)

le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o se all'atto di un'ispezione ufficiale sono risultate essere materiali CAE.

soppresso

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 2

2. Nel caso di una varietà costituita da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/18/CE, la varietà può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. Nel caso di una varietà costituita da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/18/CE, la varietà può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e soltanto a condizione che verrà utilizzata come soggetto su cui verrà innestata la varietà desiderata.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nel caso di una varietà geneticamente modificata nel senso di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, verrà effettuata una valutazione specifica dei rischi soprattutto per quanto riguarda la salute dell'uomo e l'ambiente, mentre si imporrà un'opportuna etichettatura affinché l'acquirente sia informato che si rifornisce di un materiale geneticamente modificato e sia descritto l'obiettivo della modificazione genetica.

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. L'immissione sul mercato ad opera di fornitori di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto ufficialmente registrati e comprovata attraverso opportuni dati descrittivi è condizione indispensabile per l'inclusione del produttore in programmi di impianto di frutteti cofinanziati.

Emendamento 19

Articolo 4, lettera c bis) (nuova)

 

c bis)

i requisiti aggiuntivi o più rigorosi per il materiale da moltiplicazione e le piante da frutto che gli Stati membri possono stabilire per la propria produzione.

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 1

1. I fornitori devono registrarsi ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva.

1. I fornitori devono registrarsi ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva ed essere in possesso di apposita autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione, rilasciata secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Emendamento 21

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. I fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione e piante da frutto devono essere in possesso di una specializzazione nel settore ed essere laureati in agraria ovvero imprese che occupano personale in possesso di tali specializzazioni .

Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter. Gli Stati provvedono a controllare che i fornitori adottino ogni necessario provvedimento volto a garantire l'osservanza delle norme previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante da frutto.

Emendamento 23

Articolo 5, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non si applica ai fornitori che vendono i propri prodotti soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione, riproduzione e vendita dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto.

soppresso

Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 3, comma 1

3. Quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto, i fornitori tengono traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno 12 mesi .

3. Quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto, i fornitori tengono traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno 5 anni .

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 2

2. Nel caso dei materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati.

2. Nel caso dei materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati , chiarendo altresì lo scopo della modificazione genetica .

Emendamento 26

Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Le aziende con sede in paesi terzi e esportatrici di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto sono iscritte in registri in modo da garantire la tracciabilità in tutte le fasi.

Emendamento 28

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Articolo 19 bis

Valutazione dell'applicazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione esamina i risultati dell'applicazione e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, delle eventuali proposte di modifica.

Emendamento 29

Articolo 21

Gli Stati membri possono, in via transitoria e fino al 1° gennaio XXXX , consentire la commercializzazione sul proprio territorio dei materiali certificati e materiali CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Gli Stati membri possono, in via transitoria e fino a 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, consentire la commercializzazione sul proprio territorio dei materiali certificati e materiali CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 30

Articolo 22, comma 2 bis (nuovo)

 

Le norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE in via di abrogazione continuano ad essere in vigore fino a quando non saranno adottate nuove norme di attuazione .


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

P6_TA(2007)0587

Disposizioni temporanee relative alle aliquote IVA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0381),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0253/2007),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle aliquote IVA diverse dall'aliquota IVA normale (COM(2007)0380),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0469/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data precisa, mentre altre restano in vigore fino all'adozione del regime definitivo.

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data precisa, mentre altre restano in vigore fino all'adozione del regime definitivo per transazioni intracomunitarie .

Emendamento 2

CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) Conformemente al principio di sussidiarietà, la Comunità non dovrebbe interferire nelle competenze degli Stati membri nel settore della tassazione indiretta più di quanto sia necessario per assicurare l'adeguato funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fissazione delle aliquote IVA. In particolare, i servizi prestati a livello locale, nella misura in cui non comportano attività transfrontaliere, non hanno, in via di principio, alcuna incidenza sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 2

(2) Per assicurare un trattamento più equo fra gli Stati membri occorre prorogare le deroghe che non interferiscono con il buon funzionamento del mercato interno e che non sono in contrasto con altre politiche comunitarie fino alla fine del 2010, ossia fino alla revisione del livello minimo del 15 % applicabile all'aliquota normale e alla fine dell'applicazione, in via sperimentale, delle aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. Alcune deroghe non devono invece essere prorogate.

(2) Per assicurare un trattamento equo fra gli Stati membri occorre prorogare le deroghe che non interferiscono con il buon funzionamento del mercato interno e che non sono in contrasto con altre politiche comunitarie fino alla fine del 2010, ossia fino alla revisione del livello minimo del 15 % applicabile all'aliquota normale e alla fine dell'applicazione, in via sperimentale, delle aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. Per motivi specifici, alcune deroghe non devono essere prorogate.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

 

(2 bis) Il periodo fino al 31 dicembre 2010 dovrebbe essere sufficientemente lungo per consentire al Consiglio di giungere a una conclusione sulla rinuncia del suo obiettivo di introdurre un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, basato sul principio della tassazione nel paese d'origine e su un approccio nei confronti del ravvicinamento delle aliquote IVA.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

 

(2 ter) Il periodo fino al 31 dicembre 2010 dovrebbe altresì essere sufficientemente lungo per consentire al Consiglio di raggiungere una conclusione sulla struttura definitiva delle aliquote IVA che dovrebbe comprendere opzioni atte a consentire agli Stati membri di applicare diverse aliquote IVA purché venga garantito il buon funzionamento del mercato interno e di altre politiche comunitarie. Durante tale periodo, le norme in vigore andrebbero applicate in maniera prudente, tenendo debitamente conto dei casi limite, in modo da non impedire agli Stati membri di perseguire obiettivi politici legittimi prima o dopo la decisione del Consiglio in merito alla struttura definitiva delle aliquote IVA.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 2 QUATER(nuovo)

 

(2 quater) Conformemente al principio di sussidiarietà e a seguito della decisione del Consiglio in merito ad un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte o, in circostanze eccezionali, eventualmente anche aliquote zero, ai beni e ai servizi di base, come i generi alimentari e i medicinali, per motivi sociali, economici e ambientali chiaramente definiti e a vantaggio del consumatore finale.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuovo)

 

(2 quinquies) Conformemente al principio di sussidiarietà e a seguito della decisione del Consiglio in merito ad un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte o, in circostanze eccezionali, eventualmente anche aliquote zero, alla fornitura di servizi prestati a livello locale, compresi servizi e beni connessi con l'istruzione, il benessere, la sicurezza sociale e la cultura.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 2 SEXIES (nuovo)

 

(2 sexies) Qualsiasi futuro regime per la tassazione delle transazioni intracomunitarie dovrebbe essere trasparente e basato sulla semplicità amministrativa.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 6

(6) Non è necessario prorogare le deroghe concesse all'Ungheria e alla Slovacchia in quanto tali Stati membri non hanno applicato o non applicano più un'aliquota ridotta .

(6) Occorre sottolineare che agli Stati membri, che non hanno applicato o non applicano più le deroghe IVA temporanee scadute nel 2007, dovrebbe essere consentita la possibilità, fino al 31 dicembre 2010, di avvalersi di dette deroghe temporanee.

P6_TA(2007)0588

Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0243),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185,

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) (AII), e in particolare il suo punto 47,

visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0172/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0484/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati per il prossimo quadro finanziario;

3.

ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non anticipa i risultati della procedura prevista al punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, applicabile all'istituzione dell'impresa comune ARTEMIS;

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

5.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 11

(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ARTEMIS») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 , che potrà essere prolungato .

(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ARTEMIS») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. È opportuno garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, monitorati e finanziati sino al 2017.

(L'emendamento si applica all'intero testo)

Emendamento 2

Considerando 12

(12) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità , che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo (3), su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio .

(12) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe rispettare la competenza della Corte dei conti a esaminare i conti di gestione di tutti gli organismi istituiti dalle Comunità e dovrebbe riconoscere le specificità delle iniziative tecnologiche comuni quali nuovi meccanismi per realizzare partnership pubblico- privato , onde trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 3

Considerando 21

(21) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, («Statuto») a tutto il personale assunto dall'impresa comune ARTEMIS.

(21) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario che la Commissione sia autorizzata a distaccare presso l'impresa comune ARTEMIS il numero di funzionari che sarà necessario. Il restante personale dovrebbe essere assunto dall'impresa comune ARTEMIS in conformità del diritto del lavoro dello Stato ospitante.

Emendamento 4

Considerando 25

(25) L 'impresa comune ARTEMIS, dovrebbe essere dotata, previa una consultazione con la Commissione, di un regolamento finanziario separato basato sui principi del regolamento finanziario quadro (4) che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti , in particolare , dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo.

(25) La regolamentazione finanziaria applicabile all' impresa comune ARTEMIS non dovrebbe discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), a meno che ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune , in particolare la necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di norme che si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è necessario il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di tali eventuali deroghe.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i sistemi informatici incorporati è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (qui di seguito l'impresa comune ARTEMIS) per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante una revisione del presente regolamento.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i sistemi informatici incorporati è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (qui di seguito l'impresa comune ARTEMIS) per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. È garantito che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso saranno attuati, monitorati e finanziati sino al 2017.

Emendamento 6

Articolo 2, lettera d)

(d)

garantisce l'efficienza e la durabilità dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati;

soppresso

Emendamento 7

Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis)

promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle sue attività;

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

(a)

un contributo finanziario di ARTEMISIA per un importo massimo di 20 milioni di euro o dell'1 % del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

 

La somma dei contribuiti di cui alle lettere a) e b) non è superiore al 5% del bilancio complessivo dell'impresa comune ARTEMIS.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

(b)

contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS sotto forma di stanziamenti annuali versati direttamente alle organizzazioni di ricerca e di sviluppo che partecipano ai progetti di R&S;

(b)

contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS sotto forma di stanziamenti annuali versati direttamente alle organizzazioni di ricerca e di sviluppo che partecipano ai progetti di R&S; gli Stati membri di ARTEMIS provvedono a che i fondi nazionali siano erogati in tempi quanto più possibile brevi.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. I contributi finanziari provenienti da fondi pubblici per la partecipazione al costo dei progetti sono subordinati all'erogazione di contributi in natura ai progetti presentati da organizzazioni di ricerca e di sviluppo, a copertura della loro parte dei costi connessi ai progetti .

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 1

1. Il regolamento finanziario dell' impresa comune ARTEMIS è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS e previa consultazione della Commissione.

1. La regolamentazione finanziaria applicabile all' impresa comune ARTEMIS non si discosta dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune e con il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali eventuali deroghe.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

(c)

La procedura di valutazione e di selezione garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ARTEMIS sia conforme ai principi di eccellenza e di concorrenza.

(c)

La procedura di valutazione e di selezione , svolta con l'assistenza di esperti esterni, garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ARTEMIS sia conforme ai principi di eccellenza e di concorrenza.

Emendamento 14

Articolo 8, paragrafo 1

1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall' impresa comune ARTEMIS e al suo direttore generale .

1. L' impresa comune ARTEMIS assume il proprio personale in conformità della normativa applicabile dello Stato ospitante. La Commissione può distaccare presso l'impresa comune ARTEMIS il numero di funzionari necessario .

Emendamento 15

Articolo 8, paragrafo 2

2. Nei confronti del suo personale l'impresa comune ARTEMIS esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

soppresso

Emendamento 16

Articolo 8, paragrafo 3

3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee .

3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie relativamente al distacco di funzionari delle Comunità europee.

Emendamento 17

Articolo 9

Articolo 9

Privilegi e immunità

soppresso

 

All'impresa comune ARTEMIS e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

 

Emendamento 18

Articolo 10, paragrafo 1

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dal diritto applicabile alle disposizioni contrattuali pertinenti.

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile all'accordo o al contratto in questione .

Emendamento 19

Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. L'impresa comune ARTEMIS è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Emendamento 20

Articolo 10, paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter. L'impresa comune ARTEMIS non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ARTEMIS non adempia ai propri obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS.

Emendamento 21

Articolo 10, paragrafo 3 quater (nuovo)

 

3 quater. I membri non sono responsabili degli obblighi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 4.

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 2

2. Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015 , la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ARTEMIS. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune ARTEMIS e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Al più tardi il 31 dicembre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'impresa comune ARTEMIS elaborata con l'assistenza di esperti indipendenti . Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune ARTEMIS e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Emendamento 23

Articolo 12, paragrafo 3

3. Al più tardi il 31 marzo 2018, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell'impresa comune ARTEMIS. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Emendamento 24

Articolo 12, paragrafo 4

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dalla regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS , rispettando la competenza della Corte dei conti a esaminare i conti di gestione di tutti gli organismi istituiti dalle Comunità e riconoscendo le specificità delle iniziative tecnologiche comuni quali nuovi meccanismi per realizzare partnership pubblico-privato, onde trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea .

Emendamento 25

Articolo 17

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ARTEMIS e lo Stato ospitante per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ARTEMIS.

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ARTEMIS e lo Stato ospitante in merito all'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ARTEMIS.

Emendamento 26

Allegato, articolo 1, paragrafo 3

3. L'impresa comune ARTEMIS è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.

3. L'impresa comune ARTEMIS è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. E' garantito che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso saranno attuati, monitorati e finanziati sino al 2017.

Emendamento 28

Allegato, articolo 1, paragrafo 4

4. Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.

soppresso

Emendamento 27

Allegato, articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. L'impresa comune ARTEMIS è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 29

Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

(d)

garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati.

soppresso

Emendamento 30

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis) promuovere la partecipazione delle PMI alle sue attività;

Emendamento 31

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

(h)

pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.

(h)

pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti e l'importo per partecipante del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS;

Emendamento 32

Allegato, articolo 4, paragrafo 4

4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS.

4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS. In caso di richieste di adesione, il comitato direttivo fornisce alla Commissione informazioni tempestive in merito alla valutazione del candidato e, se del caso, in merito alle raccomandazioni o decisioni del comitato direttivo. La Commissione trasmette tali informazioni al Consiglio.

Emendamento 33

Allegato, articolo 4, paragrafo 5

5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ARTEMIS. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro.

5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ARTEMIS. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già contratti in virtù di una decisione adottata dall'impresa comune ARTEMIS in conformità del presente statuto e intervenuta prima del ritiro del membro in questione. L'obbligo di preavviso di sei mesi non si applica se il ritiro del membro è riconducibile a una modifica dello statuto e ne è la conseguenza diretta.

Emendamento 34

Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

(c)

approva il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS, conformemente all'articolo 13 del presente statuto;

(c)

approva la regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS, conformemente all'articolo 13 del presente statuto , previa consultazione della Commissione ;

Emendamento 35

Allegato, articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

(e) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte;

(e)

approva il contenuto, gli obiettivi e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte;

Emendamento 36

Allegato, articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

(b)

Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente.

(b)

Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente ogni due anni. Lo stesso presidente può essere rieletto al massimo due volte.

Emendamento 37

Allegato, articolo 9, paragrafo 2

2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale , il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.

2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in giornali e riviste o su Internet, ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo tre anni.

Emendamento 38

Allegato, articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

(b)

un contributo comunitario destinato a finanziare le attività di R&S ;

(b) un contributo comunitario destinato a finanziare i progetti ;

Emendamento 39

Allegato, articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

(a)

ARTEMISIA apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di euro o all'1 % del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro;

(a)

ARTEMISIA apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di euro o all'1 % del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro . Per costo totale dei progetti si intende la somma dei costi totali (quali definiti nella nota 32) di tutti i progetti ;

Emendamento 40

Allegato, articolo 10, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis)

la somma dei contributi di cui alle lettere a) e b) non è superiore al 5% del bilancio complessivo dell'impresa comune ARTEMIS.

Emendamento 41

Allegato, articolo 10, paragrafo 5, lettera c)

(c)

contributi in natura da parte delle organizzazioni di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti e che sostengono la loro parte dei costi necessari per la realizzazione dei progetti. Nel corso della durata dell'impresa comune ARTEMIS, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.

(c)

contributi in natura da parte delle organizzazioni di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti ; tali contributi sono oggetto di una valutazione del loro valore e della loro pertinenza ai fini dell'esecuzione delle attività dell'impresa comune ARTEMIS e sono subordinati all'approvazione del comitato direttivo. La procedura di valutazione dei contributi in natura è adottata dal comitato direttivo. Essa è basata sui seguenti principi:

l'impostazione generale è fondata sul modus operandi del Settimo programma quadro, in base al quale i contributi in natura ai progetti sono valutati allo stadio dell'esame ex-post;

le modalità di esecuzione delle regole finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS servono da linee direttrici;

le altre questioni sono disciplinate dalle norme contabili internazionali;

i contributi sono valutati conformemente ai valori generalmente accettati sul mercato considerato (articolo 172, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6)).

Le verifiche sono condotte da un revisore contabile indipendente.

Emendamento 42

Allegato, articolo 10, paragrafo 7

7. Se uno dei membri dell'impresa comune ARTEMIS non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ARTEMIS, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

7. Se uno dei membri dell'impresa comune ARTEMIS non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ARTEMIS, il direttore generale ne informa per iscritto il membro in questione e fissa un periodo di tempo ragionevole per rimediare all'inadempimento. Se l'inadempimento persiste dopo tale termine, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

Emendamento 43

Allegato, articolo 13, titolo e paragrafi da 1 a 3

Regolamento finanziario

Regolamentazione finanziaria

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS è adottato dal comitato direttivo.

1. La regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS è adottata dal comitato direttivo , previa consultazione della Commissione .

2. Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune ARTEMIS.

2. Scopo della regolamentazione finanziaria è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune ARTEMIS.

3. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS è basato sui principi del regolamento finanziario quadro e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS e previa consultazione della Commissione .

3. La regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS non si discosta dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune. Per l'adozione di norme che si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è necessario il consenso preliminare della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di tali eventuali deroghe.

Emendamento 44

Allegato, articolo 13, paragrafo 4

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dalla regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS , rispettando la competenza della Corte dei conti a esaminare i conti di gestione di tutti gli organismi istituiti dalle Comunità e riconoscendo le specificità delle iniziative tecnologiche comuni quali nuovi meccanismi per realizzare partnership pubblico-privato, onde trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea .

Emendamento 45

Allegato, articolo 14, paragrafo 1

1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare l'agenda di ricerca.

1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare l'agenda di ricerca. Una volta approvato dal comitato direttivo, il piano strategico pluriennale è reso pubblico.

Emendamento 46

Allegato, articolo 14, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un anno specifico.

2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un anno specifico. Una volta approvato dal comitato direttivo, il programma di lavoro annuale è reso pubblico.

Emendamento 47

Allegato, articolo 14, paragrafo 3

3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale.

3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Una volta approvato dal comitato direttivo, il piano d'attuazione annuale è reso pubblico.

Emendamento 48

Allegato, articolo 14, paragrafo 5, comma 2

Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.

La relazione annuale di attività è presentata dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Essa comprende la partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS.

Emendamento 49

Allegato, articolo 14, paragrafo 6

6. Conti e bilancio annuali: entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore generale sottopone i conti e il bilancio dell'anno precedente all'approvazione del comitato direttivo. I conti e il bilancio annuale dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti europea per approvazione.

6. Conti e bilancio annuali: entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore generale sottopone i conti e il bilancio dell'anno precedente all'approvazione del comitato direttivo. I conti e il bilancio annuale dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti europea e all'autorità di bilancio .

Emendamento 50

Allegato, articolo 15, paragrafo 2

2. L'impresa comune ARTEMIS conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. Tali convenzioni di sovvenzione, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti e, se del caso, sono basati su di essi.

2. L'impresa comune ARTEMIS conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. I termini e le condizioni di tali convenzioni di sovvenzione sono conformi alla regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS e fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b) e, se del caso, sono basati su di essi.

Emendamento 51

Allegato, articolo 16, paragrafo 4, lettera a)

(a)

Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ARTEMIS e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato.

(a)

Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ARTEMIS e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicizzati nella massima misura possibile attraverso periodici, Internet, ecc.

Emendamento 52

Allegato, articolo 18, paragrafo 1

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale.

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale . La Commissione trasmette l'organigramma al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea .

Emendamento 53

Allegato, articolo 18, paragrafo 2

2. I membri del personale dell'impresa comune ARTEMIS sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.

soppresso

Emendamento 54

Allegato, articolo 19, paragrafo 6

6. I membri non sono responsabili degli obblighi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

6. I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 55

Allegato, articolo 19, paragrafo 7

7. La responsabilità finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

7. Eccezion fatta per i contributi finanziari che spettano ai partecipanti ai progetti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), la responsabilità finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 56

Allegato, articolo 22, paragrafo 5

5. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ARTEMIS e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ARTEMIS.

5. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ARTEMIS e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza sarà distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ARTEMIS.

Emendamento 57

Allegato, articolo 23, paragrafo 3

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione.

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione , previa consultazione del Parlamento europeo .

Emendamento 58

Allegato, articolo 23, paragrafo 4

4. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni modifica proposta all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b) è considerata un aspetto essenziale ed è pertanto soggetta a una revisione del presente regolamento.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni modifica proposta all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 19 è considerata un aspetto essenziale ed è pertanto soggetta a una revisione del presente regolamento.

Emendamento 60

Allegato, articolo 24, paragrafo 2, lettera i)

(i)

«diritti d'uso», le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;;

(i)

«diritti d'uso», le licenze e i diritti non esclusivi di uso degli elementi nuovi e preesistenti da concedere nel quadro di accordi di progetto, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;

Emendamento 61

Allegato, articolo 24, paragrafo 2, lettera j)

j)

«necessario», tecnicamente indispensabile per l'attuazione del progetto e/o nel contesto dell'impiego di elementi nuovi e, quando sono in gioco diritti di proprietà intellettuale, tale che questi diritti di proprietà intellettuale sarebbero compromessi se non fossero accordati diritti d'uso;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 62

Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.2.1

3.2.1.

I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti d'uso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi antecedenti.

3.2.1.

I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti d'uso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti al progetto possono decidere di accordare diritti d'uso più estesi di quelli previsti dal presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi antecedenti.

Emendamento 63

Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.2.4

3.2.4.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'uso degli elementi preesistenti se ciò è necessario per la valorizzazione dei loro elementi nuovi derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi antecedenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'uso sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.2.4.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'uso degli elementi preesistenti se ciò è necessario per la valorizzazione dei loro elementi nuovi derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi antecedenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'uso sono concessi su base non esclusiva e non trasferibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Emendamento 65

Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.4.1

3.4.1.

Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso , di diffusione e di valorizzazione

3.4.1.

Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quelli relativi alla concessione dei diritti d'uso e alla loro diffusione e valorizzazione. Dopo una cessione di questo tipo il partecipante interessato comunica agli altri partecipanti allo stesso progetto il nome e gli estremi del cessionario.

Emendamento 66

Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.4.2

3.4.2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'uso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti alla cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario degli elementi nuovi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d'uso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d'uso. In questo caso, il trasferimento non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.

soppresso


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   Articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

(4)   Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Versione rettificata nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

(6)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

P6_TA(2007)0589

Creazione dell'impresa comune ENIAC *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'«impresa comune ENIAC» (COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0356),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (il regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) (AII), in particolare il punto 47,

visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0275/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0486/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con il disposto del punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario;

3.

rammenta che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'impresa comune ENIAC;

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 8

(8) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.

(8) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.

Emendamento 2

Considerando 11

(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ENIAC») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'atuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017, che potrà essere prolungato .

(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ENIAC») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe , tenuto conto dei cicli di innovazione nel settore della nanoelettronica, essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso continuino ad essere applicati, controllati e finanziati fino al 2017.

Emendamento 3

Considerando 12

(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio.

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) La Comunità e tutte le parti pubbliche dovrebbero tentare di riconoscere le opportunità presentate dalle ITC, in quanto nuovi meccanismi per l'attuazione delle partnership pubblico-privato, e dovrebbero collaborare con i privati per trovare una soluzione più efficicace per quanto riguarda il discarico del bilancio della Comunità.

Emendamento 5

Considerando 14

(14) Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.

(14) Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S e di prototipi sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.

Emendamento 6

Considerando 22

(22) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare a tutto il personale assunto dall'impresa comune ENIAC lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, (in appresso lo «Statuto») .

(22) Per soddisfare l'esigenza di garantire l'efficienza operativa dell'impresa comune ENIAC e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario che, in accordo con il comitato direttivo dell'Impresa comune ENIAC, la Commissione e gli Stati membri partecipanti siano autorizzati a distaccare tutti i funzionari necessari per l'Impresa comune ENIAC ed assumano il restante personale necessario a contratto tenendo conto della necessità di contenere i costi di personale e di abbreviare i tempi per la costituzione dell'Impresa comune ENIAC .

Emendamento 7

Considerando 26

(26) L'impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee  (3).

(26) Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC non dovrebbero discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee  (4) , salvo lo richiedano esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata su qualsiasi deroga .

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso «ITC») nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso «l'impresa comune ENIAC») per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso «ITC») nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso «l'impresa comune ENIAC») per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017. L'Impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e all'articolo 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 9

Articolo 2, lettera b)

(b)

sostiene le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca (in appresso «attività R&S»), in particolare mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti di progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

(b)

sostiene le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca (in appresso «attività R&S»), in particolare mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti di progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali per attività di R&S e di prototipi ;

Emendamento 10

Articolo 2, lettera c)

(c)

promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

(c)

promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica, a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato e a creare sinergie tra i partecipanti al settore della nanoelettronica, compresi gli attori imprenditoriali, le PMI e gli istituti di R&S ;

Emendamento 11

Articolo 2, lettera d)

(d)

garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b)

qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato «paese terzo») e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

(b)

un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro;

(b)

un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro pagabile in tranche non superiori a EUR 1,5 milioni l'anno o al 50% del contributo finanziario di AENEAS, prendendo in considerazione l'importo meno elevato dei due; la parte di tale contributo non spesa durante l'anno in corso viene riportata agli anni successivi per le attività di R&S.

Emendamento 14

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

(a)

un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti;

(a)

un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti , cui potrà essere aggiunta la parte eventualmente non spesa del contributo della Comunità ai costi di funzionamento previsto al paragrafo 2, lettera b) ;

Emendamento 15

Articolo 6, titolo e paragrafo 1

Regolamento finanziario

Regole finanziarie

1. L'impresa comune ENIAC adotta regole finanziarie specifiche basate sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC, previa approvazione della Commissione.

1. Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento , previa approvazione della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.

Emendamento 16

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La Commissione e gli Stati membri possono, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare alcuni funzionari all'Impresa comune ENIAC.

Emendamento 17

Articolo 8, paragrafo 3

3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie concernenti il distacco dei funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri partecipanti e l'impiego di personale supplementare .

Emendamento 18

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. L'impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Emendamento 19

Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter. L'impresa comune ENIAC non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ENIAC non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC.

Emendamento 20

Articolo 10, paragrafo 1 quater (nuovo)

 

1 quater. I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ENIAC. La responsabilità finanziaria dei membri deve essere una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ENIAC e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 4.

Emendamento 21

Articolo 12, paragrafo 2

2. Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015 , la Commissione , assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ENIAC. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Al più tardi il 31 dicembre 2011 , la Commissione procede a una valutazione intermedia dell'impresa comune ENIAC , preparata con l'assistenza di esperti indipendenti . Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati della valutazione sono tenuti presenti per riorientare, se del caso, il programma di ricerca.

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 4

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio , conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC .

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.

Emendamento 23

Articolo 16

La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi.

La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi e provvedono a che l'Impresa comune ENIAC divenga pienamente operativa entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 24

Articolo 17

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda il sostegno relativamente agli uffici, ai privilegi e alle immunità e agli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.

Emendamento 25

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e scade il 31 dicembre 2017.

Emendamento 26

Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 1

3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.

3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017.

Emendamento 28

Allegato, articolo 1, paragrafo 4

4. Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.

soppresso

Emendamento 27

Allegato, articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. L'impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 29

Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

(c)

promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

(c)

promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica, a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato e a creare sinergie tra i partecipanti al settore della nanoelettronica, comprese le società partecipanti, le PMI e gli istituti di R&S ;

Emendamento 30

Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

(d)

garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Emendamento 31

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

 

(e bis)

assicurare la partecipazione delle PMI per fare in modo che almeno il 15% dei finanziamenti disponibili sia concesso ad esse.

Emendamento 32

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

(g)

gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ENIAC, fatte salve le esigenze di riservatezza;

(g)

gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ENIAC, fatte salve le esigenze di riservatezza , ponendo soprattutto l'accento sulla comunicazione e diffusione a favore delle PMI e dei centri di ricerca ;

Emendamento 33

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

(h)

pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC;

(h)

pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso i nomi dei partecipanti , l'importo del contributo finanziario per partecipante dell'impresa comune ENIAC come pure informazioni sulla partecipazione delle PMI ;

Emendamento 34

Allegato, articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b)

qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato «paese terzo») e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Emendamento 35

Allegato, articolo 4, paragrafo 3

3. Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ENIAC da parte di un paese terzo è valutata dal comitato direttivo, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ENIAC.

soppresso

Emendamento 36

Allegato, articolo 4, paragrafo 4

4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.

4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.

Emendamento 37

Allegato, articolo 4, paragrafo 5

5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro .

5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già contratti in virtù di una decisione adottata dall'Impresa comune ENIAC in conformità dei presenti statuti e intervenuta prima del ritiro del membro in questione .

Emendamento 38

Allegato, articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

(g)

Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

(g)

Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Emendamento 39

Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

(c)

approva il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto;

(c)

approva le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto , previa consultazione della Commissione ;

Emendamento 40

Allegato, articolo 7, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

 

f bis)

Il comitato delle autorità pubbliche può autorizzare altri Stati membri non partecipanti all'ENIAC a prendere parte alle sue attività in qualità di osservatori;

Emendamento 41

Allegato, articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

(b) Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente.

(b)

Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente ogni due anni .

Emendamento 42

Allegato, articolo 9, paragrafo 2

2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.

2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione dopo un invito a manifestare interesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, su Internet e sulla stampa di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo tre anni , dopodiché si procederà alla pubblicazione di un altro invito a manifestare interesse secondo le medesime modalità.

Emendamento 43

Allegato, articolo 9, paragrafo 3, lettera k)

(k)

effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC;

(k)

effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC;

Emendamento 44

Allegato, articolo 9, paragrafo 4, lettera f)

(f)

gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

(f)

gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.

Emendamento 45

Allegato, articolo 9, paragrafo 5

5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Emendamento 46

Allegato, articolo 10, paragrafo 5, lettera c)

(c)

contributi in natura da parte degli organismi di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti e che sostengono la loro parte dei costi necessari per la realizzazione dei progetti. Nel corso della durata dell'impresa comune ENIAC, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.

(c)

i contributi in natura che sono soggetti a una valutazione quanto al loro valore e alla loro rilevanza per le attività dell'impresa comune ENIAC e all'accettazione da parte del Comitato direttivo. La procedura per valutare i contributi in natura è adottata dal Comitato direttivo in base ai seguenti principi:

l'impostazione complessiva è basata sul modus operandi del Settimo programma quadro, in cui i contributi in natura per i progetti sono valutati a livello di revisione;

le norme di attuazione delle regole finanziarie dell'Impresa comune ENIAC sono utilizzate come orientamento;

gli elementi addizionali sono coperti dagli standard contabili internazionali;

la valutazione dei contributi è effettuata in base ai costi generalmente accettati sul mercato in questione (articolo 172, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5)) .

La verifica è effettuata da un revisore dei conti indipendente.

Emendamento 47

Allegato, articolo 10, paragrafo 7

7. Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni relativi al contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

7. Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale notifica per iscritto a tale membro l'inadempienza e fissa un termine ragionevole per porvi rimedio. Se l'interessato non vi provvede entro il periodo stabilito, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

Emendamento 48

Allegato, articolo 12

Regolamento finanziario

Regole finanziarie

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo.

1. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo , previa consultazione della Commissione .

2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è basato sui principi del regolamento finanziario quadro e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ENIAC. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC e previa consultazione della Commissione .

2. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se richiesto da esigenze operative specifiche e sempre che siano soggette al consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di qualsiasi deroga.

3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC .

3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.

Emendamento 49

Allegato, articolo 13, paragrafo 1

1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca.

1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano strategico pluriennale viene reso pubblico.

Emendamento 50

Allegato, articolo 13, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno.

2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il programma di lavoro annuale viene reso pubblico.

Emendamento 51

Allegato, articolo 13, paragrafo 3

3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale.

3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano d'attuazione annuale viene reso pubblico.

Emendamento 52

Allegato, articolo 13, paragrafo 5, comma 2

Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.

Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Il rapporto annuale di attività riferisce della partecipazione di PMI all'Impresa comune ENIAC e alle attività di R&S.

Emendamento 53

Allegato, articolo 13, paragrafo 6

6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso «la Corte dei conti»). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso «la Corte dei conti») nonché all'autorità di bilancio . Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

Emendamento 54

Allegato, articolo 14, paragrafo 3

3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Emendamento 55

Allegato, articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

(a)

Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato.

(a)

Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato. Gli inviti a presentare proposte devono essere resi noti a un pubblico quanto più ampio possibile, provvedendo anche alla pubblicazione su internet e sulla stampa di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento 56

Allegato, articolo 17, paragrafo 1

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale.

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale , che viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea .

Emendamento 57

Allegato, articolo 17, paragrafo 2

2. I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.

2. I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di dieci anni. Inoltre la Commissione può, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare funzionari presso l'Impresa comune ENIAC.

Emendamento 58

Allegato, articolo 21, paragrafo 5

5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC.

5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze saranno distribuite fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC.

Emendamento 59

Allegato, articolo 22, paragrafo 3

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione.

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione , dopo aver consultato il Parlamento europeo .

Emendamento 61

Allegato, articolo 23, paragrafo 2, lettera i)

(i)

«diritti d'uso», le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;

(i)

«diritti d'uso», le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti da concedere nel quadro degli accordi di progetto, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;

Emendamento 62

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.1

3.2.1.

I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti di accesso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

3.2.1.

I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti di accesso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti al progetto possono decidere di concedere diritti di accesso più estesi di quanto previsto dal presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi antecedenti.

Emendamento 63

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.4

3.2.4.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro elementi acquisiti derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.2.4.

I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro elementi acquisiti derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'uso sono concessi su base non esclusiva e non trasferibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Emendamento 64

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.3.1

3.3.1.

Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione e (ii) lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato .

3.3.1.

Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace e (ii) lo utilizza o ne permette l'uso a titolo gratuito oppure secondo termini equi, ragionevoli e non discriminatori , tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione.

Emendamento 65

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.1

3.4.1.

Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso, di diffusione e di valorizzazione.

3.4.1.

Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso, di diffusione e di valorizzazione. Qualora vi sia una cessione di questo tipo, il partecipante interessato notifica preventivamente agli altri partecipanti al progetto il nominativo e gli altri estremi del cessionario.

Emendamento 66

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.2

3.4.2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'uso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti alla cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario degli elementi nuovi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d'uso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d'uso. In questo caso, il trasferimento non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.

soppresso


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Versione rettificata in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

P6_TA(2007)0590

Istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (COM(2007)0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0241),

visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (regolamento finanziario), e in particolare l'articolo 185,

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) (IIA), e in particolare il punto 47,

visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0171/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0479/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale di cui alla rubrica 1 bis dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che ogni finanziamento che vada al di là del 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati sul prossimo quadro finanziario;

3.

ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006 che riguarda l'istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi;

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 10

(10) L'obiettivo dell'Iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l'industria farmaceutica, gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici. L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di «medicinali innovativi» dovrebbe definire un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito «l'agenda di ricerca»), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica sui «Medicinali innovativi».

(10) L'obiettivo dell'Iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l'industria farmaceutica, comprese le piccole e medie imprese (PMI), gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici. L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di «medicinali innovativi» dovrebbe definire un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito «l'agenda di ricerca»), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica sui «Medicinali innovativi».

Emendamento 2

Considerando 11

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe proporre una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali e per sostenere «la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi» al fine di accelerare la messa a punto di medicinali sicuri e più efficaci per i pazienti. In questo contesto per «ricerca e sviluppo farmaceutici precompetitivi» si intende la ricerca sugli strumenti e le metodologie utilizzati nel processo di sviluppo dei medicinali.

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe proporre una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali e per sostenere «la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi» al fine di accelerare la messa a punto di medicinali sicuri e più efficaci per i pazienti. In questo contesto per «ricerca e sviluppo farmaceutici precompetitivi» si intende la ricerca sugli strumenti e le metodologie utilizzati nel processo di sviluppo dei medicinali in generale, piuttosto che nello sviluppo di un medicinale specifico. La proprietà intellettuale derivante da un'Iniziativa tecnologica congiunta sui «medicinali innovativi» dovrebbe essere ceduta a terzi mediante licenza a condizioni eque e ragionevoli.

Emendamento 3

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Nel perseguire gli obiettivi del Programma specifico Cooperazione, l'impresa comune IMI dovrebbe cercare di dinamizzare la partecipazione delle PMI, anche grazie al miglioramento delle procedure amministrative, ad una maggiore considerazione delle loro esigenze e all'attuazione di azioni di sostegno.

Emendamento 4

Considerando 13 ter (nuovo)

 

(13 ter) Nel perseguire gli obiettivi della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3), l'impresa comune IMI deve adoperarsi per promuovere gli investimenti nella ricerca a vantaggio delle PMI e rafforzare le loro capacità d'innovazione e la loro possibilità di sfruttare i risultati della ricerca.

Emendamento 5

Considerando 14

(14) L'impresa comune IMI dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013).

(14) L'impresa comune IMI dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2013. Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013) , i lavori in corso dovrebbero proseguire, se necessario, fino al 31 dicembre 2017.

Emendamento 6

Considerando 16

(16) L'impresa comune IMI dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte, come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio .

(16) L'impresa comune IMI dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione del Consiglio.

Emendamento 7

Considerando 17

(17) I membri fondatori dell'impresa comune IMI dovrebbero essere la Comunità europea e l'EPFIA.

(17) I membri fondatori dell'impresa comune IMI sono la Comunità europea e l'EPFIA.

Emendamento 8

Considerando 26

(26) Le aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell'EPFIA non potranno beneficiare di un finanziamento dell'impresa comune IMI.

(26) Le aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell'EPFIA non potranno beneficiare di un finanziamento diretto o indiretto dell'impresa comune IMI.

Emendamento 9

Considerando 27

(27) L' impresa comune IMI, dovrebbe essere dotata, previa consultazione della Commissione, di un regolamento finanziario separato basato sui principi del regolamento finanziario quadro (4) che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo.

(27) Le norme finanziarie applicabili all' impresa comune IMI non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), a meno che non lo impongano le sue esigenze operative specifiche e, in particolare, la necessità di associare finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Il consenso preliminare della Commissione è richiesto per l'adozione di ogni norma che si discosti dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di qualsiasi deroga in tal senso .

Emendamento 10

Considerando 28

(28) Per garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è opportuno applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, («Statuto») a tutto il personale assunto dall'impresa comune IMI .

(28) L'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili , la parità di trattamento del personale e il fabbisogno di personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello impongono una determinata flessibilità nella selezione del personale dell'impresa comune IMI. Il partenariato deve essere equilibrato e ogni membro fondatore deve poter essere in grado di assumere personale. Pertanto la Commissione dovrebbe essere libera di distaccare il numero di funzionari che considera necessari all'impresa comune IMI e quest'ultima di assumere personale su base contrattuale, conformemente alla legislazione sul lavoro vigente nello Stato in cui ha sede.

Emendamento 11

Considerando 33

(33) L'impresa comune IMI dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune IMI e il Belgio dovrebbero concludere un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune IMI.

(33) L'impresa comune IMI dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune IMI e il Belgio dovrebbero concludere un accordo di sede concernente l'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune IMI.

Emendamento 12

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i medicinali innovativi, è costituita un'impresa comune per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (qui di seguito «l'impresa comune IMI»). Questo periodo può essere prorogato dal Consiglio.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i medicinali innovativi, è costituita un'impresa comune per un periodo che termina il 31 dicembre 2013 (qui di seguito «l'impresa comune IMI»). I lavori in corso possono tuttavia proseguire fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune IMI è uno degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 13

Articolo 3, lettera b)

(b)

sostenere l'attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall'agenda strategica di ricerca dell'iniziativa tecnologica congiunta concernente i medicinali innovativi (in appresso «le attività di ricerca»), mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

(b)

sostenere l'attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall'agenda strategica di ricerca dell'iniziativa tecnologica congiunta concernente i medicinali innovativi (in appresso «le attività di ricerca»), mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali concernenti la ricerca, da realizzare esclusivamente negli Stati membri e nei paesi associati al Settimo programma quadro ;

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2

2. I costi di funzionamento dell'impresa comune IMI sono sostenuti dai suoi membri. La Comunità e l'EPFIA contribuiscono in misura uguale a questi costi di funzionamento.

2. I costi di funzionamento dell'impresa comune IMI sono sostenuti dai suoi membri. La Comunità e l'EPFIA contribuiscono in misura uguale a questi costi di funzionamento. Essi non devono superare il 4% del bilancio totale dell'impresa comune IMI .

Emendamento 15

Articolo 7, lettera a)

(a)

le micro, piccole e medie impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;

(a)

le micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione , in linea con gli obiettivi specifici loro assegnati nel settimo programma quadro ;

Emendamento 16

Articolo 7, lettera g)

(g)

le associazioni di pazienti riconosciute , senza scopo di lucro.

(g)

le associazioni di pazienti legalmente stabilite, senza scopo di lucro.

Emendamento 17

Articolo 8, titolo e paragrafo 1

Regolamento finanziario

Norme finanziarie

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune IMI, previa consultazione della Commissione.

1. Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune IMI possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 soltanto se lo impongono le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di ognuna di tali deroghe.

Emendamento 18

Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. L'impresa comune IMI può designare un revisore contabile esterno, al fine di verificare la regolarità e l'accuratezza dei conti annuali stabiliti dall'impresa comune IMI.

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater. Il revisore contabile esterno è tenuto a garantire un adeguato controllo dei conti annuali e la valutazione dei contributi forniti dai membri e dai partecipanti ai progetti di ricerca.

Emendamento 21

Articolo 8, paragrafo 2 sexies (nuovo)

 

2 sexies. L'impresa comune IMI può avvalersi di revisioni contabili esterne specifiche .

Emendamento 22

Articolo 8, paragrafo 2 septies (nuovo)

 

2 septies. Il Parlamento europeo ha il diritto di controllare i conti annuali dell'impresa comune IMI.

Emendamento 23

Articolo 9, paragrafo 1

1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune IMI e al suo direttore generale.

1. L'impresa comune IMI assume il proprio personale in base alla legislazione vigente nel paese ospitante. La Commissione può distaccare presso l'impresa comune IMI il numero di funzionari che risulta necessario.

Emendamento 24

Articolo 9, paragrafo 2

2. Nei confronti del suo personale, l'impresa comune IMI esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

soppresso

Emendamento 25

Articolo 9, paragrafo 3

3. L'impresa comune IMI adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. L'impresa comune IMI adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie concernenti il distacco di funzionari delle Comunità europee.

Emendamento 26

Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e alConsiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune IMI.

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale che illustra, in particolare, i progressi realizzati dall'impresa comune IMI.

Emendamento 27

Articolo 13, paragrafo 2

2. Due anni dopo la costituzione dell'impresa comune IMI, e comunque entro il 2010 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune IMI. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro il 31 dicembre 2011 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'impresa comune IMI effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Emendamento 28

Articolo 13, paragrafo 3

3. Alla fine del 2017 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Entro il 31 dicembre 2013 o, se i lavori in corso proseguiranno oltre tale data, entro il 31 dicembre 2017 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 29

Articolo 13, paragrafo 4

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune IMI.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione del Consiglio.

Emendamento 30

Articolo 16

L'impresa comune IMI adotta delle regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi .

L'impresa comune IMI adotta delle regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e pubblicati dall'impresa comune IMI .

Emendamento 31

Articolo 18

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune IMI.

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Belgio concernente l'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune IMI.

Emendamento 32

Articolo 19, paragrafo 1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 33

Allegato, articolo 1, paragrafo 3

3. L'impresa comune IMI è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017 .

3. L'impresa comune IMI è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31.12.2013 .

Emendamento 34

Allegato, articolo 1, paragrafo 4

4. Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune IMI e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.

soppresso

Emendamento 36

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera i)

i)

organizzare una riunione annuale, qui di seguito denominata «il forum delle parti», al fine di garantire l'apertura e la trasparenza delle attività di ricerca dell'impresa comune IMI nei confronti delle parti;

i)

organizzare una riunione annuale, qui di seguito denominata «il forum delle parti», una riunione aperta alle pertinenti organizzazioni aventi un interesse nella ricerca biomedica per fornire un feed-back sulle attività dell'IMI, al fine di garantire l'apertura e la trasparenza delle attività di ricerca dell'impresa comune IMI nei confronti delle parti;

Emendamento 35

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera k)

(k)

pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune IMI.

(k)

pubblicare , anche sul proprio sito Internet, informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune IMI.

Emendamento 37

Allegato, articolo 4

Gli organi dell'impresa comune IMI sono il comitato direttivo, il comitato esecutivo e il comitato scientifico.

Gli organi dell'impresa comune IMI sono il comitato direttivo, il direttore generale e il comitato scientifico.

Emendamento 38

Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

(b)

il diritto di voto dei nuovi membri sarà determinato proporzionalmente al loro contributo all'insieme dei contributi alle attività dell'impresa comune IMI;

(b)

il diritto di voto dei nuovi membri sarà determinato proporzionalmente al loro contributo all'insieme dei contributi alle attività dell'impresa comune IMI . Tuttavia, il numero totale dei voti dei nuovi membri non può superare la totalità dei voti di cui dispongono i membri fondatori ;

Emendamento 39

Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

(c) i voti dei singoli membri sono indivisibili;

(c)

i voti dei singoli membri sono indivisibili; non è ammesso il voto per procura;

Emendamento 40

Allegato, articolo 5, paragrafo 2, lettera c), trattini dal 9 al 13

approva gli orientamenti in materia di valutazione e selezione delle proposte di progetti presentate dal comitato esecutivo ;

approva gli orientamenti in materia di valutazione e selezione delle proposte di progetti presentate dal direttore generale ;

— approva l'elenco delle proposte di progetti selezionati;

— approva l'elenco delle proposte di progetti selezionati;

nomina il direttore generale, gli fornisce orientamenti e linee guida, ne verifica le prestazioni e, se necessario, ne predispone la sostituzione;

nomina il direttore generale, gli fornisce orientamenti e linee guida, ne verifica le prestazioni e, se necessario, ne predispone la sostituzione;

approva la struttura organizzativa del comitato esecutivo, sulla base delle raccomandazioni del direttore generale;

 

approva il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI, conformemente all'articolo 11;

approva le norme finanziarie dell'impresa comune IMI, conformemente all'articolo 11, previa consultazione della Commissione ;

Emendamento 41

Allegato, articolo 5, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

 

(c bis)

Tre membri del Parlamento europeo possono assistere alle riunioni in veste di osservatori, su invito del comitato direttivo;

Emendamento 42

Allegato, articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Il comitato direttivo informa gli Stati membri sulle decisioni relative all'agenda di ricerca dell'Iniziativa tecnologica congiunta in materia di «medicinali innovativi» .

Emendamento 43

Allegato, articolo 6, titolo e paragrafo 1

Comitato esecutivo

Direttore generale

1. Il comitato esecutivo è composto da un direttore generale e dai suoi collaboratori.

 

Emendamento 44

Allegato, articolo 6, paragrafo 2, alinea, lettere dalla a) alla d) e alinea della lettera b)

2. I compiti di tale comitato sono:

2. I compiti del direttore generale sono:

(a)

il comitato esecutivo è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune IMI;

 

b)

il comitato esecutivo è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune IMI;

b)

il direttore generale, assistito dal suo segretariato, è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune IMI;

c)

il comitato esecutivo è responsabile di tutte le attività di comunicazione dell'impresa comune IMI;

c)

il direttore generale, assistito dal suo segretariato, è responsabile di tutte le attività di comunicazione dell'impresa comune IMI;

d)

il comitato esecutivo gestisce in modo adeguato i fondi pubblici e privati;

d)

il direttore generale, assistito dal suo segretariato, gestisce in modo adeguato i fondi pubblici e privati;

e) In particolare, ha il compito di:

e)

In particolare, il direttore generale, assistito dal suo segretariato, ha il compito di:

Emendamento 45

Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera (e), trattino 6

preparare la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale;

preparare la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale, dopo aver consultato il comitato scientifico e il Forum delle parti interessate.

Emendamento 46

Allegato, articolo 6, paragrafo 7, lettera g)

g)

presenta al comitato direttivo la o le sue proposte per quanto concerne la struttura del comitato esecutivo e organizza, dirige e controlla il personale dell'impresa comune IMI;

g) dirige e controlla il personale dell'impresa comune IMI;

Emendamento 47

Allegato, articolo 7, paragrafo 1

1. Il comitato scientifico è un organo consultivo del comitato direttivo e svolge le sue attività in stretta cooperazione e con il sostegno del comitato esecutivo .

1. Il comitato scientifico è un organo consultivo del comitato direttivo e svolge le sue attività in stretta cooperazione e con il sostegno del direttore generale .

Emendamento 48

Allegato, articolo 7, paragrafo 6, lettera c)

c)

dà il proprio parere al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto di attività annuale;

c)

dà il proprio parere al comitato direttivo e al direttore generale sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto di attività annuale;

Emendamento 49

Allegato, articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. La valutazione delle proposte stabilisce se i fondi richiesti sono commisurati ai lavori da svolgere per realizzare il progetto.

Emendamento 50

Allegato, articolo 11, titolo e paragrafo 1

Regolamento finanziario

Norme finanziarie

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è concordato e adottato dal comitato direttivo.

1. Le norme finanziarie dell'impresa comune IMI sono adottate dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione .

Emendamento 51

Allegato, articolo 11, paragrafo 2

2. Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana dell'impresa comune IMI.

2. Scopo delle norme finanziarie è garantire una gestione finanziaria sana dell'impresa comune IMI.

Emendamento 52

Allegato, articolo 11, paragrafo 3

3. Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune IMI e previa consultazione della Commissione.

3. Le norme finanziarie dell'impresa comune IMI possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 soltanto se lo impongono le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di ognuna di tali deroghe.

Emendamento 53

Allegato, articolo 12, paragrafo 5

5. I conti e i bilanci annuali dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti delle Comunità europee per approvazione. La Corte dei conti può procedere ad un audit conformemente alle sue normali procedure.

5. I conti e i bilanci annuali dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti delle Comunità europee e all'autorità di bilancio per approvazione. La Corte dei conti può procedere ad un audit conformemente alle sue normali procedure.

Emendamento 54

Allegato, articolo 13, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

 

Il direttore generale presenta il rapporto di attività annuale al Parlamento europeo.

Emendamento 55

Allegato, articolo 14, paragrafo 1

1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale.

1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale che viene trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 56

Allegato, articolo 14, paragrafo 2

2. I membri del personale dell'impresa comune IMI sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili una volta per un periodo totale massimo di sette anni.

soppresso

Emendamento 57

Allegato, articolo 17, paragrafo 5, lettera a)

a)

le micro, piccole e medie impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;

a)

le micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE , in linea con gli obiettivi specifici loro assegnati dal Settimo programma quadro ;

Emendamento 20

Allegato, Articolo 17 bis (nuovo)

 

Articolo 17 bis

Rapporti scientifici e finanziari

I partecipanti trasmettono ogni anno all'impresa comune IMI i rapporti scientifici e finanziari riguardanti i progetti sostenuti. Detti rapporti illustrano in dettaglio le attività scientifiche realizzate, nonché i relativi costi. I riepiloghi delle spese sono corredati di un attestato di revisione contabile. Il revisore contabile esterno esamina tali attestati e determina se i contributi in natura equivalgono a quelli forniti al progetto da fondi pubblici.

Emendamento 59

Allegato, articolo 21, paragrafo 2

2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato direttivo. Qualora questa modifica incida sui principi e gli obiettivi generali dello statuto, in particolare sull'articolo 1, l'articolo 5, paragrafo, 2, lettera c), primo trattino, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 21, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.

2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato direttivo. Qualora questa modifica incida sui principi e gli obiettivi generali dello statuto, in particolare sull'articolo 1, l'articolo 5, paragrafo, 2, lettera c), primo trattino, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 21, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo .

Emendamento 60

Allegato, articolo 22, paragrafo 3, lettera a)

a)

ciascun partecipante ad un progetto rimane proprietario della proprietà intellettuale che apporta al progetto e dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, salvo accordi diversi tra i partecipati ad un progetto. Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze per quanto riguarda la proprietà intellettuale apportata o generata dai partecipanti ad un progetto, sono definite dalla convenzione di sovvenzione e dall'accordo di progetto del progetto in questione.

a)

ciascun partecipante ad un progetto rimane proprietario della proprietà intellettuale che apporta al progetto e dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, salvo accordi diversi tra i partecipati ad un progetto. Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze per quanto riguarda la proprietà intellettuale apportata o generata dai partecipanti ad un progetto, sono definite dalla convenzione di sovvenzione e dall'accordo di progetto del progetto in questione. I partecipanti ai progetti stabiliscono gli eventuali casi di comproprietà intellettuale derivante dai progetti.

Emendamento 61

Allegato, articolo 23 bis (nuovo)

 

Articolo 23 bis

Accordo di sede

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Regno del Belgio .


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 298-366. Rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

(4)   Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39 ) .

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

P6_TA(2007)0591

Impresa comune «Clean Sky» *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune «Clean Sky» (COM(2007)0315 — C6-0226/2007 — 2007/0118(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0315),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (Regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185,

visto l'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) e in particolare il suo punto 47,

visti gli articoli 171 e 172 del Trattato CE a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0226/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0483/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che qualsiasi finanziamento che vada oltre il 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati per il prossimo quadro finanziario;

3.

ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non anticipa i risultati della procedura ex punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, applicabile all'istituzione dell'impresa comune Clean Sky;

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità all'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE;

5.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 12

(12) Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non concluse nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune Clean Sky deve essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.

(12) Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non concluse nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), compresa l'utilizzazione dei risultati di tali attività di ricerca, l'impresa comune Clean Sky deve essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.

Emendamento 2

Considerando 16

(16) L'impresa comune Clean Sky deve essere un'organizzazione istituita dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte in quanto partenariato pubblico-privato, e in particolare del contributo del settore privato al bilancio.

(16) L'impresa comune Clean Sky dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, che terrà conto di una raccomandazione del Consiglio.

Emendamento 3

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) L'impresa comune Clean Sky e gli operatori pubblici dovrebbero cercare di riconoscere le opportunità offerte dalle iniziative tecnologiche congiunte, in qualità di nuovi meccanismi per attuare partenariati pubblico-privato e cooperare con gli operatori privati per trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico del bilancio comunitario.

Emendamento 4

Considerando 19

(19) I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky devono essere coperti in misura uguale dalla Comunità europea e dagli altri membri.

(19) I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky devono essere coperti in misura uguale dalla Comunità europea e dagli altri membri. I costi di funzionamento non devono superare il 3% del bilancio totale dell'impresa comune Clean Sky.

Emendamento 5

Considerando 23

(23) L'impresa comune Clean Sky deve essere dotata, previa concertazione con la Commissione, di un regolamento finanziario distinto basato sui principi del regolamento finanziario quadro (3) che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare , dalla necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo.

(23) Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), a meno che ciò non sia specificamente necessario per le sue esigenze operative , in particolare, la necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di norme che si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è necessario il previo consenso della Commissione. L'Autorità di bilancio deve essere informata di queste deroghe.

Emendamento 6

Considerando 24

(24) Data la necessità di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e al fine di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità («lo statuto») a tutto il personale assunto dall'impresa comune Clean Sky.

(24) Data la necessità di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario autorizzare la Commissione a fare ricorso alla quantità di funzionari che ritiene necessaria per l'impresa comune. Gli altri membri del personale devono essere assunti dall'impresa comune Clean Sky, conformemente alla legislazione del paese ospitante in materia di occupazione.

Emendamento 7

Considerando 25

(25) Dato che l'impresa comune Clean Sky non è nata per conseguire scopi di lucro e che è incaricata di gestire l'iniziativa tecnologica congiunta «Tecnologie di trasporto aereo ecocompatibili», è necessario, per l'esecuzione delle sue mansioni, che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 si applichi all'impresa comune stessa e al suo personale.

soppresso

Emendamento 8

Considerando 27

(27) L'impresa comune Clean Sky riferirà regolarmente in merito ai progressi compiuti.

(27) L'impresa comune Clean Sky dovrebbe riferire regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai progressi compiuti.

Emendamento 9

Considerando 32

(32) L'impresa comune Clean Sky deve essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune Clean Sky e il Belgio devono concludere un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune.

(32) L'impresa comune Clean Sky deve essere stabilita a Bruxelles, Belgio. L'impresa comune Clean Sky e il Belgio devono concludere un accordo di sede per quanto riguarda l'assistenza concernente gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, denominata «Impresa comune Clean Sky», per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (di seguito: «l'impresa comune Clean Sky»). Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, denominata «Impresa comune Clean Sky», per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (di seguito: «l'impresa comune Clean Sky»). Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017. L'impresa comune Clean Sky è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 11

Articolo 3, punto -1 (nuovo)

 

contribuire all'applicazione del Settimo programma quadro e in particolare del tema «trasporto (inclusa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione»;

Emendamento 12

Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

 

assicurare la coerenza delle attività di ricerca dell'Unione europea volte a conseguire miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo;

Emendamento 13

Articolo 3, punto 2 ter (nuovo)

 

favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) nelle proprie attività, affinché almeno il 15% delle risorse disponibili sia destinato ad esse;

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2

2. I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti, in contanti, fra la Comunità europea, che finanzia il 50 % dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano il restante 50 %.

2. I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti, in contanti, fra la Comunità europea, che finanzia il 50 % dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano il restante 50 %. I costi di funzionamento non devono superare il 3% del bilancio totale dell'impresa comune Clean Sky.

Emendamento 15

Articolo 6, paragrafo 5

5. I responsabili dei DTI e gli associati apportano un contributo almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca di Clean Sky.

5. I responsabili dei DTI e gli associati apportano un contributo valutato secondo le prassi stabilite nel Settimo programma quadro e almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca di Clean Sky.

Emendamento 16

Articolo 7, comma 2 bis (nuovo)

 

Il processo di valutazione e selezione, che viene effettuato con l'aiuto di esperti esterni, assicura che l'attribuzione dei finanziamenti pubblici per l'impresa comune Clean Sky segua i principi dell'eccellenza e della concorrenza.

Emendamento 17

Articolo 8, titolo e paragrafo 1

Regolamento finanziario

Norme finanziarie

1. L'impresa comune Clean Sky adotta un regolamento finanziario specifico basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione.

1. Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che non lo richiedano le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

Emendamento 18

Articolo 9, paragrafo 1

1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky e al suo direttore.

1. L'impresa comune Clean Sky assume il proprio personale conformemente alle norme vigenti nel paese ospitante. La Commissione è autorizzata a distaccare all'impresa comune Clean Sky la quantità di funzionari che ritiene necessaria .

Emendamento 19

Articolo 9, paragrafo 2

2. Nei confronti del suo personale, l'impresa comune Clean Sky esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

soppresso

Emendamento 20

Articolo 9, paragrafo 3

3. L'impresa comune Clean Sky adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. L'impresa comune Clean Sky adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie per quanto riguarda il distacco di funzionari delle Comunità europee.

Emendamento 21

Articolo 10

Articolo 10

soppresso

Privilegi e immunità

 

All'impresa comune Clean Sky e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

 

Emendamento 22

Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. L'impresa comune Clean Sky è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Emendamento 23

Articolo 13, paragrafo 3

3. Entro 3 anni dall'avvio dell'impresa comune, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la Commissione effettua una valutazione sulla base di un mandato concordato con il comitato esecutivo. Sulla scorta dei progressi compiuti per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky, scopo della valutazione è determinare se la durata di quest'ultima debba essere estesa oltre il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, e se debbano essere adottate opportune modifiche del presente regolamento e dello statuto dell'impresa...

3. Non oltre il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015, la Commissione effettua valutazioni interinali dell'impresa comune Clean Sky con l'assistenza di esperti indipendenti. Tali valutazioni riguardano la qualità e l'efficienza dell'impresa comune Clean Sky e i suoi progressi ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, unitamente alle sue osservazioni e, se del caso, alle sue proposte di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 24

Articolo 13, paragrafo 4

4. Alla fine del 2017 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Alla fine dell'impresa comune Clean Sky , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 25

Articolo 13, paragrafo 5

5. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky.

5. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, che tiene conto di una raccomandazione del Consiglio.

Emendamento 26

Articolo 17

L'impresa comune Clean Sky adotta regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

L'impresa comune Clean Sky adotta regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca sulla base delle norme del Settimo programma quadro le quali garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

Emendamento 27

Articolo 19

L'impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune Clean Sky.

L'impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda l'assistenza concernente gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune.

Emendamento 28

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade il 31 dicembre 2017. Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017.

Emendamento 29

Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 1

3. Durata: L'impresa comune Clean Sky è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.

3. Durata: l'impresa comune Clean Sky è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017.

Emendamento 30

Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

 

L'impresa comune Clean Sky è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 31

Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 2

Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.

soppresso

Emendamento 32

Allegato, articolo 2, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

 

Le decisioni del comitato esecutivo sulle nuove domande di adesione vengono adottate tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky. Per ciascuna nuova domanda di adesione, la Commissione fornisce tempestivamente informazioni al Consiglio sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del comitato esecutivo.

Emendamento 33

Allegato, articolo 2, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

 

I membri possono ritirarsi dall'impresa comune Clean Sky. Il ritiro diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri, dopodiché l'ex membro è esentato da tutti gli obblighi tranne quelli già assunti tramite decisioni dell'impresa comune Clean Sky conformemente a detto statuto, prima del ritiro del membro.

Emendamento 34

Allegato, articolo 3, paragrafo 1, punto 8 bis (nuovo)

 

favorire la partecipazione delle PMI alle proprie attività, conformemente all'obiettivo del 15% stabilito nel Settimo programma quadro;

Emendamento 35

Allegato, articolo 3, paragrafo 1, punto 9

attuare le attività di ricerca e sviluppo necessarie , se del caso mediante la concessione di finanziamenti a seguito di inviti a presentare proposte.

attuare le attività di ricerca e sviluppo necessarie mediante la concessione di finanziamenti a seguito di inviti a presentare proposte.

Emendamento 36

Allegato, articolo 3, paragrafo 2, punto 7 bis (nuovo)

 

— Promuovere la partecipazione delle PMI alle sue attività;

Emendamento 37

Allegato, articolo 3, paragrafo 2, punto 7 ter (nuovo)

 

Pubblicare informazioni sui progetti, compresi i nomi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune Clean Sky per partecipante.

Emendamento 38

Allegato, articolo 4, paragrafo 3

3. Ove del caso, l'impresa comune Clean Sky istituisce un comitato consultivo destinato a fornirle consulenze e a formulare raccomandazioni in materia di gestione e su questioni di ordine tecnico e finanziario. Il comitato consultivo è nominato dalla Commissione.

soppresso

Emendamento 39

Allegato, articolo 6, paragrafo 3, comma 1

1. Il direttore è scelto dal comitato esecutivo su un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore, il comitato esecutivo può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni.

1. Il direttore è scelto dal comitato esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri periodici o su Internet per un periodo massimo di tre anni. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore, il comitato esecutivo può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni.

Emendamento 40

Allegato, articolo 7, paragrafo 4, punto 3

Definire il contenuto degli inviti a presentare proposte e selezionare i partner esterni.

Definire il contenuto , gli obiettivi e il lancio degli inviti a presentare proposte e a selezionare i partner esterni.

Emendamento 41

Allegato, articolo 7, paragrafo 5

5. Votazione: Ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell'impegno finanziario assunto nell'ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo. I responsabili del DTI dispongono di un diritto di veto per tutte le risoluzioni del comitato direttivo del DTI che dirigono.

5. Votazione: ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell'impegno finanziario assunto nell'ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo.

Emendamento 42

Allegato, articolo 11, paragrafo 2, punto 2

un importo di almeno 200 milioni di euro è assegnato a partner esterni [progetti] selezionati mediante inviti a presentare proposte competitivi. Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili .

un importo di almeno 200 milioni di euro è assegnato a partner esterni [progetti] selezionati mediante inviti a presentare proposte competitivi. È in particolare necessario assicurare un'adeguata partecipazione delle PMI, per un importo pari al 15% del totale del contributo comunitario. Il contributo finanziario della Comunità è conforme ai limiti massimi del finanziamento del totale dei costi ammissibili, stabiliti dalle norme di partecipazione del Settimo programma quadro .

Emendamento 43

Allegato, articolo 14

Regolamento finanziario

Disposizioni finanziarie

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è concordato e adottato dal comitato esecutivo di Clean Sky .

1. Le disposizioni finanziarie dell'impresa comune Clean Sky sono adottate dal suo comitato esecutivo previa consultazione della Commissione.

2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è basato sui principi del regolamento finanziario quadro (5). Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione.

2. Le disposizioni finanziarie dell'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che le sue esigenze operative specifiche non lo richiedano e previo accordo della Commissione . L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

Emendamento 44

Allegato, articolo 16, paragrafo 5

5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee («la Corte dei conti»). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee («la Corte dei conti») nonché all'autorità di bilancio . Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

Emendamento 45

Allegato, articolo 17, paragrafo 1

1. La relazione di attività annuale descrive le attività effettuate nel corso dell'anno precedente e le spese corrispondenti.

1. Una relazione annuale che illustra i progressi compiuti dall'impresa comune Clean Sky ogni anno di calendario, in particolare in relazione al piano di attuazione annuale per quell'anno. La relazione annuale viene presentata dal direttore unitamente ai conti annuali e al bilancio e comprende la partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell'impresa comune Clean Sky .

Emendamento 46

Allegato, articolo 17, paragrafo 2

2. Il piano di attuazione annuale descrive le attività programmate per l'anno successivo e le risorse stimate.

2. Il piano d'attuazione annuale specifica il piano per l'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune Clean Sky per un anno determinato, compresi i previsti inviti a presentare proposte e le azioni che dovrebbero essere attuate tramite bandi di gara. Il piano di attuazione annuale è presentato dal direttore al comitato esecutivo unitamente al piano di bilancio annuale.

Emendamento 47

Allegato, articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il programma di lavoro annuale descrive la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessario per attuare l'agenda della ricerca per l'anno successivo .

Emendamento 48

Allegato, articolo 18, paragrafo 1

1. Il numero degli effettivi è determinato dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky che verrà stabilita nel bilancio annuale.

1. Il numero degli effettivi è determinato dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky che verrà stabilita nel bilancio annuale e trasmessa a cura della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Emendamento 49

Allegato, articolo 18, punto 2

2. I membri del personale dell'impresa comune Clean Sky sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili una volta per un periodo totale massimo di sette anni.

soppresso

Emendamento 50

Allegato, articolo 19, paragrafo 2

2. I membri non sono responsabili dei debiti dell'impresa comune Clean Sky .

2. I membri non sono responsabili per gli obblighi dell'impresa comune Clean Sky. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna nei confronti esclusivamente dell'impresa comune Clean Sky ed è limitata al loro impegno a contribuire alle risorse come stabilito all'articolo 11, paragrafo 1, del presente allegato .

Emendamento 51

Allegato, articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Fatti salvi i contributi finanziari dovuti ai partecipanti al progetto conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del presente allegato, la responsabilità finanziaria dell'impresa comune Clean Sky in relazione ai suoi debiti è limitata ai contributi forniti dai membri ai costi di funzionamento come stabilito all'articolo 10, paragrafo 4, del presente allegato.

Emendamento 52

Allegato, articolo 21, primo paragrafo

Le norme in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa stessa.

Le norme in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa stessa e sono conformi ai principi di cui nel Settimo programma quadro .

Emendamento 53

Allegato, articolo 23, paragrafo 2

2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato esecutivo e decise dalla Commissione. Qualora esse incidano sui principi e sugli obiettivi generali del presente statuto è richiesta l'approvazione del Consiglio. Ogni modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, è soggetta alla revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky.

2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato esecutivo e decise dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo . Qualora esse incidano sui principi e sugli obiettivi generali del presente statuto è richiesta l'approvazione del Consiglio. Ogni modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, è soggetta alla revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky.

Emendamento 54

Allegato, articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis

Accordo di sede

L'impresa comune Clean Sky e il Regno del Belgio concludono un accordo di sede.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) N. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31 12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

(4)   GU L 357 del 31.12.2002, p. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, p. 39.

(5)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

P6_TA(2007)0592

Libro verde: La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sul Libro verde: la protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (2007/2196(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione del 28 novembre 2006 sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (COM(2006)0712),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0454/2007),

A.

considerando che la rappresentanza degli Stati membri nei paesi terzi è quanto mai disuguale,

B.

considerando in particolare che solo tre paesi nel mondo (Cina, Russia e Stati Uniti) dispongono di una rappresentanza diplomatica e consolare di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, e che in 107 paesi sono rappresentati al massimo 10 Stati membri mentre una siffatta rappresentanza è inesistente in località turistiche frequentate come le Maldive,

C.

considerando pertanto che dinanzi all'esplosione del numero di cittadini dell'Unione che viaggia — 180 milioni di titoli di trasporto venduti nel 2006 — o risiede al di fuori dell'Unione, si potrebbero utilizzare le delegazioni della Commissione per affermare la presenza europea in uno sforzo di mettere in comune risorse al fine di compensare i limiti delle reti consolari e diplomatiche degli Stati membri,

D.

considerando che l'acquis comunitario in materia è poco sviluppato e si limita alla decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (1) e agli scambi d'informazione tra gli Stati membri in seno al COCON, il gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile della cooperazione consolare, incaricato di organizzare gli scambi di informazioni sulle buone pratiche nazionali,

E.

considerando l'iniziativa della Commissione che intende, con il suo Libro verde, contribuire a dare un contenuto concreto all'articolo 20 del trattato CE (ampiamente ignorato) che prevede il diritto per ogni cittadino dell'Unione, in mancanza di un'ambasciata o di un consolato del suo Stato membro sul territorio di un paese terzo, di godere comunque della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi altro Stato membro che sia rappresentato nel paese terzo alle stesse condizioni di cui beneficiano i cittadini di questo Stato, sulla base del principio di non discriminazione,

F.

considerando che, così facendo, la Commissione:

si fa portavoce dell'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha sancito il diritto alla tutela consolare e diplomatica quale diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione,

risponde all'obbligo di sottoporre a revisione al termine di 5 anni la direttiva 95/553/CE, entrata in vigore nel maggio 2002,

anticipa l'uscita della Quinta Relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione, occasione privilegiata per annunciare iniziative che consentano di migliorare la tutela consolare,

G.

considerando, tuttavia, che il quadro giuridico esistente è stato finora interpretato in maniera restrittiva, iscrivendo la tutela diplomatica o consolare nel ristretto settore delle relazioni intergovernative disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1963, piuttosto che dall'articolo 20 del trattato,

H.

considerando che la tutela diplomatica e consolare non va confusa in particolare con le funzioni di ufficiale di stato civile o di notaio, spesso assegnate ai rappresentanti consolari,

I.

considerando che vi sono differenze effettive (quanto alla natura, alla struttura e all'avvio di tali procedure) tra tutela diplomatica e consolare in quanto la seconda può essere, per lo meno in taluni casi, obbligatoria, mentre la tutela diplomatica si è sempre iscritta nel quadro di un potere discrezionale e che pertanto occorre fare una distinzione, nei rispettivi strumenti giuridici, tra protezione diplomatica e consolare,

J.

considerando peraltro che il Trattato di Maastricht ha dato origine ad una cittadinanza dell'Unione che deriva dalla cittadinanza degli Stati membri e che è opportuno, al fine di potenziare tale nozione, ottenere una protezione comparabile per tutti i cittadini dell'Unione a prescindere dalla loro nazionalità,

K.

considerando che con una siffatta prospettiva è imperativo creare senza indugio le condizioni per una revisione della decisione 95/553/CE nel quadro di una sua estensione, includendo la tutela diplomatica nel suo campo di applicazione,

L.

considerando che gli Stati membri adottano già iniziative — quali quelle dello «Stato pilota» e esercizi di simulazione comuni — in vista di una migliore risposta in caso di crisi e/o di circostanze straordinarie e a cui la Commissione potrebbe fornire il suo contributo in materia di valutazione,

M.

considerando l'esistenza di reti ancora poco sfruttate — quali quella dei Consoli onorari — che pure rappresentano una risorsa apprezzabile cui è opportuno fornire l'aiuto necessario,

N.

considerando che il Trattato di Lisbona prevede un servizio estero europeo con proprie competenze e responsabilità;

1.

approva senza riserve e l'iniziativa della Commissione che, rifiutando un'interpretazione al ribasso dell'articolo 20 del trattato CE, mira a gettare le basi di un autentico diritto fondamentale armonizzato della tutela diplomatica e consolare per tutti i cittadini dell'Unione;

2.

invita la Commissione a chiedere al proprio servizio giuridico se il trattato CE o il trattato UE contengano una base giuridica per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri nel settore della tutela diplomatica e consolare;

3.

sostiene la Commissione nei suoi sforzi intesi a stabilire una strategia ambiziosa di lungo termine comprendente, quali elementi «chiave», l'informazione e la comunicazione;

4.

suggerisce alla Commissione di proporre senza indugio al Consiglio — oltre al suo obbligo di presentare una relazione triennale sulla cittadinanza dell'Unione, conformemente all'articolo 22 del Trattato CE — l'adozione di concetti comuni e di orientamenti vincolanti atti a creare norme comuni nel settore della tutela consolare;

5.

incoraggia la Commissione ad applicarsi sin d'ora ad un'architettura razionalizzata che permetta un'immediata messa in comune dei mezzi ed un'intensificazione della condivisione delle migliori pratiche, procedendo immediatamente al censimento di tutti i mezzi pubblici e privati disponibili e mobilitabili in materia, nonché all'istituzione di cooperazioni di vario tipo tra i numerosi attori che si sono dichiarati disposti, nella loro risposta alla consultazione della Commissione, a contribuire al progetto (Stati membri, Consoli onorari, collettività locali e ONG);

6.

chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi in materia di comunicazione e d'informazione, in particolare mediante:

l'istituzione di un numero telefonico unico europeo di emergenza che figuri sul passaporto dei cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 20 del trattato CE e che permetta a tutti i cittadini dell'Unione di essere collegati ad un centralino per ottenere tutte le informazioni utili in caso di emergenza con l'avvio del processo di tutela consolare e, in particolare, l'elenco aggiornato dei recapiti delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri cui essi hanno il diritto di rivolgersi; tale numero potrebbe essere centralizzato a Bruxelles;

la sensibilizzazione degli ambienti professionali interessati dal soggiorno (di breve o lunga durata) dei cittadini dell'Unione in paesi terzi mediante la diffusione di opuscoli adeguati al loro settore di attività;

l'elaborazione di una raccomandazione relativa alle buone pratiche in materia di elaborazione di pareri ai viaggiatori affinché essi siano redatti in termini chiari e non ambigui;

la creazione, sotto la sua responsabilità, di un sito web armonizzato di informazioni ai viaggiatori, che fornisca la rassegna e/o la sintesi degli avvisi ai viaggiatori emessi da ciascuno Stato membro;

la maggiore sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione in merito ai viaggi all'esterno dell'Unione, soprattutto all'interno degli aeroporti e dei porti, attraverso gli agenti e gli operatori di viaggio, sui documenti di viaggio e tramite le agenzie nazionali cointeressate nei viaggi e nel turismo;

l'istituzione di un gruppo di lavoro, composto di rappresentanti delle istituzioni europee e di diplomatici altamente qualificati di ogni Stato membri che consenta scambi di informazioni in ordine alla valutazione, ad opera di ogni Stato membro, del rischio di viaggiare in paesi terzi e di operare verso un approccio comune in materia di consigli ai viaggiatori;

7.

invita la Commissione a elaborare una raccomandazione agli Stati membri invitandoli a iscrivere l'articolo 20 del trattato CE sui passaporti dei loro cittadini;

8.

chiede alla Commissione, una volta ratificato il Trattato di Lisbona, di presentargli una proposta di modifica della decisione 95/553/CE onde includervi espressamente:

la tutela diplomatica,

l'identificazione e il rimpatrio delle spoglie,

una semplificazione delle procedure di anticipo finanziario;

9.

incoraggia la Commissione ad estendere la tutela consolare ai familiari dei cittadini dell'Unione che sono cittadini di paesi terzi, nonché ai profughi riconosciuti, agli apolidi e ad altre persone che non hanno la cittadinanza di nessun paese ma che risiedono in uno Stato membro e detengono un documento di viaggio rilasciato da detto Stato membro;

10.

invita la Commissione ad adottare le misure idonee al fine di garantire l'assistenza legale ai cittadini europei in caso di arresto o detenzione in un paese terzo e a rendere tale assistenza più efficace;

11.

appoggia senza ambiguità l'iniziativa già annunciata dalla relazione Barnier di creare «uffici comuni» nelle quattro zone «test» dei Caraibi, dei Balcani, dell'Oceano Indiano e dell'Africa Occidentale e incoraggia la Commissione a lanciare, parallelamente all'istituzione di tali «uffici comuni», una campagna d'informazione mirata per i cittadini dell'Unione residenti in tali zone affinché vi espletino le formalità necessarie alla loro registrazione;

12.

ritiene che, fino al momento dell'istituzione di uffici comuni che assumano in pieno le funzioni consolari più essenziali (emissione di visti, autentificazione di documenti, ecc.), la Commissione dovrebbe fornire il suo contributo agli sforzi realizzati dagli Stati membri per migliorare la loro cooperazione, in particolare:

in materia di valutazione e di analisi di esercizi e simulazioni realizzati sotto l'egida degli Stati «pilota», onde migliorare ulteriormente le loro capacità di coordinamento e di reazione in caso di eventi eccezionali, operando nel contempo a favore di una migliore visibilità delle procedure applicabili nel quadro dell'applicazione di questa iniziativa dello Stato pilota nonché a favore di una maggiore concertazione con terzi interessati, soprattutto i professionisti del trasporto e del turismo,

in materia di coordinamento e di messa a disposizione delle loro capacità logistiche e delle loro risorse in materia di tutela civile;

13.

invita altresì la Commissione a ricorrere, nella misura del possibile, alla formazione e alla tecnologia onde rimediare a talune carenze e/o ad utilizzare al meglio talune risorse ancora sottoutilizzate; a tal fine la Commissione dovrebbe mobilitare in particolare le sue risorse per finanziare formazioni specifiche impartite da diplomatici e agenti consolari esperti degli Stati membri a beneficio dei Consoli onorari già stabiliti nei paesi terzi; una siffatta formazione sarà impartita in un secondo tempo anche agli agenti dell'Unione non appena gli «uffici comuni» e poi le delegazioni dell'Unione si assumeranno effettivamente le funzioni consolari oggi esercitate esclusivamente dalle rappresentanze degli Stati membri;

14.

constata che in varie occasioni le procedure di concessione di aiuti economici sono ostacolate dalle varie consultazioni che sono necessarie, il che presuppone una nuova difficoltà quando si tratti di agevolare di un aiuto chiaro ai cittadini dell'Unione che si trovino in situazioni di emergenza in paesi terzi; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di semplificare e armonizzare tali procedimenti di concessione di aiuti;

15.

invita la Commissione ad analizzare le possibilità e le implicazioni che possono derivare dalla creazione del servizio estero europeo, previsto dal trattato di Lisbona, ai fini della tutela consolare e diplomatica;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 314 del 28.12.1995, pag. 73.

P6_TA(2007)0593

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, Sezione III — Commissione (15715/2007 — C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, adottato in via definitiva il 14 dicembre 2006 (2),

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 7/2007 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, presentato dalla Commissione il 7 novembre 2007 (COM(2007)0687) e modificato con lettera del 12 novembre 2007,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007, adottato dal Consiglio il 26 novembre 2007 (15715/2007 — C6-0434/2007),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0493/2007),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 al bilancio generale 2007 riguarda i seguenti punti:

un aumento sostanziale delle previsioni delle entrate, in particolare per quanto riguarda la revisione delle previsioni dei saldi IVA e RNL (3 830 000 000 EUR);

un'ulteriore diminuzione degli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio delle rubriche 1a, 1b, 2 e 3a (1 651 400 000 EUR), una volta tenuto conto delle ridistribuzioni proposte nello storno globale DEC36/2007 (425 000 000 EUR),

B.

considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 è quello di iscrivere tali risorse di bilancio e adeguamenti tecnici nel bilancio 2007;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007;

2.

riconosce che l'attuale sottoutilizzazione di talune linee potrebbe essere la conseguenza dell'adozione tardiva delle basi giuridiche durante il primo anno del Quadro finanziario pluriennale; insiste sull'importanza di controllare attentamente l'attuazione del bilancio 2008 mediante i vari strumenti quali il normale meccanismo d'allerta per le previsioni di bilancio e i gruppi di controllo; invita le sue commissioni specializzate a fornire un tempestivo apporto circa i finanziamenti necessari e gli eventuali problemi di esecuzione nell'ambito dei programmi pluriennali;

3.

sottolinea che si renderà sicuramente necessario un maggior livello di pagamenti nel bilancio 2008;

4.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 senza modifiche;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.09.02, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 77 del 16.03.07, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2007)0594

Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (8520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/0247(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (8520/4/2007 — C6-0267/2007),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0609),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0466/2007);

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 74.

P6_TA(2007)0595

Politica comunitaria per l'ambiente marino ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (9388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (9388/2/2007 — C6-0261/2007),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0505),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0389/2007);

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86.

P6_TC2-COD(2005)0211

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 dicembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/56/CE)

P6_TA(2007)0596

Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (16477/1/2006 — C6-0260/2007),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0447),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

vista l'allegata dichiarazione della Commissione,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0398/2007);

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 102.

P6_TC2-COD(2005)0183

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 dicembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/50/CE)

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CHE ACCOMPAGNA L'ADOZIONE DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA

La Commissione prende atto del testo adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo per la direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. In particolare, la Commissione rileva l'importanza attribuita dal Parlamento europeo e dagli Stati membri alle misure comunitarie miranti a ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti alla fonte, di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e al considerando 15 della direttiva.

La Commissione riconosce la necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi per conseguire progressi significativi verso gli obiettivi stabiliti nel Sesto programma d'azione per l'ambiente. La comunicazione della Commissione su una strategica tematica concernente l'inquinamento atmosferico propone una serie di possibili misure comunitarie. Da quando è stata adottata questa strategia si sono registrati significativi passi avanti in relazione a queste e ad altre misure:

il Consiglio e il Parlamento hanno già adottato una nuova normativa concernente la limitazione delle emissioni di gas di scarico dei veicoli leggeri;

la Commissione ha adottato una proposta legislativa per migliorare l'efficacia della legislazione comunitaria in materia di emissioni industriali, ivi compresi gli impianti di agricoltura intensiva, e misure riguardanti le fonti di combustione industriali di dimensioni ridotte;

la Commissione ha adottato una proposta legislativa che limiterà le emissioni dei gas di scarico dei motori installati nei veicoli commerciali pesanti.

Nel 2008 la Commissione intende presentare nuove proposte legislative destinate a:

ridurre ulteriormente, per le principali sostanze inquinanti, le emissioni che ciascun Stato membro è autorizzato a produrre;

ridurre le emissioni legate al rifornimento degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio;

affrontare la questione del contenuto di zolfo nei carburanti (ivi compresi i combustibili marittimi).

Inoltre sono in corso lavoratori preparatori per valutare la fattibilità di:

miglioramento dell'ecoprogettazione delle caldaie e degli scaldacqua ad uso domestico e riduzione delle loro emissioni;

riduzione del tenore di solventi nelle pitture, nelle vernici e nei prodotti per carrozzeria;

riduzione delle emissioni di scarico delle macchine mobili non stradali e ottimizzazione dei benefici tratti dai carburanti non stradali a ridotto contenuto di zolfo già proposti dalla Commissione.

La Commissione continua inoltre a esercitare pressioni sull'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per una riduzione sostanziale delle emissioni delle navi e si è impegnata a presentare delle proposte comunitarie qualora l'IMO non dovesse presentare proposte sufficientemente ambiziose entro il 2008.

La Commissione tuttavia, è vincolata dagli obiettivi della sua iniziativa «legiferare meglio» e dall'esigenza di fondare le sue proposte su una valutazione precisa degli impatti e dei benefici. A questo proposito e conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione continuerà a valutare l'esigenza di presentare nuove proposte legislative, riservandosi il diritto di decidere se e quando è opportuno presentare tali proposte.

P6_TA(2007)0597

Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario nella Comunità (rifusione) (COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0783),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 156 e 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0474/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0345/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2006)0273

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2007 in vista dell'adozione in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/57/CE)

P6_TA(2007)0598

Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0484),

visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0283/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0470/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

 

(1 bis) La condizionalità si è già dimostrata uno strumento molto importante nel quadro della politica agricola comune riformata per quanto concerne la giustificazione delle spese. La condizionalità non impone nuovi obblighi agli agricoltori, né conferisce loro il diritto a nuovi pagamenti a seguito dell'adempimento. Essa stabilisce semplicemente un legame tra i pagamenti diretti erogati agli agricoltori e i servizi di pubblica utilità che questi ultimi rendono alla società nel suo insieme mediante l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. Le prescrizioni della legislazione comunitaria sono in genere molto rigorose rispetto alle norme vigenti nel resto del mondo.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)

 

(1 ter) Data l'importanza che l'Unione europea attribuisce a questi standard elevati, la politica agricola comune riformata ha concretamente trasformato il suo primo pilastro in un'effettiva politica di sviluppo rurale in quanto gli agricoltori, invece di ricevere pagamenti incondizionati legati alla produzione, sono ricompensati per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Per realizzare gli obiettivi del sistema di condizionalità sono necessarie una perfetta conoscenza del sistema e la cooperazione degli agricoltori, elementi attualmente carenti a causa dei timori che questo regime provoca nelle aziende agricole. Un settore agricolo meglio informato troverebbe più facile conformarsi alle regole. Tuttavia, comprendere i dettagli di 18 direttive e regolamenti specifici dell'Unione europea presenta enormi problemi non solo per gli agricoltori ma anche per le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)

 

(1 quater) Il sistema di condizionalità ha subordinato il pagamento degli aiuti agli agricoltori al rispetto di 18 direttive e regolamenti diversi dell'Unione europea. Per la sua stessa natura, il monitoraggio della condizionalità risulta complesso. Il sistema di condizionalità presuppone che le persone addette ai controlli abbiano una perfetta conoscenza dell'agricoltura e dimestichezza con i diversi settori agricoli. È essenziale fornire una formazione adeguata alle persone che effettuano le ispezioni delle attività agricole. Inoltre, gli ispettori dovrebbero avere la facoltà di tener conto di fattori imprevisti e non stagionali non imputabili all'agricoltore che ostacolano il pieno rispetto della condizionalità.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 1 QUINQUIES (nuovo)

 

(1 quinquies) Il sistema di condizionalità e/o la politica agricola comune richiederanno probabilmente ulteriori adeguamenti in futuro, dato che attualmente il livello dei pagamenti non sembra essere sempre commisurato agli sforzi di adempimento compiuti dagli agricoltori interessati, poiché i pagamenti dipendono ancora in larga misura dalla spesa storica. In particolare, la legislazione sul benessere degli animali è ovviamente più onerosa per gli allevatori, il che non si riflette nel livello dei pagamenti loro corrisposti. Tuttavia, se i prodotti importati rispondessero agli stessi standard di benessere animale, non sarebbe necessario compensare gli agricoltori per la loro osservanza della legislazione comunitaria in materia. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per il riconoscimento delle questioni non commerciali come criteri di importazione nel quadro dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio .

Emendamento 5

CONSIDERANDO 1 SEXIES (nuovo)

 

(1 sexies) Occorre continuare ad adoperarsi per la semplificazione, il miglioramento e l'armonizzazione del sistema di condizionalità. Per questo è opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 1 SEPTIES (nuovo)

 

(1 septies) La riduzione degli oneri amministrativi, l'armonizzazione dei controlli, la loro uniformazione anche all'interno delle istituzioni europee e la puntualità dei pagamenti aumenterebbero il sostegno generale degli agricoltori a favore del sistema di condizionalità, rafforzando così l'efficacia della politica.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 1 OCTIES (nuovo)

 

(1 octies) Il preavviso è essenziale per favorire l'osservanza. Occorre inoltre aiutare gli agricoltori, molti dei quali sono operatori a tempo parziale, a prepararsi alle ispezioni. I controlli senza preavviso non sono di alcuna utilità in questo sistema, dal momento che contribuiscono ad alimentare una paura eccessiva, benché giustificata, degli agricoltori circa l'intero regime di condizionalità. Laddove si sospetti una «frode grave e deliberata», si dovrebbe piuttosto ricorrere ad altri strumenti, comprese le legislazioni nazionali degli Stati membri. I controlli senza preavviso andrebbero effettuati solo se l'autorità competente ritiene che in una determinata azienda agricola esista un problema grave. Al tempo stesso non si dovrebbe compromettere l'efficacia dei controlli in loco.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 1 NONIES (nuovo)

 

(1 nonies) Per limitare l'onere che grava sugli agricoltori, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati a ridurre al minimo sia il numero dei controlli in loco sia il numero degli organismi di controllo, ferme restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1). Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare la percentuale minima di controlli a livello dell'organismo pagatore. Inoltre, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati ad adottare misure supplementari per limitare il numero di persone che eseguono i controlli, assicurare che esse abbiano una formazione adeguata e limitare ad un giorno al massimo la durata dei controlli in loco in una determinata azienda agricola. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'ottemperanza agli obblighi relativi alle selezioni integrate di campioni. La selezione di campioni per i controlli in loco dovrebbe essere effettuata indipendentemente dalle percentuali minime di controllo stabilite dalla legislazione specifica applicabile in materia di condizionalità.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 1 DECIES (nuovo)

 

(1 decies) I controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 sono effettuati in modo da garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme applicabili in materia di condizionalità. È necessario che tali controlli diventino complementari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo esistente, in modo da eliminare i doppioni ed effettuare tutti i controlli nel corso di un'unica ispezione.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 1 UNDECIES (nuovo)

 

(1 undecies) È opportuno che gli Stati membri assicurino che gli agricoltori non siano puniti due volte (riduzione dei pagamenti o esclusione da essi nonché una multa per inosservanza della legislazione nazionale vigente in materia) per lo stesso caso di inadempienza.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 1 DUODECIES (nuovo)

 

(1 duodecies) Le riduzioni dei pagamenti applicabili in caso di non conformità alle norme, agli obblighi e ai requisiti costitutivi della condizionalità variano a seconda che l'inosservanza sia giudicata un atto intenzionale o il risultato di negligenza. Analogamente queste riduzioni dovrebbero essere proporzionali all'importanza del settore interessato dalla non conformità nell'azienda agricola, in particolare quando si tratta di aziende di policoltura e allevamento.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 2

(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra.

(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore l'ultimo giorno previsto per la presentazione della domanda di aiuto nello Stato membro interessato . La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

 

(7 bis) Nella sua richiesta unica, l'agricoltore dichiara in particolare la superficie che utilizza a fini agricoli, il regime o i regimi interessati e i suoi diritti al pagamento e attesta di aver preso atto delle condizioni per la concessione dell'aiuto in questione. Tali condizioni dovrebbero corrispondere non solo ai criteri di ammissibilità agli aiuti, ma anche ai criteri di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente cui è subordinata la concessione di tali aiuti. Con questa attestazione l'agricoltore si impegnerebbe in modo vincolante a rispettare le diverse condizioni.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

-1)

All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di direttive, la Commissione assicura che i criteri di gestione obbligatori nei campi di cui al paragrafo 1 siano trasposti in modo armonizzato in ciascuno Stato membro.»;

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A)

Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

1. In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un determinato anno civile (di seguito: «l'anno civile in questione»), l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, all'agricoltore che ha presentato una domanda nel corso dell'anno civile in questione, è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

 

Fatto salvo il paragrafo 2, l'agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto è considerato responsabile, a meno che non possa dimostrare che l'inosservanza in questione non è dovuta a un atto o un'omissione direttamente imputabile:

a)

a lui stesso, o

b)

nel caso in cui le terre agricole siano state cedute nel corso dell'anno civile in questione,

al cessionario, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3, e il 1o gennaio dell'anno civile successivo;

al cedente, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra il 1° gennaio dell'anno civile in questione e la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

 

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B)

Articolo 6, paragrafo 3, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003))

3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 50 EUR per agricoltore e per anno civile.

3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per agricoltore e per anno civile.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B)

Articolo 6, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore.

I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico in sede di analisi del rischio da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 2, comma 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Ogni caso di inadempienza minore constatato dovrà essere tuttavia oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza.

soppresso

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 bis)

all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso nei nuovi Stati membri la percentuale di riduzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tiene conto della pertinente percentuale applicabile in un determinato anno in base allo schema di incrementi che figura all'articolo 143 bis.»;

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 ter)

all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

4 bis. Qualora sia applicata una riduzione dei pagamenti o l'esclusione da essi a seguito di un'inadempienza rilevata nel corso di un controllo in loco di cui all'articolo 25, non viene comminata alcuna multa ai sensi della legislazione nazionale corrispondente per lo stesso caso di inadempienza.

Qualora sia comminata una multa a seguito di inosservanza della legislazione nazionale, non è imposta alcuna riduzione o esclusione dai pagamenti per lo stesso caso di inadempienza.;

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 8 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 quater)

l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 8

Revisione

Entro il 31 dicembre 2007 al più tardi, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredandola, se del caso, di proposte adeguate, in particolare al fine di:

modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III,

semplificare, deregolamentare e perfezionare la legislazione di cui all'elenco dei criteri di gestione obbligatori, prestando particolare attenzione alla legislazione concernente i nitrati,

semplificare, perfezionare e armonizzare i sistemi di controllo vigenti, tenendo conto delle opportunità offerte dallo sviluppo di indicatori e dai controlli basati sulle strozzature, dai controlli già effettuati nel quadro di sistemi privati di certificazione, dai controlli già effettuati ai sensi della legislazione nazionale per l'applicazione dei criteri di gestione obbligatori e dalla tecnologia di informazione e comunicazione.

Le relazioni contengono altresì una stima dei costi complessivi dei controlli nel quadro del sistema di condizionalità sostenuti l'anno precedente a quello in cui verrà pubblicata la relazione.;

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 quinquies)

all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

un sistema integrato di controllo comprendente in particolare la verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti in termini di condizionalità;»;

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo)

Articolo 25 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 sexies)

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Articolo 25

Controllo della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1. Tali controlli hanno una durata massima di un giorno per ciascuna azienda agricola.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i loro sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.

Essi tuttavia si adoperano per limitare il numero di organismi di controllo e il numero di persone che effettuano i controlli in loco in una determinata azienda agricola.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) n. 1782/2003, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili, ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, con il sistema integrato.

3. Gli Stati membri si adoperano per programmare i controlli in modo tale che le aziende agricole le quali, per ragioni stagionali, possono essere meglio controllate in un determinato periodo dell'anno siano effettivamente controllate in tale periodo. Se, tuttavia, per ragioni stagionali l'organismo di controllo non ha potuto controllare in tutto o in parte un determinato criterio di gestione obbligatorio o il sussistere di buone condizioni agronomiche e ambientali durante un controllo in loco, tali criteri e condizioni si considerano soddisfatti.;

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 44, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.»

«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.»

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA A)

Articolo 143 ter, paragrafo 5, comma 1, frase nuova (regolamento (CE) n. 1782/2003)

«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.»

«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.»;

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA B)

Articolo 143 ter, paragrafo 6, comma 3 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009;

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010 ;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011 ;

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011 .

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013 .

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012;

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013 ;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 ;

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 .

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016 .

I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.

I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA C)

Articolo 143 ter, paragrafo 9, prima frase (regolamento (CE) n. 1782/2003)

«Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2010

«Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2013

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)

Articolo 145, lettera m) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(5 bis)

all'articolo 145, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento. In caso di controlli a norma del titolo II, capitolo 1, le norme enunciate prevedono un preavviso regolare e sufficiente concernente i controlli in loco qualora ciò non comprometta l'obiettivo effettivo del controllo. Le norme prevedono inoltre incentivi affinché gli Stati membri istituiscano un sistema di controlli ben funzionante e coerente.»;

Emendamento 29

ARTICOLO 2

Articolo 51, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1698/2005)

La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 ;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 ;

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 .

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 .

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012;

a)

i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013 ;

b)

i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 ;

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 .

c)

i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016 .


(1)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).

P6_TA(2007)0599

Marchio d'origine

Dichiarazione del Parlamento europeo sul marchio d'origine

Il Parlamento europeo,

vista la propria risoluzione del 6 luglio 2006 sul marchio di origine (1),

visto l'articolo 116 del proprio regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea accorda la massima importanza alla trasparenza per i consumatori e che a tal fine l'informazione sull'origine delle merci è un elemento fondamentale,

B.

considerando che sta aumentando il numero di casi di indicazioni fuorvianti e fraudolente dell'origine delle merci importate nell'Unione europea, il che compromette potenzialmente la sicurezza dei consumatori,

C.

considerando che l'Agenda di Lisbona dell'Unione europea mira a rafforzare l'economia dell'UE migliorando globalmente la competitività delle industrie dell'UE,

D.

considerando che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione europea, come gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada, hanno introdotto requisiti obbligatori in materia di marchio di origine;

1.

ribadisce il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato alle informazioni relative ai loro acquisti; sottolinea che le indicazioni fraudolente sull'origine dei prodotti sono, come qualunque altro tipo di frode, inaccettabili; ritiene che debbano essere garantite condizioni di parità con i partner commerciali dell'UE, in linea con un'equa agenda commerciale;

2.

sostiene pienamente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di alcuni prodotti importati da paesi terzi;

3.

invita gli Stati membri ad adottare senza indugio tale regolamento nell'interesse dei consumatori, dell'industria e della competitività;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Alexandru Athanasiu, Robert Atkins, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Tiberiu Bărbuleţiu, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Jean-Louis Bourlanges, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Renato Brunetta, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Joan Calabuig Rull, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Desislav Chukolov, Silvia Ciornei, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Fausto Correia, Paolo Costa, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Panayiotis Demetriou, Gianni De Michelis, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Cristian Dumitrescu, Michl Ebner, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Carmen Fraga Estévez, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Ovidiu Victor Ganţ, Vicente Miguel Garcés Ramón, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Robert Goebbels, Lutz Goepel, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Eduard Raul Hellvig, Jacky Hénin, Edit Herczog, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Rumiana Jeleva, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Sándor Kónya-Hamar, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Barbara Kudrycka, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jörg Leichtfried, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Raffaele Lombardo, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, Maria Martens, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Ana Mato Adrover, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Dan Mihalache, Francisco José Millán Mon, Nickolay Mladenov, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe 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Tadeusz Zwiefka


(1)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 881.