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18.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 323/21 |
PROCESSO VERBALE
(2008/C 323 E/02)
SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA
PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente
1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.05.
2. Decisione sulla richiesta di applicare la procedura di urgenza
Richiesta del Consiglio di applicare la procedura di urgenza (articolo 134 del regolamento) a:
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Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina [COM(2007)0710 — C6-0448/2007 — 2007/0244(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007) |
Interviene Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (relatore), a nome della commissione AGRI.
La richiesta di applicare la procedura di urgenza è accolta.
Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 12.12.2007.
Votazione: punto 6.5 del PV del 13.12.2007.
3. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)
I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, a norma dell'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:
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I. |
CIAD ORIENTALE
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II. |
DIRITTI DELLE DONNE IN ARABIA SAUDITA
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III. |
GIUSTIZIA PER LE «DONNE DI CONFORTO»
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Il tempo di parola sarà ripartito a norma dell'articolo 142 del regolamento.
4. Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (proposte di risoluzione presentate)
La discussione si è svolta il 13.11.2007(punto 4 del PV del 13.11.2007).
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Hartmut Nassauer e Joseph Daul, a nome del gruppo PPE-DE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0500/2007); |
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Pierre Jonckheer, Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0501/2007); |
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Martin Schulz e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0502/2007); |
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Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis e Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0504/2007); |
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Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski e Mario Borghezio, a nome del gruppo UEN, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0506/2007); |
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Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (B6-0508/2007). |
Votazione: punto 6.1 del PV del 12.12.2007.
5. Accordi di partenariato economico (proposte di risoluzione presentate)
La discussione si è svolta il 28.11.2007(punto 17 del PV del 28.11.2007).
Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:
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Robert Sturdy e Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, sugli accordi di partenariato economico (B6-0497/2007) |
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Harlem Désir e Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer e Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, sugli Accordi di partenariato economico (B6-0498/2007) |
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Gianluca Susta, Thierry Cornillet e Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, sugli accordi di partenariato economico (B6-0499/2007); |
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Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan e Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, sugli accordi di partenariato economico (B6-0511/2007). |
Tali proposte sostituiscono le proposte di risoluzione B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 e B6-0491/2007 che sono state ritirate.
Votazione: punto 6.2 del PV del 12.12.2007.
6. Presentazione di documenti
Sono stati presentati i seguenti documenti:
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1) |
dal Consiglio e dalla Commissione:
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2) |
dalle commissioni parlamentari:
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3) |
dai deputati:
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7. Organizzazione comune del mercato vitivinicolo * (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti [COM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)
Interviene Mariann Fischer Boel (membro della Commissione).
Giuseppe Castiglione illustra la sua relazione.
Intervengono Elisabeth Jeggle, a nome del gruppo PPE-DE, Katerina Batzeli, a nome del gruppo PSE, Jorgo Chatzimarkakis, a nome del gruppo ALDE, Sergio Berlato, a nome del gruppo UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Vincenzo Aita, a nome del gruppo GUE/NGL, Vladimír Železný, a nome del gruppo IND/DEM, Peter Baco, non iscritto, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou e Dimitar Stoyanov.
PRESIDENZA: Luisa MORGANTINI
Vicepresidente
Intervengono Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac e Mariann Fischer Boel.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 3.11 del PV del 12.12.2007.
8. Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) * (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Jan Mulder (A6-0470/2007)
Interviene Mariann Fischer Boel (membro della Commissione).
Jan Mulder illustra la sua relazione.
Intervengono Mairead McGuinness, a nome del gruppo PPE-DE, Bernadette Bourzai, a nome del gruppo PSE, Nathalie Griesbeck, a nome del gruppo ALDE, Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Jacky Hénin, a nome del gruppo GUE/NGL, Jeffrey Titford, a nome del gruppo IND/DEM, Jim Allister, non iscritto, James Nicholson, Francesco Ferrari, Seán Ó Neachtain, Maria Petre, Czesław Adam Siekierski e Mariann Fischer Boel.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 9.21 del PV del 11.12.2007.
(La seduta, sospesa alle 11.25 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.30)
PRESIDENZA: Martine ROURE
Vicepresidente
9. Turno di votazioni
I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.
9.1. Modifica dell'accordo CE-Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania [COM(2007)0497 — C6-0329/2007 — 2007/0183(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Paolo Costa (A6-0457/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0578)
9.2. Modifica degli accordi sui servizi aerei conclusi con Georgia, Libano, Maldive, Moldova, Singapore e Uruguay, per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e
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il governo della Georgia, |
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la Repubblica del Libano, |
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la Repubblica delle Maldive, |
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la Repubblica di Moldova, |
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il governo della Repubblica di Singapore e |
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la Repubblica orientale dell'Uruguay |
per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania [COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Paolo Costa (A6-0456/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0579)
9.3. Adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania [COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Neil Parish (A6-0455/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0580)
9.4. Controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (modifica del regolamento (CEE) n. 386/90) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi [COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS)] — Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Herbert Bösch (A6-0478/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0581)
9.5. Dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) [COM(2007)0319 — C6-0175/2007 — 2007/0117(COD)] — Commissione giuridica.
Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0582)
9.6. Strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (versione codificata) [COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD)] — Commissione giuridica.
Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0583)
9.7. Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (versione codificata) [COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS)] — Commissione giuridica.
Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0584)
9.8. Norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) [COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/0097(CNS)] — Commissione giuridica.
Relatore: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0585)
9.9. Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) [COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/0014(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Ioannis Gklavakis (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0586)
9.10. Disposizioni temporanee relative alle aliquote IVA * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcun disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto [COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.
Relatore: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Pervenche Berès (presidente della commissione ECON) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0587)
9.11. Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati [COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0588)
9.12. Costituzione dell'impresa comune ENIAC * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC [COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0589)
9.13. Istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi [COM(2007)0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0590)
9.14. Istituzione dell'impresa comune «Clean Sky» * (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune «Clean Sky» [COM(2007)0315 — C6-0226/2007 — 2007/0118(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Lena Ek (A6-0483/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0591)
9.15. Libro verde: La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sul Libro verde — La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi [2007/2196(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
Relatore: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Ioannis Varvitsiotis (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0592)
9.16. Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2007 Sezione III, Commissione [15715/2007 — C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD)] — Commissione per i bilanci.
Relatore: James Elles (A6-0493/2007)
(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0593)
9.17. Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio [08520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/0247(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.
Relatore: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)
(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarato approvato (P6_TA(2007)0594)
9.18. Politica comunitaria per l'ambiente marino ***II (votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) [09388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)
(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2007)0595)
9.19. Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa ***II (votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa [16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Holger Krahmer (A6-0398/2007)
(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2007)0596)
9.20. Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) [COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)
La discussione si è svolta il 28.11.2007(punto 18 del PV del 28.11.2007).
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0597)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione (P6_TA(2007)0597)
9.21. Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) * (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Jan Mulder (A6-0470/2007)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0598)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione (P6_TA(2007)0598)
(La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.00)
PRESIDENZA: Hans-Gert PÖTTERING
Presidente
10. Consegna del Premio Sacharov (seduta solenne)
Dalle 12.00 alle 12.30, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della consegna del Premio Sacharov a Salih Mahmoud Osman, avvocato sudanese difensore delle vittime della guerra nel Darfur.
PRESIDENZA: Martine ROURE
Vicepresidente
11. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte:
Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.
Dichiarazioni di voto orali:
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Relazione Françoise Grossetête — A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik e Zuzana Roithová |
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Relazione Marie-Noëlle Lienemann — A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė |
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Relazione Holger Krahmer — A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki e Zuzana Roithová |
12. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».
La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.
Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Christopher Beazley ha segnalato che la sua postazione di voto non aveva funzionato durante la votazione sulla relazione di Ieke van den Burg — A6-0469/2007.
(La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 15.00)
PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente
13. Approvazione del processo verbale della seduta precedente
Ioan Mircea Paşcu, André Laignel e Wolfgang Kreissl-Dörfler hanno comunicato di essere stati presenti ma che i loro nomi non figurano sull'elenco dei presenti.
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.
14. Progetto di bilancio generale 2008, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (discussione)
Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15717/2007 — C6-0436/2007 — 2007/2019(BUD) — 2007/2019B(BUD)) e le lettere rettificative n. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) e n. 2/2008 (15716/2007 — C6-0435/2007) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione III — Commissione, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V — Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale, Sezione VII — Comitato delle regioni, Sezione VIII — Mediatore europeo, Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanci.
Corelatori: Kyösti Virrankoski e Ville Itälä (A6-0492/2007)
Ville Itälä e Kyösti Virrankoski presentano la loro relazione.
Intervengono Emanuel Santos (Presidente in carica del Consiglio) e Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione).
Intervengono Richard James Ashworth, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Guy-Quint, a nome del gruppo PSE, Anne E. Jensen, a nome del gruppo ALDE, Wiesław Stefan Kuc, a nome del gruppo UEN, Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Sergej Kozlík, non iscritto, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, László Surján, Jan Mulder e Janusz Lewandowski.
PRESIDENZA: Marek SIWIEC
Vicepresidente
Intervengono Ingeborg Gräßle, Monica Maria Iacob-Ridzi, Margaritis Schinas, Simon Busuttil e Emanuel Santos.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 6.2 del PV del 13.12.2007.
15. Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (discussione)
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani
Manuel Lobo Antunes (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) rendono le dichiarazioni.
PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS
Vicepresidente
Intervengono Laima Liucija Andrikienė, a nome del gruppo PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, Sarah Ludford, a nome del gruppo ALDE, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Patrick Louis, a nome del gruppo IND/DEM, Philip Claeys, non iscritto, Ari Vatanen, Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Horáček, Roberta Alma Anastase, Richard Howitt, Ewa Tomaszewska, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes e Benita Ferrero-Waldner.
La discussione è chiusa.
16. Secondo Vertice UE/Africa (Lisbona, 8 e 9 dicembre 2007) (discussione)
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Secondo Vertice UE/Africa (Lisbona, 8 e 9 dicembre 2007)
Manuel Lobo Antunes (Presidente in carica del Consiglio) e Louis Michel (membro della Commissione) rendono le dichiarazioni.
Intervengono Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, a nome del gruppo PSE, Thierry Cornillet, a nome del gruppo ALDE, Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, Gerard Batten, a nome del gruppo IND/DEM, Koenraad Dillen, non iscritto, Luís Queiró, Alain Hutchinson, Miguel Portas, Michael Gahler, Glenys Kinnock e Gabriele Zimmer.
PRESIDENZA: Diana WALLIS
Vicepresidente
Intervengono Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Manuel Lobo Antunes e Louis Michel.
La discussione è chiusa.
17. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)
Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0384/2007).
Prima parte
Interrogazione 34 (Lambert van Nistelrooij): Energia — Organizzazione Mondiale del Commercio.
Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig e Jörg Leichtfried.
Interrogazione 35 (Justas Vincas Paleckis): Modello di sviluppo urbano sostenibile.
Günter Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Justas Vincas Paleckis e Reinhard Rack.
Interrogazione 36 (Karin Riis-Jørgensen): Neutralità delle reti nel contesto della riforma delle telecomunicazioni.
Viviane Reding (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Karin Riis-Jørgensen, Malcolm Harbour e Paul Rübig.
Seconda parte
Interrogazione 37 (Colm Burke): Carta europea per le piccole imprese.
Günter Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Colm Burke e Malcolm Harbour.
Interrogazione 38 (Jim Higgins): Inquinamento acustico dei veicoli a motore.
Günter Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Jim Higgins, Hubert Pirker e Margarita Starkevičiūtė.
L'interrogazione 39 riceverà una risposta scritta.
Interrogazione 40 (Giovanna Corda): Liberalizzazione dei mercati energetici a vantaggio dei consumatori.
Andris Piebalgs (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Giovanna Corda, Teresa Riera Madurell e Danutė Budreikaitė.
L'interrogazione 41 decade, poiché il suo autore è assente.
Interrogazione 42 (Bernd Posselt): Cooperazione energetica nell'Europa sudorientale.
Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt e Danutė Budreikaitė.
Interrogazione 43 (Mairead McGuinness): Integrazione dell'Irlanda nel mercato europeo dell'energia.
Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e a un quesito complementare di Jim Higgins (in sostituzione dell'autore).
Le interrogazioni da 44 a 52 riceveranno una risposta scritta.
Interrogazione 53 (Georgios Papastamkos): Finanziamento di ONG ambientali europee da parte dell'UE.
Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Georgios Papastamkos e Jörg Leichtfried.
Interrogazione 54 (Claude Moraes): Reati in materia di rifiuti / Protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.
Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Claude Moraes e Reinhard Rack.
Interrogazione 55 (Dimitrios Papadimoulis): Impianti di trattamento di acque reflue in Grecia.
Andris Piebalgs risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Dimitrios Papadimoulis.
Le interrogazioni 67 e 83 non sono ricevibili.
Le interrogazioni da 56 a 66, da 68 a 82 e da 84 a 90 riceveranno una risposta scritta.
Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni).
Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.
(La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 21.05)
PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidente
18. Agenzia europea per la sicurezza aerea ***II (discussione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [10537/3/2007 — C6-0353/2007 — 2005/0228(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)
Jörg Leichtfried presenta la raccomandazione per la seconda lettura.
Interviene Jacques Barrot (vicepresidente della Commissione).
Intervengono Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, Inés Ayala Sender, a nome del gruppo PSE, Arūnas Degutis, a nome del gruppo ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, a nome del gruppo GUE/NGL, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope e Jacques Barrot.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 3.8 del PV del 12.12.2007.
19. Eurobollo (discussione)
Interrogazione orale (O-0072/2007) presentata da Paolo Costa, a nome della commissione TRAN, alla Commissione: Direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada (eurobollo), art. 11, informativa intermedia sulla valutazione dell'inclusione di costi interni e sociali (B6-0386/2007)
Silvia-Adriana Ţicău (sostituto dell'autore) svolge l'interrogazione orale.
Jacques Barrot (vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione orale.
Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Ulrich Stockmann, a nome del gruppo PSE, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried e Jacques Barrot.
La discussione è chiusa.
*
* *
Interviene Jörg Leichtfried sull'interpretazione.
20. Azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli * (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [COM(2007)0268 — C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Bogdan Golik (A6-0461/2007)
Interviene Mariann Fischer Boel (membro della Commissione).
Bogdan Golik illustra la sua relazione.
PRESIDENZA: Luisa MORGANTINI
Vicepresidente
Intervengono Pilar Ayuso, a nome del gruppo PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, a nome del gruppo PSE, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, e Mariann Fischer Boel.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 3.6 del PV del 12.12.2007.
21. Protezione giuridica dei disegni o modelli ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [COM(2004)0582 — C6-0119/2004 — 2004/0203(COD)] — Commissione giuridica.
Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)
Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).
Klaus-Heiner Lehne illustra la sua relazione.
Intervengono Wolf Klinz (relatore per parere della commissione ECON), Manuel Medina Ortega (relatore per parere della commissione IMCO), Piia-Noora Kauppi, a nome del gruppo PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a nome del gruppo PSE, Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Daniel Strož, a nome del gruppo GUE/NGL, Christoph Konrad, Leopold Józef Rutowicz, Malcolm Harbour, Jean-Paul Gauzès, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Christian Rovsing e Charlie McCreevy.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 3.10 del PV del 12.12.2007.
22. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 398.771/OJME).
23. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.40.
Harald Rømer
Segretario generale
Mechtild Rothe
Vicepresidente
ELENCO DEI PRESENTI
Hanno firmato:
Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka
ALLEGATO I
RISULTATI DELLE VOTAZIONI
Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati
|
+ |
approvato |
|
- |
respinto |
|
↓ |
decaduto |
|
R |
ritirato |
|
AN (..., ..., ...) |
votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti) |
|
VE (..., ..., ...) |
votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti) |
|
vs |
votazioni per parti separate |
|
vd |
votazione distinta |
|
em |
emendamento |
|
EC |
emendamento di compromesso |
|
PC |
parte corrispondente |
|
S |
emendamento di soppressione |
|
= |
emendamenti identici |
|
§ |
paragrafo |
|
art |
articolo |
|
cons |
considerando |
|
PR |
proposta di risoluzione |
|
PRC |
proposta di risoluzione comune |
|
SEC |
votazione a scrutinio segreto |
1. Modifica dell'accordo CE-Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE *
Relazione: Paolo COSTA (A6-0457/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
2. Modifica degli accordi sui servizi aerei conclusi con Georgia, Libano, Maldive, Moldova, Singapore e Uruguay, per tener conto dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE *
Relazione: Paolo COSTA (A6-0456/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
3. Adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania *
Relazione: Neil PARISH (A6-0455/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
4. Controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (modifica del regolamento (CEE) n. 386/90) *
Relazione: Herbert BÖSCH (A6-0478/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
5. Dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0474/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
6. Strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (versione codificata) ***I
Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0473/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
7. Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali (versione codificata) *
Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0475/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
8. Norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) *
Relazione: Francesco Enrico SPERONI (A6-0476/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
9. Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) *
Relazione: Ioannis GKLAVAKIS (A6-0480/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
Gli emendamenti 3 e 27 non riguardano tutte le versioni linguistiche e non saranno pertanto messi ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)
10. Disposizioni temporanee relative alle aliquote IVA *
Relazione: Ieke van den BURG (A6-0469/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
AN |
+ |
582, 9, 25 |
Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale
11. Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS *
Relazione: Gianni DE MICHELIS (A6-0484/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
AN |
+ |
595, 17, 19 |
Gli emendamenti 59 e 64 non riguardano tutte le versioni linguistiche e non saranno pertanto messi ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).
Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale
12. Costituzione dell'impresa comune ENIAC *
Relazione: Nikolaos VAKALIS (A6-0486/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
L'emendamento 60 non riguarda tutte le versioni linguistiche e non sarà pertanto messo ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).
13. Istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi *
Relazione: Françoise GROSSETÊTE (A6-0479/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
L'emendamento 58 non riguarda tutte le versioni linguistiche e non sarà pertanto messo ai voti (cfr. articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).
14. Istituzione dell'impresa comune «Clean Sky» *
Relazione: Lena EK (A6-0483/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
15. Libro verde: La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi
Relazione: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0454/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
16. Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007
Relazione: (richiesta maggioranza qualificata) James ELLES (A6-0493/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
votazione unica |
|
+ |
|
17. Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***II
Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Christopher HEATON-HARRIS (A6-0466/2007)
|
Oggetto |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
Approvazione senza votazione |
|
|
|
18. Politica comunitaria per l'ambiente marino ***II
Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Marie-Noëlle LIENEMANN (A6-0389/2007)
|
Oggetto |
N. em. |
Autore |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
blocco n. 1 — compromesso |
7 12 44 59 64-117 |
commissione PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, BLOKLAND |
|
+ |
|
|
blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente |
1-6 8-11 13-43 45-58 60-63 |
commissione |
|
↓ |
|
Varie
L'on. Blokland ha firmato il pacchetto di compromesso a suo nome e non a nome del gruppo IND/DEM.
19. Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa ***II
Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Holger KRAHMER (A6-0398/2007)
|
Oggetto |
N. em. |
Autore |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
blocco n. 1 — compromesso |
32-57 |
ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM, UEN |
AN |
+ |
619, 33, 4 |
|
blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente |
1-31 |
commissione |
|
↓ |
|
Richieste di votazione per appello nominale
UEN: blocco n. 1
20. Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ***I
Relazione: Josu ORTUONDO LARREA (A6-0345/2007)
|
Oggetto |
N. em. |
Autore |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
insieme del testo |
84/riv. |
ALDE, PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM |
|
+ |
|
|
1-83 |
commissione |
|
↓ |
|
|
|
votazione: proposta modificata |
|
+ |
|
||
|
votazione: risoluzione legislativa |
|
+ |
|
||
21. Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) *
Relazione: Jan MULDER (A6-0470/2007)
|
Oggetto |
N. em. |
Autore |
AN, ecc. |
Votazione |
Votazioni per AN/VE — osservazioni |
|
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco |
1 3-6 8-15 17 21-27 29 |
commissione |
|
+ |
|
|
emendamenti della commissione competente — votazione distinta |
2 |
commissione |
vd/VE |
+ |
419, 232, 8 |
|
7 |
commissione |
vd |
+ |
|
|
|
18 |
commissione |
vd |
+ |
|
|
|
19 |
commissione |
vd/VE |
+ |
509, 137, 15 |
|
|
20 |
commissione |
vs |
|
|
|
|
1 |
+ |
|
|||
|
2 |
+ |
|
|||
|
art. 6, § 3 |
16 |
commissione |
|
- |
|
|
31 |
ALDE |
|
+ |
|
|
|
art 145 |
28 |
commissione |
VE |
+ |
342, 313, 1 |
|
32 |
ALDE |
|
↓ |
|
|
|
dopo cons. 1 |
30 |
ALDE |
VE |
- |
298, 357, 7 |
|
votazione: proposta modificata |
|
+ |
|
||
|
votazione: risoluzione legislativa |
AN |
+ |
635, 21, 13 |
||
Richieste di votazione per appello nominale
IND/DEM: votazione finale
Richieste di votazione distinta
PSE: em 16
ALDE: em 19
Verts/ALE: emm. 2, 7, 18
Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE
em 20
prima parte:«(2 ter) all'articolo 7 ... caso di inadempienza»
seconda parte:«Qualora sia comminata ... stesso caso di inadempienza»
ALLEGATO II
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE
1. Relazione van den Burg A6-0469/2007
Risoluzione
Favorevoli: 582
ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Bonde, Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný
NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Stolojan, Vanhecke
PPE-DE: Albertini, Anastase, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris,Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti
UEN: Berlato, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Ždanoka
Contrari: 9
GUE/NGL: Manolakou, Pafilis
IND/DEM: Georgiou
NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Romagnoli
PPE-DE: Jeleva, Zlotea
Astensioni: 25
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise
NI: Baco, Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Schenardi, Stoyanov
UEN: Camre, Krasts
Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton
Correzioni e intenzioni di voto
Favorevoli: Neena Gill, Ian Hudghton, Hans-Peter Mayer, Proinsias De Rossa
2. Relazione De Michelis A6-0484/2007
Risoluzione
Favorevoli: 595
ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard
NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Helmer, Kozlík, Oprea, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Stolojan, Vanhecke
PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti
UEN: Berlato, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka
Contrari: 17
GUE/NGL: Manolakou, Pafilis
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný
NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Romagnoli
Astensioni: 19
IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers
NI: Baco, Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Schenardi, Stoyanov
Verts/ALE: van Buitenen, Rühle, Schlyter
Correzioni e intenzioni di voto
Favorevoli: Hans-Peter Mayer
Astensioni: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo
3. Raccomandazione Krahmer A6-0398/2007
Blocco 1
Favorevoli: 619
ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Sinnott
NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Oprea, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stolojan, Stoyanov, Vanhecke
PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten,Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti
UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Didžiokas, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Speroni, Tatarella, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contrari: 33
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný
NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk
PPE-DE: Wohlin
UEN: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski
Astensioni: 4
IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers
Verts/ALE: van Buitenen
Correzioni e intenzioni di voto
Favorevoli: Edite Estrela
4. Relazione Mulder A6-0470/2007
Risoluzione
Favorevoli: 635
ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný
NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Oprea, Popa Nicolae Vlad, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Stolojan, Stoyanov, Vanhecke
PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Filip, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niculeşcu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa Mihaela, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Nechifor, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Rosati,Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti
UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contrari: 21
GUE/NGL: Holm, Liotard, Seppänen, Søndergaard, Svensson
IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise
NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter
UEN: Kuc, Zapałowski
Verts/ALE: Schlyter
Astensioni: 13
GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Pafilis
IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers
NI: Martinez
Verts/ALE: Auken, Beer, van Buitenen, Lucas, Rühle
Correzioni e intenzioni di voto
Favorevoli: Hans-Peter Martin, Margrete Auken, Edite Estrela
TESTI APPROVATI
P6_TA(2007)0578
Accordo CE/Marocco nel settore del trasporto aereo, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0497 — C6-0329/2007 — 2007/0183(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0497), |
|
— |
visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 4, del trattato CE, |
|
— |
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0329/2007), |
|
— |
visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0457/2007); |
|
1. |
approva la conclusione del protocollo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno del Marocco. |
P6_TA(2007)0579
Accordo CE/Georgia, Libano, Maldive, Moldova, Singapore e Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e il Governo della Georgia, la Repubblica del Libano, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica di Moldova, il Governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell'Uruguay per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0366), |
|
— |
visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE, |
|
— |
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0265/2007), |
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— |
visti l'articolo 51, l'articolo 83 paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0456/2007); |
|
1. |
approva la conclusione dei protocollo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo della Georgia, alla Repubblica del Libano, alla Repubblica delle Maldive, alla Repubblica di Moldova, al governo della Repubblica di Singapore e alla Repubblica orientale dell'Uruguay. |
P6_TA(2007)0580
Adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0594), |
|
— |
visto l'articolo 34, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0405/2007), |
|
— |
visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0455/2007); |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0581
Controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (modifica del regolamento (CEE) n. 386/90) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0489), |
|
— |
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2007), |
|
— |
visti l'articolo 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0478/2007); |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
3. |
chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0582
Dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0319 — C6-0175/2007 — 2007/0117(COD))
(Procedura di codecisione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0319), |
|
— |
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0175/2007), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1) |
|
— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0474/2007); |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0583
Strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (versione codificata) (COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD))
(Procedura di codecisione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0446), |
|
— |
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0241/2007), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
|
— |
visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0473/2007); |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0584
Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali (versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (versione codificata) (COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS))
(Procedura di consultazione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0302), |
|
— |
visto l'articolo 31 del trattato Euratom, a norma del quale il Parlamento è stato consultato dal Consiglio (C6-0205/2007), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
|
— |
visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0475/2007); |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0585
Norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) (COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/0097(CNS))
(Procedura di consultazione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione e al Consiglio (COM(2006)0258), |
|
— |
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0200/2006), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
|
— |
visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0476/2007); |
|
1. |
approva la proposta della Commissione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0586
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifusa) (COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/0014(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0031), |
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visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0093/2007), |
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visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1), |
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visti l'articolo 51 e l'articolo 80 bis del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere favorevole della commissione giuridica (A6-0480/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Considerando 6 |
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(6) È opportuno stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione vi è un mercato consistente in più di uno Stato membro . |
(6) È opportuno stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione vi è un mercato consistente. |
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Emendamento 2 |
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Considerando 11 |
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(11) Le piante da frutto geneticamente modificate sono ammesse a registrazione nel catalogo soltanto se sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. |
(11) Le piante da frutto geneticamente modificate sono ammesse a registrazione nel catalogo solo in quanto soggetti su cui saranno innestate le varietà desiderate e sempre che siano state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. In tal caso è opportuno citare quale sia l'obiettivo della modificazione genetica. |
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Emendamento 4 |
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Considerando 15 |
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(15) I fornitori che vendono piante da frutto o materiali di moltiplicazione soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione e vendita di piante da frutto o materiali di moltiplicazione dovrebbero essere esentati dall'obbligo di registrazione. |
soppresso |
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Emendamento 5 |
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Considerando 15 bis (nuovo) |
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(15 bis) È opportuno che i fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione o piante da frutta abbiano una specializzazione nel settore. |
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Emendamento 6 |
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Considerando 16 bis (nuovo) |
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(16 bis) Inoltre e per fruire di un cofinanziamento comunitario per l'impianto di un frutteto, il produttore dovrebbe assicurarsi che il materiale di moltiplicazione che utilizzerà provenga da fornitori ufficialmente registrati. |
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Emendamento 7 |
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Considerando 17 |
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(17) Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro assenza, su altre norme internazionali o nazionali. |
(17) Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro assenza, su altre norme internazionali o nazionali. A tal fine le varietà immesse in commercio dovranno figurare in un apposito elenco. |
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Emendamento 8 |
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Considerando 22 |
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(22) È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali come incendi, tempeste, insuccesso delle colture o altre circostanze impreviste, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva, per un periodo limitato e a condizioni specifiche. |
(22) È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali come incendi, tempeste o altre circostanze impreviste, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva, per un periodo limitato e a condizioni specifiche. |
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Emendamento 9 |
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Considerando 23 |
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(23) Conformemente al principio di proporzionalità, occorre fare in modo che gli Stati membri possano esentare dalle condizioni di etichettatura e dai controlli e dalle ispezioni ufficiali i piccoli produttori la cui produzione e vendita di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto è destinata interamente all'utilizzo finale da parte di persone presenti sul mercato locale e che non si occupano professionalmente di produrre piante («circolazione locale»). |
soppresso |
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Emendamento 10 |
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Considerando 25 |
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(25) Si dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie. |
(25) Si dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie. Le aziende importatrici di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto da paesi terzi dovrebbero essere iscritte in registri. |
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Emendamento 11 |
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Articolo 2, punto 4 |
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Emendamento 12 |
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Articolo 2, punto 8, lettera e) |
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Emendamento 13 |
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Articolo 2, punto 11, lettera a) |
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Emendamento 14 |
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Articolo 3, punto 1, lettera a) |
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Emendamento 15 |
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Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
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soppresso |
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Emendamento 16 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
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2. Nel caso di una varietà costituita da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/18/CE, la varietà può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
2. Nel caso di una varietà costituita da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/18/CE, la varietà può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e soltanto a condizione che verrà utilizzata come soggetto su cui verrà innestata la varietà desiderata. |
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Emendamento 17 |
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Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Nel caso di una varietà geneticamente modificata nel senso di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, verrà effettuata una valutazione specifica dei rischi soprattutto per quanto riguarda la salute dell'uomo e l'ambiente, mentre si imporrà un'opportuna etichettatura affinché l'acquirente sia informato che si rifornisce di un materiale geneticamente modificato e sia descritto l'obiettivo della modificazione genetica. |
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Emendamento 18 |
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Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. L'immissione sul mercato ad opera di fornitori di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto ufficialmente registrati e comprovata attraverso opportuni dati descrittivi è condizione indispensabile per l'inclusione del produttore in programmi di impianto di frutteti cofinanziati. |
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Emendamento 19 |
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Articolo 4, lettera c bis) (nuova) |
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Emendamento 20 |
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Articolo 5, paragrafo 1 |
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1. I fornitori devono registrarsi ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva. |
1. I fornitori devono registrarsi ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva ed essere in possesso di apposita autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione, rilasciata secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. |
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Emendamento 21 |
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Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. I fornitori che commercializzano materiale di moltiplicazione e piante da frutto devono essere in possesso di una specializzazione nel settore ed essere laureati in agraria ovvero imprese che occupano personale in possesso di tali specializzazioni . |
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Emendamento 22 |
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Articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo) |
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1 ter. Gli Stati provvedono a controllare che i fornitori adottino ogni necessario provvedimento volto a garantire l'osservanza delle norme previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante da frutto. |
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Emendamento 23 |
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Articolo 5, paragrafo 2 |
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2. Il paragrafo 1 non si applica ai fornitori che vendono i propri prodotti soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione, riproduzione e vendita dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto. |
soppresso |
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Emendamento 24 |
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Articolo 6, paragrafo 3, comma 1 |
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3. Quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto, i fornitori tengono traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno 12 mesi . |
3. Quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto, i fornitori tengono traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno 5 anni . |
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Emendamento 25 |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
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2. Nel caso dei materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati. |
2. Nel caso dei materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati , chiarendo altresì lo scopo della modificazione genetica . |
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Emendamento 26 |
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Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Le aziende con sede in paesi terzi e esportatrici di materiale di moltiplicazione e di piante da frutto sono iscritte in registri in modo da garantire la tracciabilità in tutte le fasi. |
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Emendamento 28 |
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Articolo 19 bis (nuovo) |
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Articolo 19 bis Valutazione dell'applicazione Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione esamina i risultati dell'applicazione e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, delle eventuali proposte di modifica. |
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Emendamento 29 |
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Articolo 21 |
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Gli Stati membri possono, in via transitoria e fino al 1° gennaio XXXX , consentire la commercializzazione sul proprio territorio dei materiali certificati e materiali CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
Gli Stati membri possono, in via transitoria e fino a 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, consentire la commercializzazione sul proprio territorio dei materiali certificati e materiali CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
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Emendamento 30 |
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Articolo 22, comma 2 bis (nuovo) |
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Le norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE in via di abrogazione continuano ad essere in vigore fino a quando non saranno adottate nuove norme di attuazione . |
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P6_TA(2007)0587
Disposizioni temporanee relative alle aliquote IVA *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0381), |
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— |
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0253/2007), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle aliquote IVA diverse dall'aliquota IVA normale (COM(2007)0380), |
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— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0469/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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CONSIDERANDO 1 |
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(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data precisa, mentre altre restano in vigore fino all'adozione del regime definitivo. |
(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data precisa, mentre altre restano in vigore fino all'adozione del regime definitivo per transazioni intracomunitarie . |
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Emendamento 2 |
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CONSIDERANDO 1 bis (nuovo) |
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(1 bis) Conformemente al principio di sussidiarietà, la Comunità non dovrebbe interferire nelle competenze degli Stati membri nel settore della tassazione indiretta più di quanto sia necessario per assicurare l'adeguato funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fissazione delle aliquote IVA. In particolare, i servizi prestati a livello locale, nella misura in cui non comportano attività transfrontaliere, non hanno, in via di principio, alcuna incidenza sul funzionamento del mercato interno. |
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Emendamento 3 |
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CONSIDERANDO 2 |
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(2) Per assicurare un trattamento più equo fra gli Stati membri occorre prorogare le deroghe che non interferiscono con il buon funzionamento del mercato interno e che non sono in contrasto con altre politiche comunitarie fino alla fine del 2010, ossia fino alla revisione del livello minimo del 15 % applicabile all'aliquota normale e alla fine dell'applicazione, in via sperimentale, delle aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. Alcune deroghe non devono invece essere prorogate. |
(2) Per assicurare un trattamento equo fra gli Stati membri occorre prorogare le deroghe che non interferiscono con il buon funzionamento del mercato interno e che non sono in contrasto con altre politiche comunitarie fino alla fine del 2010, ossia fino alla revisione del livello minimo del 15 % applicabile all'aliquota normale e alla fine dell'applicazione, in via sperimentale, delle aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. Per motivi specifici, alcune deroghe non devono essere prorogate. |
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Emendamento 4 |
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CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo) |
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(2 bis) Il periodo fino al 31 dicembre 2010 dovrebbe essere sufficientemente lungo per consentire al Consiglio di giungere a una conclusione sulla rinuncia del suo obiettivo di introdurre un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, basato sul principio della tassazione nel paese d'origine e su un approccio nei confronti del ravvicinamento delle aliquote IVA. |
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Emendamento 5 |
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CONSIDERANDO 2 TER (nuovo) |
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(2 ter) Il periodo fino al 31 dicembre 2010 dovrebbe altresì essere sufficientemente lungo per consentire al Consiglio di raggiungere una conclusione sulla struttura definitiva delle aliquote IVA che dovrebbe comprendere opzioni atte a consentire agli Stati membri di applicare diverse aliquote IVA purché venga garantito il buon funzionamento del mercato interno e di altre politiche comunitarie. Durante tale periodo, le norme in vigore andrebbero applicate in maniera prudente, tenendo debitamente conto dei casi limite, in modo da non impedire agli Stati membri di perseguire obiettivi politici legittimi prima o dopo la decisione del Consiglio in merito alla struttura definitiva delle aliquote IVA. |
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Emendamento 6 |
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CONSIDERANDO 2 QUATER(nuovo) |
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(2 quater) Conformemente al principio di sussidiarietà e a seguito della decisione del Consiglio in merito ad un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte o, in circostanze eccezionali, eventualmente anche aliquote zero, ai beni e ai servizi di base, come i generi alimentari e i medicinali, per motivi sociali, economici e ambientali chiaramente definiti e a vantaggio del consumatore finale. |
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Emendamento 7 |
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CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuovo) |
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(2 quinquies) Conformemente al principio di sussidiarietà e a seguito della decisione del Consiglio in merito ad un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte o, in circostanze eccezionali, eventualmente anche aliquote zero, alla fornitura di servizi prestati a livello locale, compresi servizi e beni connessi con l'istruzione, il benessere, la sicurezza sociale e la cultura. |
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Emendamento 8 |
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CONSIDERANDO 2 SEXIES (nuovo) |
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(2 sexies) Qualsiasi futuro regime per la tassazione delle transazioni intracomunitarie dovrebbe essere trasparente e basato sulla semplicità amministrativa. |
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Emendamento 9 |
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CONSIDERANDO 6 |
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(6) Non è necessario prorogare le deroghe concesse all'Ungheria e alla Slovacchia in quanto tali Stati membri non hanno applicato o non applicano più un'aliquota ridotta . |
(6) Occorre sottolineare che agli Stati membri, che non hanno applicato o non applicano più le deroghe IVA temporanee scadute nel 2007, dovrebbe essere consentita la possibilità, fino al 31 dicembre 2010, di avvalersi di dette deroghe temporanee. |
P6_TA(2007)0588
Costituzione dell'impresa comune ARTEMIS *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0243), |
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visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185, |
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— |
visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) (AII), e in particolare il suo punto 47, |
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visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0172/2007), |
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visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0484/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
ritiene che l'importo di riferimento che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati per il prossimo quadro finanziario; |
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3. |
ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non anticipa i risultati della procedura prevista al punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, applicabile all'istituzione dell'impresa comune ARTEMIS; |
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4. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom; |
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5. |
invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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6. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Considerando 11 |
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(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ARTEMIS») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 , che potrà essere prolungato . |
(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell'iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi informatici incorporati, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ARTEMIS») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. È opportuno garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, monitorati e finanziati sino al 2017. (L'emendamento si applica all'intero testo) |
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Emendamento 2 |
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Considerando 12 |
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(12) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità , che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo (3), su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio . |
(12) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe rispettare la competenza della Corte dei conti a esaminare i conti di gestione di tutti gli organismi istituiti dalle Comunità e dovrebbe riconoscere le specificità delle iniziative tecnologiche comuni quali nuovi meccanismi per realizzare partnership pubblico- privato , onde trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea. |
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Emendamento 3 |
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Considerando 21 |
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(21) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, («Statuto») a tutto il personale assunto dall'impresa comune ARTEMIS. |
(21) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario che la Commissione sia autorizzata a distaccare presso l'impresa comune ARTEMIS il numero di funzionari che sarà necessario. Il restante personale dovrebbe essere assunto dall'impresa comune ARTEMIS in conformità del diritto del lavoro dello Stato ospitante. |
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Emendamento 4 |
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Considerando 25 |
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(25) L 'impresa comune ARTEMIS, dovrebbe essere dotata, previa una consultazione con la Commissione, di un regolamento finanziario separato basato sui principi del regolamento finanziario quadro (4) che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti , in particolare , dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. |
(25) La regolamentazione finanziaria applicabile all' impresa comune ARTEMIS non dovrebbe discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), a meno che ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune , in particolare la necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di norme che si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è necessario il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di tali eventuali deroghe. |
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Emendamento 5 |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
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1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i sistemi informatici incorporati è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (qui di seguito l'impresa comune ARTEMIS) per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante una revisione del presente regolamento. |
1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i sistemi informatici incorporati è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (qui di seguito l'impresa comune ARTEMIS) per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. È garantito che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso saranno attuati, monitorati e finanziati sino al 2017. |
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Emendamento 6 |
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Articolo 2, lettera d) |
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soppresso |
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Emendamento 7 |
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Articolo 2, lettera d bis) (nuova) |
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Emendamento 8 |
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Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
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(Non concerne la versione italiana) |
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Emendamento 9 |
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Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) |
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La somma dei contribuiti di cui alle lettere a) e b) non è superiore al 5% del bilancio complessivo dell'impresa comune ARTEMIS. |
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Emendamento 10 |
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Articolo 4, paragrafo 3, lettera b) |
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Emendamento 11 |
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Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. I contributi finanziari provenienti da fondi pubblici per la partecipazione al costo dei progetti sono subordinati all'erogazione di contributi in natura ai progetti presentati da organizzazioni di ricerca e di sviluppo, a copertura della loro parte dei costi connessi ai progetti . |
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Emendamento 12 |
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Articolo 6, paragrafo 1 |
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1. Il regolamento finanziario dell' impresa comune ARTEMIS è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS e previa consultazione della Commissione. |
1. La regolamentazione finanziaria applicabile all' impresa comune ARTEMIS non si discosta dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune e con il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali eventuali deroghe. |
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Emendamento 13 |
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Articolo 7, paragrafo 5, lettera c) |
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Emendamento 14 |
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Articolo 8, paragrafo 1 |
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1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall' impresa comune ARTEMIS e al suo direttore generale . |
1. L' impresa comune ARTEMIS assume il proprio personale in conformità della normativa applicabile dello Stato ospitante. La Commissione può distaccare presso l'impresa comune ARTEMIS il numero di funzionari necessario . |
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Emendamento 15 |
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Articolo 8, paragrafo 2 |
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2. Nei confronti del suo personale l'impresa comune ARTEMIS esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. |
soppresso |
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Emendamento 16 |
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Articolo 8, paragrafo 3 |
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3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee . |
3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie relativamente al distacco di funzionari delle Comunità europee. |
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Emendamento 17 |
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Articolo 9 |
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Articolo 9 |
Privilegi e immunità |
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soppresso |
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All'impresa comune ARTEMIS e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. |
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Emendamento 18 |
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Articolo 10, paragrafo 1 |
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1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dal diritto applicabile alle disposizioni contrattuali pertinenti. |
1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile all'accordo o al contratto in questione . |
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Emendamento 19 |
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Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. L'impresa comune ARTEMIS è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi. |
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Emendamento 20 |
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Articolo 10, paragrafo 3 ter (nuovo) |
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3 ter. L'impresa comune ARTEMIS non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ARTEMIS non adempia ai propri obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS. |
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Emendamento 21 |
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Articolo 10, paragrafo 3 quater (nuovo) |
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3 quater. I membri non sono responsabili degli obblighi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 4. |
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Emendamento 22 |
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Articolo 12, paragrafo 2 |
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2. Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015 , la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ARTEMIS. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune ARTEMIS e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
2. Al più tardi il 31 dicembre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'impresa comune ARTEMIS elaborata con l'assistenza di esperti indipendenti . Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune ARTEMIS e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. |
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Emendamento 23 |
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Articolo 12, paragrafo 3 |
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3. Al più tardi il 31 marzo 2018, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell'impresa comune ARTEMIS. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. |
soppresso |
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Emendamento 24 |
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Articolo 12, paragrafo 4 |
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4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. |
4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dalla regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS , rispettando la competenza della Corte dei conti a esaminare i conti di gestione di tutti gli organismi istituiti dalle Comunità e riconoscendo le specificità delle iniziative tecnologiche comuni quali nuovi meccanismi per realizzare partnership pubblico-privato, onde trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea . |
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Emendamento 25 |
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Articolo 17 |
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Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ARTEMIS e lo Stato ospitante per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ARTEMIS. |
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ARTEMIS e lo Stato ospitante in merito all'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ARTEMIS. |
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Emendamento 26 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 3 |
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3. L'impresa comune ARTEMIS è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. |
3. L'impresa comune ARTEMIS è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. E' garantito che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso saranno attuati, monitorati e finanziati sino al 2017. |
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Emendamento 28 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 4 |
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4. Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria. |
soppresso |
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Emendamento 27 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. L'impresa comune ARTEMIS è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006. |
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Emendamento 29 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
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soppresso |
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Emendamento 30 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova) |
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(d bis) promuovere la partecipazione delle PMI alle sue attività; |
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Emendamento 31 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera h) |
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Emendamento 32 |
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Allegato, articolo 4, paragrafo 4 |
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4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS. |
4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS. In caso di richieste di adesione, il comitato direttivo fornisce alla Commissione informazioni tempestive in merito alla valutazione del candidato e, se del caso, in merito alle raccomandazioni o decisioni del comitato direttivo. La Commissione trasmette tali informazioni al Consiglio. |
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Emendamento 33 |
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Allegato, articolo 4, paragrafo 5 |
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5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ARTEMIS. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro. |
5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ARTEMIS. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già contratti in virtù di una decisione adottata dall'impresa comune ARTEMIS in conformità del presente statuto e intervenuta prima del ritiro del membro in questione. L'obbligo di preavviso di sei mesi non si applica se il ritiro del membro è riconducibile a una modifica dello statuto e ne è la conseguenza diretta. |
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Emendamento 34 |
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Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera c) |
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Emendamento 35 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 2, lettera e) |
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(e) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte; |
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Emendamento 36 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 3, lettera b) |
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Emendamento 37 |
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Allegato, articolo 9, paragrafo 2 |
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2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale , il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni. |
2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in giornali e riviste o su Internet, ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo tre anni. |
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Emendamento 38 |
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Allegato, articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |
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(b) un contributo comunitario destinato a finanziare i progetti ; |
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Emendamento 39 |
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Allegato, articolo 10, paragrafo 4, lettera a) |
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Emendamento 40 |
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Allegato, articolo 10, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova) |
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Emendamento 41 |
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Allegato, articolo 10, paragrafo 5, lettera c) |
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Emendamento 42 |
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Allegato, articolo 10, paragrafo 7 |
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7. Se uno dei membri dell'impresa comune ARTEMIS non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ARTEMIS, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. |
7. Se uno dei membri dell'impresa comune ARTEMIS non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ARTEMIS, il direttore generale ne informa per iscritto il membro in questione e fissa un periodo di tempo ragionevole per rimediare all'inadempimento. Se l'inadempimento persiste dopo tale termine, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. |
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Emendamento 43 |
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Allegato, articolo 13, titolo e paragrafi da 1 a 3 |
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Regolamento finanziario |
Regolamentazione finanziaria |
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1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS è adottato dal comitato direttivo. |
1. La regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS è adottata dal comitato direttivo , previa consultazione della Commissione . |
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2. Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune ARTEMIS. |
2. Scopo della regolamentazione finanziaria è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune ARTEMIS. |
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3. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS è basato sui principi del regolamento finanziario quadro e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS e previa consultazione della Commissione . |
3. La regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS non si discosta dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune. Per l'adozione di norme che si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è necessario il consenso preliminare della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di tali eventuali deroghe. |
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Emendamento 44 |
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Allegato, articolo 13, paragrafo 4 |
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4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. |
4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dalla regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS , rispettando la competenza della Corte dei conti a esaminare i conti di gestione di tutti gli organismi istituiti dalle Comunità e riconoscendo le specificità delle iniziative tecnologiche comuni quali nuovi meccanismi per realizzare partnership pubblico-privato, onde trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea . |
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Emendamento 45 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 1 |
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1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare l'agenda di ricerca. |
1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare l'agenda di ricerca. Una volta approvato dal comitato direttivo, il piano strategico pluriennale è reso pubblico. |
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Emendamento 46 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 2 |
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2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un anno specifico. |
2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un anno specifico. Una volta approvato dal comitato direttivo, il programma di lavoro annuale è reso pubblico. |
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Emendamento 47 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 3 |
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3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. |
3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Una volta approvato dal comitato direttivo, il piano d'attuazione annuale è reso pubblico. |
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Emendamento 48 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 5, comma 2 |
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Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. |
La relazione annuale di attività è presentata dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Essa comprende la partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS. |
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Emendamento 49 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 6 |
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6. Conti e bilancio annuali: entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore generale sottopone i conti e il bilancio dell'anno precedente all'approvazione del comitato direttivo. I conti e il bilancio annuale dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti europea per approvazione. |
6. Conti e bilancio annuali: entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore generale sottopone i conti e il bilancio dell'anno precedente all'approvazione del comitato direttivo. I conti e il bilancio annuale dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti europea e all'autorità di bilancio . |
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Emendamento 50 |
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Allegato, articolo 15, paragrafo 2 |
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2. L'impresa comune ARTEMIS conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. Tali convenzioni di sovvenzione, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti e, se del caso, sono basati su di essi. |
2. L'impresa comune ARTEMIS conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. I termini e le condizioni di tali convenzioni di sovvenzione sono conformi alla regolamentazione finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS e fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b) e, se del caso, sono basati su di essi. |
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Emendamento 51 |
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Allegato, articolo 16, paragrafo 4, lettera a) |
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Emendamento 52 |
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Allegato, articolo 18, paragrafo 1 |
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1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale. |
1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale . La Commissione trasmette l'organigramma al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea . |
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Emendamento 53 |
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Allegato, articolo 18, paragrafo 2 |
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2. I membri del personale dell'impresa comune ARTEMIS sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni. |
soppresso |
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Emendamento 54 |
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Allegato, articolo 19, paragrafo 6 |
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6. I membri non sono responsabili degli obblighi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 10, paragrafo 2. |
6. I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 10, paragrafo 2. |
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Emendamento 55 |
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Allegato, articolo 19, paragrafo 7 |
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7. La responsabilità finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2. |
7. Eccezion fatta per i contributi finanziari che spettano ai partecipanti ai progetti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), la responsabilità finanziaria dell'impresa comune ARTEMIS per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2. |
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Emendamento 56 |
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Allegato, articolo 22, paragrafo 5 |
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5. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ARTEMIS e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ARTEMIS. |
5. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ARTEMIS e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza sarà distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ARTEMIS. |
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Emendamento 57 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 3 |
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3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione. |
3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione , previa consultazione del Parlamento europeo . |
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Emendamento 58 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 4 |
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4. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni modifica proposta all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b) è considerata un aspetto essenziale ed è pertanto soggetta a una revisione del presente regolamento. |
4. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni modifica proposta all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 19 è considerata un aspetto essenziale ed è pertanto soggetta a una revisione del presente regolamento. |
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Emendamento 60 |
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Allegato, articolo 24, paragrafo 2, lettera i) |
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Emendamento 61 |
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Allegato, articolo 24, paragrafo 2, lettera j) |
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(Non concerne la versione italiana) |
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Emendamento 62 |
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Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.2.1 |
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Emendamento 63 |
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Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.2.4 |
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Emendamento 65 |
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Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.4.1 |
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Emendamento 66 |
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Allegato, articolo 24, paragrafo 3, punto 3.4.2 |
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soppresso |
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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) Articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Versione rettificata nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
P6_TA(2007)0589
Creazione dell'impresa comune ENIAC *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'«impresa comune ENIAC» (COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0356), |
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visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (il regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) (AII), in particolare il punto 47, |
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visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0275/2007), |
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visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0486/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con il disposto del punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario; |
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3. |
rammenta che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'impresa comune ENIAC; |
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4. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
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5. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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6. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Considerando 8 |
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(8) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca. |
(8) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca. |
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Emendamento 2 |
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Considerando 11 |
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(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ENIAC») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'atuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017, che potrà essere prolungato . |
(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata «impresa comune ENIAC») a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe , tenuto conto dei cicli di innovazione nel settore della nanoelettronica, essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso continuino ad essere applicati, controllati e finanziati fino al 2017. |
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Emendamento 3 |
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Considerando 12 |
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(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio. |
(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio. |
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Emendamento 4 |
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Considerando 12 bis (nuovo) |
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(12 bis) La Comunità e tutte le parti pubbliche dovrebbero tentare di riconoscere le opportunità presentate dalle ITC, in quanto nuovi meccanismi per l'attuazione delle partnership pubblico-privato, e dovrebbero collaborare con i privati per trovare una soluzione più efficicace per quanto riguarda il discarico del bilancio della Comunità. |
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Emendamento 5 |
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Considerando 14 |
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(14) Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro. |
(14) Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S e di prototipi sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro. |
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Emendamento 6 |
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Considerando 22 |
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(22) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare a tutto il personale assunto dall'impresa comune ENIAC lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, (in appresso lo «Statuto») . |
(22) Per soddisfare l'esigenza di garantire l'efficienza operativa dell'impresa comune ENIAC e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario che, in accordo con il comitato direttivo dell'Impresa comune ENIAC, la Commissione e gli Stati membri partecipanti siano autorizzati a distaccare tutti i funzionari necessari per l'Impresa comune ENIAC ed assumano il restante personale necessario a contratto tenendo conto della necessità di contenere i costi di personale e di abbreviare i tempi per la costituzione dell'Impresa comune ENIAC . |
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Emendamento 7 |
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Considerando 26 |
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(26) L'impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). |
(26) Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC non dovrebbero discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) , salvo lo richiedano esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata su qualsiasi deroga . |
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Emendamento 8 |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
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1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso «ITC») nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso «l'impresa comune ENIAC») per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento. |
1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso «ITC») nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso «l'impresa comune ENIAC») per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017. L'Impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e all'articolo 47 dell'AII del 17 maggio 2006. |
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Emendamento 9 |
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Articolo 2, lettera b) |
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Emendamento 10 |
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Articolo 2, lettera c) |
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Emendamento 11 |
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Articolo 2, lettera d) |
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soppresso |
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Emendamento 12 |
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Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
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soppresso |
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Emendamento 13 |
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Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |
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Emendamento 14 |
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Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) |
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Emendamento 15 |
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Articolo 6, titolo e paragrafo 1 |
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Regolamento finanziario |
Regole finanziarie |
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1. L'impresa comune ENIAC adotta regole finanziarie specifiche basate sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC, previa approvazione della Commissione. |
1. Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento , previa approvazione della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe. |
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Emendamento 16 |
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Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. La Commissione e gli Stati membri possono, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare alcuni funzionari all'Impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 17 |
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Articolo 8, paragrafo 3 |
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3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. |
3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie concernenti il distacco dei funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri partecipanti e l'impiego di personale supplementare . |
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Emendamento 18 |
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Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. L'impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi. |
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Emendamento 19 |
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Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo) |
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1 ter. L'impresa comune ENIAC non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ENIAC non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 20 |
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Articolo 10, paragrafo 1 quater (nuovo) |
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1 quater. I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ENIAC. La responsabilità finanziaria dei membri deve essere una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ENIAC e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 4. |
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Emendamento 21 |
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Articolo 12, paragrafo 2 |
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2. Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015 , la Commissione , assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ENIAC. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
2. Al più tardi il 31 dicembre 2011 , la Commissione procede a una valutazione intermedia dell'impresa comune ENIAC , preparata con l'assistenza di esperti indipendenti . Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati della valutazione sono tenuti presenti per riorientare, se del caso, il programma di ricerca. |
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Emendamento 22 |
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Articolo 12, paragrafo 4 |
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4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio , conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC . |
4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio. |
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Emendamento 23 |
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Articolo 16 |
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La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi. |
La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi e provvedono a che l'Impresa comune ENIAC divenga pienamente operativa entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
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Emendamento 24 |
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Articolo 17 |
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Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC. |
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda il sostegno relativamente agli uffici, ai privilegi e alle immunità e agli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 25 |
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Articolo 18 |
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Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e scade il 31 dicembre 2017. |
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Emendamento 26 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 1 |
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3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. |
3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017. |
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Emendamento 28 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 4 |
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4. Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria. |
soppresso |
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Emendamento 27 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. L'impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006. |
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Emendamento 29 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
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Emendamento 30 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
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soppresso |
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Emendamento 31 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova) |
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Emendamento 32 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera g) |
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Emendamento 33 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera h) |
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Emendamento 34 |
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Allegato, articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
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soppresso |
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Emendamento 35 |
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Allegato, articolo 4, paragrafo 3 |
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3. Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ENIAC da parte di un paese terzo è valutata dal comitato direttivo, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ENIAC. |
soppresso |
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Emendamento 36 |
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Allegato, articolo 4, paragrafo 4 |
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4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC. |
4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 37 |
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Allegato, articolo 4, paragrafo 5 |
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5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro . |
5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già contratti in virtù di una decisione adottata dall'Impresa comune ENIAC in conformità dei presenti statuti e intervenuta prima del ritiro del membro in questione . |
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Emendamento 38 |
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Allegato, articolo 6, paragrafo 1, lettera g) |
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Emendamento 39 |
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Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera c) |
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Emendamento 40 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova) |
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Emendamento 41 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 3, lettera b) |
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(b) Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente. |
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Emendamento 42 |
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Allegato, articolo 9, paragrafo 2 |
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2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni. |
2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione dopo un invito a manifestare interesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, su Internet e sulla stampa di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo tre anni , dopodiché si procederà alla pubblicazione di un altro invito a manifestare interesse secondo le medesime modalità. |
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Emendamento 43 |
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Allegato, articolo 9, paragrafo 3, lettera k) |
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Emendamento 44 |
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Allegato, articolo 9, paragrafo 4, lettera f) |
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Emendamento 45 |
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Allegato, articolo 9, paragrafo 5 |
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5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC. |
5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 46 |
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Allegato, articolo 10, paragrafo 5, lettera c) |
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Emendamento 47 |
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Allegato, articolo 10, paragrafo 7 |
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7. Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni relativi al contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. |
7. Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale notifica per iscritto a tale membro l'inadempienza e fissa un termine ragionevole per porvi rimedio. Se l'interessato non vi provvede entro il periodo stabilito, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. |
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Emendamento 48 |
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Allegato, articolo 12 |
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Regolamento finanziario |
Regole finanziarie |
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1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo. |
1. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo , previa consultazione della Commissione . |
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2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è basato sui principi del regolamento finanziario quadro e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ENIAC. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC e previa consultazione della Commissione . |
2. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se richiesto da esigenze operative specifiche e sempre che siano soggette al consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di qualsiasi deroga. |
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3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC . |
3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio. |
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Emendamento 49 |
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Allegato, articolo 13, paragrafo 1 |
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1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca. |
1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano strategico pluriennale viene reso pubblico. |
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Emendamento 50 |
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Allegato, articolo 13, paragrafo 2 |
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2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno. |
2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il programma di lavoro annuale viene reso pubblico. |
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Emendamento 51 |
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Allegato, articolo 13, paragrafo 3 |
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3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. |
3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano d'attuazione annuale viene reso pubblico. |
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Emendamento 52 |
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Allegato, articolo 13, paragrafo 5, comma 2 |
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Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. |
Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Il rapporto annuale di attività riferisce della partecipazione di PMI all'Impresa comune ENIAC e alle attività di R&S. |
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Emendamento 53 |
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Allegato, articolo 13, paragrafo 6 |
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6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso «la Corte dei conti»). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. |
6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso «la Corte dei conti») nonché all'autorità di bilancio . Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. |
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Emendamento 54 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 3 |
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3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC. |
3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 55 |
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Allegato, articolo 15, paragrafo 4, lettera a) |
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Emendamento 56 |
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Allegato, articolo 17, paragrafo 1 |
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1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale. |
1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale , che viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea . |
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Emendamento 57 |
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Allegato, articolo 17, paragrafo 2 |
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2. I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni. |
2. I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di dieci anni. Inoltre la Commissione può, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare funzionari presso l'Impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 58 |
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Allegato, articolo 21, paragrafo 5 |
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5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC. |
5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze saranno distribuite fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC. |
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Emendamento 59 |
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Allegato, articolo 22, paragrafo 3 |
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3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione. |
3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione , dopo aver consultato il Parlamento europeo . |
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Emendamento 61 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 2, lettera i) |
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Emendamento 62 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.1 |
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Emendamento 63 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.4 |
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Emendamento 64 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.3.1 |
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Emendamento 65 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.1 |
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Emendamento 66 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.2 |
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soppresso |
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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Versione rettificata in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
P6_TA(2007)0590
Istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (COM(2007)0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0241), |
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visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (regolamento finanziario), e in particolare l'articolo 185, |
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— |
visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) (IIA), e in particolare il punto 47, |
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— |
visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0171/2007), |
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— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0479/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale di cui alla rubrica 1 bis dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che ogni finanziamento che vada al di là del 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati sul prossimo quadro finanziario; |
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3. |
ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006 che riguarda l'istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi; |
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4. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
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5. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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6. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Considerando 10 |
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(10) L'obiettivo dell'Iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l'industria farmaceutica, gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici. L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di «medicinali innovativi» dovrebbe definire un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito «l'agenda di ricerca»), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica sui «Medicinali innovativi». |
(10) L'obiettivo dell'Iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l'industria farmaceutica, comprese le piccole e medie imprese (PMI), gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici. L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di «medicinali innovativi» dovrebbe definire un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito «l'agenda di ricerca»), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica sui «Medicinali innovativi». |
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Emendamento 2 |
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Considerando 11 |
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(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe proporre una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali e per sostenere «la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi» al fine di accelerare la messa a punto di medicinali sicuri e più efficaci per i pazienti. In questo contesto per «ricerca e sviluppo farmaceutici precompetitivi» si intende la ricerca sugli strumenti e le metodologie utilizzati nel processo di sviluppo dei medicinali. |
(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sui «Medicinali innovativi» dovrebbe proporre una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali e per sostenere «la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi» al fine di accelerare la messa a punto di medicinali sicuri e più efficaci per i pazienti. In questo contesto per «ricerca e sviluppo farmaceutici precompetitivi» si intende la ricerca sugli strumenti e le metodologie utilizzati nel processo di sviluppo dei medicinali in generale, piuttosto che nello sviluppo di un medicinale specifico. La proprietà intellettuale derivante da un'Iniziativa tecnologica congiunta sui «medicinali innovativi» dovrebbe essere ceduta a terzi mediante licenza a condizioni eque e ragionevoli. |
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Emendamento 3 |
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Considerando 13 bis (nuovo) |
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(13 bis) Nel perseguire gli obiettivi del Programma specifico Cooperazione, l'impresa comune IMI dovrebbe cercare di dinamizzare la partecipazione delle PMI, anche grazie al miglioramento delle procedure amministrative, ad una maggiore considerazione delle loro esigenze e all'attuazione di azioni di sostegno. |
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Emendamento 4 |
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Considerando 13 ter (nuovo) |
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(13 ter) Nel perseguire gli obiettivi della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3), l'impresa comune IMI deve adoperarsi per promuovere gli investimenti nella ricerca a vantaggio delle PMI e rafforzare le loro capacità d'innovazione e la loro possibilità di sfruttare i risultati della ricerca. |
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Emendamento 5 |
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Considerando 14 |
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(14) L'impresa comune IMI dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013). |
(14) L'impresa comune IMI dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2013. Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013) , i lavori in corso dovrebbero proseguire, se necessario, fino al 31 dicembre 2017. |
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Emendamento 6 |
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Considerando 16 |
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(16) L'impresa comune IMI dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte, come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio . |
(16) L'impresa comune IMI dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione del Consiglio. |
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Emendamento 7 |
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Considerando 17 |
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(17) I membri fondatori dell'impresa comune IMI dovrebbero essere la Comunità europea e l'EPFIA. |
(17) I membri fondatori dell'impresa comune IMI sono la Comunità europea e l'EPFIA. |
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Emendamento 8 |
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Considerando 26 |
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(26) Le aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell'EPFIA non potranno beneficiare di un finanziamento dell'impresa comune IMI. |
(26) Le aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell'EPFIA non potranno beneficiare di un finanziamento diretto o indiretto dell'impresa comune IMI. |
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Emendamento 9 |
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Considerando 27 |
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(27) L' impresa comune IMI, dovrebbe essere dotata, previa consultazione della Commissione, di un regolamento finanziario separato basato sui principi del regolamento finanziario quadro (4) che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. |
(27) Le norme finanziarie applicabili all' impresa comune IMI non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), a meno che non lo impongano le sue esigenze operative specifiche e, in particolare, la necessità di associare finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Il consenso preliminare della Commissione è richiesto per l'adozione di ogni norma che si discosti dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di qualsiasi deroga in tal senso . |
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Emendamento 10 |
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Considerando 28 |
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(28) Per garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è opportuno applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, («Statuto») a tutto il personale assunto dall'impresa comune IMI . |
(28) L'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili , la parità di trattamento del personale e il fabbisogno di personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello impongono una determinata flessibilità nella selezione del personale dell'impresa comune IMI. Il partenariato deve essere equilibrato e ogni membro fondatore deve poter essere in grado di assumere personale. Pertanto la Commissione dovrebbe essere libera di distaccare il numero di funzionari che considera necessari all'impresa comune IMI e quest'ultima di assumere personale su base contrattuale, conformemente alla legislazione sul lavoro vigente nello Stato in cui ha sede. |
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Emendamento 11 |
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Considerando 33 |
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(33) L'impresa comune IMI dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune IMI e il Belgio dovrebbero concludere un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune IMI. |
(33) L'impresa comune IMI dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune IMI e il Belgio dovrebbero concludere un accordo di sede concernente l'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune IMI. |
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Emendamento 12 |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
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1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i medicinali innovativi, è costituita un'impresa comune per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (qui di seguito «l'impresa comune IMI»). Questo periodo può essere prorogato dal Consiglio. |
1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i medicinali innovativi, è costituita un'impresa comune per un periodo che termina il 31 dicembre 2013 (qui di seguito «l'impresa comune IMI»). I lavori in corso possono tuttavia proseguire fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune IMI è uno degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006. |
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Emendamento 13 |
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Articolo 3, lettera b) |
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Emendamento 14 |
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Articolo 6, paragrafo 2 |
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2. I costi di funzionamento dell'impresa comune IMI sono sostenuti dai suoi membri. La Comunità e l'EPFIA contribuiscono in misura uguale a questi costi di funzionamento. |
2. I costi di funzionamento dell'impresa comune IMI sono sostenuti dai suoi membri. La Comunità e l'EPFIA contribuiscono in misura uguale a questi costi di funzionamento. Essi non devono superare il 4% del bilancio totale dell'impresa comune IMI . |
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Emendamento 15 |
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Articolo 7, lettera a) |
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Emendamento 16 |
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Articolo 7, lettera g) |
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Emendamento 17 |
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Articolo 8, titolo e paragrafo 1 |
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Regolamento finanziario |
Norme finanziarie |
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1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune IMI, previa consultazione della Commissione. |
1. Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune IMI possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 soltanto se lo impongono le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di ognuna di tali deroghe. |
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Emendamento 18 |
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Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo) |
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2 ter. L'impresa comune IMI può designare un revisore contabile esterno, al fine di verificare la regolarità e l'accuratezza dei conti annuali stabiliti dall'impresa comune IMI. |
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Emendamento 19 |
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Articolo 8, paragrafo 2 quater (nuovo) |
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2 quater. Il revisore contabile esterno è tenuto a garantire un adeguato controllo dei conti annuali e la valutazione dei contributi forniti dai membri e dai partecipanti ai progetti di ricerca. |
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Emendamento 21 |
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Articolo 8, paragrafo 2 sexies (nuovo) |
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2 sexies. L'impresa comune IMI può avvalersi di revisioni contabili esterne specifiche . |
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Emendamento 22 |
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Articolo 8, paragrafo 2 septies (nuovo) |
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2 septies. Il Parlamento europeo ha il diritto di controllare i conti annuali dell'impresa comune IMI. |
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Emendamento 23 |
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Articolo 9, paragrafo 1 |
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1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune IMI e al suo direttore generale. |
1. L'impresa comune IMI assume il proprio personale in base alla legislazione vigente nel paese ospitante. La Commissione può distaccare presso l'impresa comune IMI il numero di funzionari che risulta necessario. |
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Emendamento 24 |
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Articolo 9, paragrafo 2 |
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2. Nei confronti del suo personale, l'impresa comune IMI esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. |
soppresso |
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Emendamento 25 |
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Articolo 9, paragrafo 3 |
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3. L'impresa comune IMI adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. |
3. L'impresa comune IMI adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie concernenti il distacco di funzionari delle Comunità europee. |
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Emendamento 26 |
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Articolo 13, paragrafo 1 |
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1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e alConsiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune IMI. |
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale che illustra, in particolare, i progressi realizzati dall'impresa comune IMI. |
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Emendamento 27 |
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Articolo 13, paragrafo 2 |
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2. Due anni dopo la costituzione dell'impresa comune IMI, e comunque entro il 2010 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune IMI. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
2. Entro il 31 dicembre 2011 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'impresa comune IMI effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. |
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Emendamento 28 |
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Articolo 13, paragrafo 3 |
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3. Alla fine del 2017 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. |
3. Entro il 31 dicembre 2013 o, se i lavori in corso proseguiranno oltre tale data, entro il 31 dicembre 2017 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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Emendamento 29 |
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Articolo 13, paragrafo 4 |
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4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune IMI. |
4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione del Consiglio. |
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Emendamento 30 |
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Articolo 16 |
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L'impresa comune IMI adotta delle regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi . |
L'impresa comune IMI adotta delle regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e pubblicati dall'impresa comune IMI . |
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Emendamento 31 |
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Articolo 18 |
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Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune IMI. |
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Belgio concernente l'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune IMI. |
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Emendamento 32 |
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Articolo 19, paragrafo 1 |
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Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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Emendamento 33 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 3 |
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3. L'impresa comune IMI è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017 . |
3. L'impresa comune IMI è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31.12.2013 . |
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Emendamento 34 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 4 |
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4. Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune IMI e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria. |
soppresso |
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Emendamento 36 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera i) |
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Emendamento 35 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera k) |
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Emendamento 37 |
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Allegato, articolo 4 |
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Gli organi dell'impresa comune IMI sono il comitato direttivo, il comitato esecutivo e il comitato scientifico. |
Gli organi dell'impresa comune IMI sono il comitato direttivo, il direttore generale e il comitato scientifico. |
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Emendamento 38 |
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Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
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Emendamento 39 |
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Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera c) |
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(c) i voti dei singoli membri sono indivisibili; |
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Emendamento 40 |
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Allegato, articolo 5, paragrafo 2, lettera c), trattini dal 9 al 13 |
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— approva l'elenco delle proposte di progetti selezionati; |
— approva l'elenco delle proposte di progetti selezionati; |
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Emendamento 41 |
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Allegato, articolo 5, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova) |
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Emendamento 42 |
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Allegato, articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Il comitato direttivo informa gli Stati membri sulle decisioni relative all'agenda di ricerca dell'Iniziativa tecnologica congiunta in materia di «medicinali innovativi» . |
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Emendamento 43 |
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Allegato, articolo 6, titolo e paragrafo 1 |
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Comitato esecutivo |
Direttore generale |
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1. Il comitato esecutivo è composto da un direttore generale e dai suoi collaboratori. |
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Emendamento 44 |
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Allegato, articolo 6, paragrafo 2, alinea, lettere dalla a) alla d) e alinea della lettera b) |
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2. I compiti di tale comitato sono: |
2. I compiti del direttore generale sono: |
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e) In particolare, ha il compito di: |
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Emendamento 45 |
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Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera (e), trattino 6 |
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Emendamento 46 |
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Allegato, articolo 6, paragrafo 7, lettera g) |
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g) dirige e controlla il personale dell'impresa comune IMI; |
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Emendamento 47 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 1 |
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1. Il comitato scientifico è un organo consultivo del comitato direttivo e svolge le sue attività in stretta cooperazione e con il sostegno del comitato esecutivo . |
1. Il comitato scientifico è un organo consultivo del comitato direttivo e svolge le sue attività in stretta cooperazione e con il sostegno del direttore generale . |
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Emendamento 48 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 6, lettera c) |
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Emendamento 49 |
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Allegato, articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo) |
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6 bis. La valutazione delle proposte stabilisce se i fondi richiesti sono commisurati ai lavori da svolgere per realizzare il progetto. |
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Emendamento 50 |
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Allegato, articolo 11, titolo e paragrafo 1 |
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Regolamento finanziario |
Norme finanziarie |
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1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è concordato e adottato dal comitato direttivo. |
1. Le norme finanziarie dell'impresa comune IMI sono adottate dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione . |
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Emendamento 51 |
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Allegato, articolo 11, paragrafo 2 |
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2. Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana dell'impresa comune IMI. |
2. Scopo delle norme finanziarie è garantire una gestione finanziaria sana dell'impresa comune IMI. |
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Emendamento 52 |
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Allegato, articolo 11, paragrafo 3 |
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3. Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune IMI e previa consultazione della Commissione. |
3. Le norme finanziarie dell'impresa comune IMI possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 soltanto se lo impongono le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di ognuna di tali deroghe. |
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Emendamento 53 |
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Allegato, articolo 12, paragrafo 5 |
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5. I conti e i bilanci annuali dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti delle Comunità europee per approvazione. La Corte dei conti può procedere ad un audit conformemente alle sue normali procedure. |
5. I conti e i bilanci annuali dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti delle Comunità europee e all'autorità di bilancio per approvazione. La Corte dei conti può procedere ad un audit conformemente alle sue normali procedure. |
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Emendamento 54 |
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Allegato, articolo 13, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) |
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Il direttore generale presenta il rapporto di attività annuale al Parlamento europeo. |
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Emendamento 55 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 1 |
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1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale. |
1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale che viene trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. |
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Emendamento 56 |
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Allegato, articolo 14, paragrafo 2 |
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2. I membri del personale dell'impresa comune IMI sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili una volta per un periodo totale massimo di sette anni. |
soppresso |
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Emendamento 57 |
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Allegato, articolo 17, paragrafo 5, lettera a) |
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Emendamento 20 |
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Allegato, Articolo 17 bis (nuovo) |
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Articolo 17 bis Rapporti scientifici e finanziari I partecipanti trasmettono ogni anno all'impresa comune IMI i rapporti scientifici e finanziari riguardanti i progetti sostenuti. Detti rapporti illustrano in dettaglio le attività scientifiche realizzate, nonché i relativi costi. I riepiloghi delle spese sono corredati di un attestato di revisione contabile. Il revisore contabile esterno esamina tali attestati e determina se i contributi in natura equivalgono a quelli forniti al progetto da fondi pubblici. |
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Emendamento 59 |
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Allegato, articolo 21, paragrafo 2 |
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2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato direttivo. Qualora questa modifica incida sui principi e gli obiettivi generali dello statuto, in particolare sull'articolo 1, l'articolo 5, paragrafo, 2, lettera c), primo trattino, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 21, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. |
2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato direttivo. Qualora questa modifica incida sui principi e gli obiettivi generali dello statuto, in particolare sull'articolo 1, l'articolo 5, paragrafo, 2, lettera c), primo trattino, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 21, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo . |
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Emendamento 60 |
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Allegato, articolo 22, paragrafo 3, lettera a) |
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Emendamento 61 |
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Allegato, articolo 23 bis (nuovo) |
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Articolo 23 bis Accordo di sede Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Regno del Belgio . |
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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 298-366. Rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39 ) .
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
P6_TA(2007)0591
Impresa comune «Clean Sky» *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune «Clean Sky» (COM(2007)0315 — C6-0226/2007 — 2007/0118(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0315), |
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— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (Regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185, |
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— |
visto l'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) e in particolare il suo punto 47, |
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— |
visti gli articoli 171 e 172 del Trattato CE a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0226/2007), |
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— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0483/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che qualsiasi finanziamento che vada oltre il 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati per il prossimo quadro finanziario; |
|
3. |
ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non anticipa i risultati della procedura ex punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, applicabile all'istituzione dell'impresa comune Clean Sky; |
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4. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità all'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE; |
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5. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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6. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Considerando 12 |
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(12) Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non concluse nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune Clean Sky deve essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017. |
(12) Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non concluse nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), compresa l'utilizzazione dei risultati di tali attività di ricerca, l'impresa comune Clean Sky deve essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017. |
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Emendamento 2 |
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Considerando 16 |
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(16) L'impresa comune Clean Sky deve essere un'organizzazione istituita dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte in quanto partenariato pubblico-privato, e in particolare del contributo del settore privato al bilancio. |
(16) L'impresa comune Clean Sky dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, che terrà conto di una raccomandazione del Consiglio. |
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Emendamento 3 |
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Considerando 16 bis (nuovo) |
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(16 bis) L'impresa comune Clean Sky e gli operatori pubblici dovrebbero cercare di riconoscere le opportunità offerte dalle iniziative tecnologiche congiunte, in qualità di nuovi meccanismi per attuare partenariati pubblico-privato e cooperare con gli operatori privati per trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico del bilancio comunitario. |
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Emendamento 4 |
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Considerando 19 |
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(19) I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky devono essere coperti in misura uguale dalla Comunità europea e dagli altri membri. |
(19) I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky devono essere coperti in misura uguale dalla Comunità europea e dagli altri membri. I costi di funzionamento non devono superare il 3% del bilancio totale dell'impresa comune Clean Sky. |
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Emendamento 5 |
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Considerando 23 |
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(23) L'impresa comune Clean Sky deve essere dotata, previa concertazione con la Commissione, di un regolamento finanziario distinto basato sui principi del regolamento finanziario quadro (3) che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare , dalla necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. |
(23) Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), a meno che ciò non sia specificamente necessario per le sue esigenze operative , in particolare, la necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di norme che si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è necessario il previo consenso della Commissione. L'Autorità di bilancio deve essere informata di queste deroghe. |
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Emendamento 6 |
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Considerando 24 |
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(24) Data la necessità di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e al fine di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità («lo statuto») a tutto il personale assunto dall'impresa comune Clean Sky. |
(24) Data la necessità di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario autorizzare la Commissione a fare ricorso alla quantità di funzionari che ritiene necessaria per l'impresa comune. Gli altri membri del personale devono essere assunti dall'impresa comune Clean Sky, conformemente alla legislazione del paese ospitante in materia di occupazione. |
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Emendamento 7 |
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Considerando 25 |
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(25) Dato che l'impresa comune Clean Sky non è nata per conseguire scopi di lucro e che è incaricata di gestire l'iniziativa tecnologica congiunta «Tecnologie di trasporto aereo ecocompatibili», è necessario, per l'esecuzione delle sue mansioni, che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 si applichi all'impresa comune stessa e al suo personale. |
soppresso |
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Emendamento 8 |
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Considerando 27 |
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(27) L'impresa comune Clean Sky riferirà regolarmente in merito ai progressi compiuti. |
(27) L'impresa comune Clean Sky dovrebbe riferire regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai progressi compiuti. |
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Emendamento 9 |
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Considerando 32 |
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(32) L'impresa comune Clean Sky deve essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune Clean Sky e il Belgio devono concludere un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune. |
(32) L'impresa comune Clean Sky deve essere stabilita a Bruxelles, Belgio. L'impresa comune Clean Sky e il Belgio devono concludere un accordo di sede per quanto riguarda l'assistenza concernente gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune. |
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Emendamento 10 |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
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1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, denominata «Impresa comune Clean Sky», per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (di seguito: «l'impresa comune Clean Sky»). Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento. |
1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, denominata «Impresa comune Clean Sky», per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (di seguito: «l'impresa comune Clean Sky»). Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017. L'impresa comune Clean Sky è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006. |
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Emendamento 11 |
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Articolo 3, punto -1 (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Articolo 3, punto 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Articolo 3, punto 2 ter (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Articolo 6, paragrafo 2 |
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2. I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti, in contanti, fra la Comunità europea, che finanzia il 50 % dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano il restante 50 %. |
2. I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti, in contanti, fra la Comunità europea, che finanzia il 50 % dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano il restante 50 %. I costi di funzionamento non devono superare il 3% del bilancio totale dell'impresa comune Clean Sky. |
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Emendamento 15 |
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Articolo 6, paragrafo 5 |
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5. I responsabili dei DTI e gli associati apportano un contributo almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca di Clean Sky. |
5. I responsabili dei DTI e gli associati apportano un contributo valutato secondo le prassi stabilite nel Settimo programma quadro e almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca di Clean Sky. |
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Emendamento 16 |
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Articolo 7, comma 2 bis (nuovo) |
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Il processo di valutazione e selezione, che viene effettuato con l'aiuto di esperti esterni, assicura che l'attribuzione dei finanziamenti pubblici per l'impresa comune Clean Sky segua i principi dell'eccellenza e della concorrenza. |
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Emendamento 17 |
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Articolo 8, titolo e paragrafo 1 |
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Regolamento finanziario |
Norme finanziarie |
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1. L'impresa comune Clean Sky adotta un regolamento finanziario specifico basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione. |
1. Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che non lo richiedano le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe. |
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Emendamento 18 |
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Articolo 9, paragrafo 1 |
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1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky e al suo direttore. |
1. L'impresa comune Clean Sky assume il proprio personale conformemente alle norme vigenti nel paese ospitante. La Commissione è autorizzata a distaccare all'impresa comune Clean Sky la quantità di funzionari che ritiene necessaria . |
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Emendamento 19 |
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Articolo 9, paragrafo 2 |
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2. Nei confronti del suo personale, l'impresa comune Clean Sky esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. |
soppresso |
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Emendamento 20 |
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Articolo 9, paragrafo 3 |
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3. L'impresa comune Clean Sky adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie , conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. |
3. L'impresa comune Clean Sky adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie per quanto riguarda il distacco di funzionari delle Comunità europee. |
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Emendamento 21 |
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Articolo 10 |
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Articolo 10 |
soppresso |
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Privilegi e immunità |
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All'impresa comune Clean Sky e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. |
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Emendamento 22 |
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Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. L'impresa comune Clean Sky è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi. |
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Emendamento 23 |
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Articolo 13, paragrafo 3 |
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3. Entro 3 anni dall'avvio dell'impresa comune, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la Commissione effettua una valutazione sulla base di un mandato concordato con il comitato esecutivo. Sulla scorta dei progressi compiuti per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky, scopo della valutazione è determinare se la durata di quest'ultima debba essere estesa oltre il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, e se debbano essere adottate opportune modifiche del presente regolamento e dello statuto dell'impresa... |
3. Non oltre il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015, la Commissione effettua valutazioni interinali dell'impresa comune Clean Sky con l'assistenza di esperti indipendenti. Tali valutazioni riguardano la qualità e l'efficienza dell'impresa comune Clean Sky e i suoi progressi ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, unitamente alle sue osservazioni e, se del caso, alle sue proposte di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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Emendamento 24 |
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Articolo 13, paragrafo 4 |
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4. Alla fine del 2017 , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. |
4. Alla fine dell'impresa comune Clean Sky , la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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Emendamento 25 |
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Articolo 13, paragrafo 5 |
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5. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky. |
5. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, che tiene conto di una raccomandazione del Consiglio. |
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Emendamento 26 |
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Articolo 17 |
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L'impresa comune Clean Sky adotta regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi. |
L'impresa comune Clean Sky adotta regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca sulla base delle norme del Settimo programma quadro le quali garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi. |
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Emendamento 27 |
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Articolo 19 |
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L'impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune Clean Sky. |
L'impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda l'assistenza concernente gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune. |
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Emendamento 28 |
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Articolo 20 |
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Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade il 31 dicembre 2017. Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017. |
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Emendamento 29 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 1 |
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3. Durata: L'impresa comune Clean Sky è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017. |
3. Durata: l'impresa comune Clean Sky è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017. |
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Emendamento 30 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo) |
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L'impresa comune Clean Sky è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006. |
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Emendamento 31 |
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Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 2 |
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Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria. |
soppresso |
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Emendamento 32 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo) |
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Le decisioni del comitato esecutivo sulle nuove domande di adesione vengono adottate tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky. Per ciascuna nuova domanda di adesione, la Commissione fornisce tempestivamente informazioni al Consiglio sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del comitato esecutivo. |
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Emendamento 33 |
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Allegato, articolo 2, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo) |
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I membri possono ritirarsi dall'impresa comune Clean Sky. Il ritiro diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri, dopodiché l'ex membro è esentato da tutti gli obblighi tranne quelli già assunti tramite decisioni dell'impresa comune Clean Sky conformemente a detto statuto, prima del ritiro del membro. |
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Emendamento 34 |
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Allegato, articolo 3, paragrafo 1, punto 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 35 |
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Allegato, articolo 3, paragrafo 1, punto 9 |
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Emendamento 36 |
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Allegato, articolo 3, paragrafo 2, punto 7 bis (nuovo) |
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— Promuovere la partecipazione delle PMI alle sue attività; |
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Emendamento 37 |
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Allegato, articolo 3, paragrafo 2, punto 7 ter (nuovo) |
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Emendamento 38 |
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Allegato, articolo 4, paragrafo 3 |
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3. Ove del caso, l'impresa comune Clean Sky istituisce un comitato consultivo destinato a fornirle consulenze e a formulare raccomandazioni in materia di gestione e su questioni di ordine tecnico e finanziario. Il comitato consultivo è nominato dalla Commissione. |
soppresso |
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Emendamento 39 |
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Allegato, articolo 6, paragrafo 3, comma 1 |
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1. Il direttore è scelto dal comitato esecutivo su un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore, il comitato esecutivo può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni. |
1. Il direttore è scelto dal comitato esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri periodici o su Internet per un periodo massimo di tre anni. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore, il comitato esecutivo può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni. |
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Emendamento 40 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 4, punto 3 |
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Emendamento 41 |
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Allegato, articolo 7, paragrafo 5 |
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5. Votazione: Ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell'impegno finanziario assunto nell'ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo. I responsabili del DTI dispongono di un diritto di veto per tutte le risoluzioni del comitato direttivo del DTI che dirigono. |
5. Votazione: ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell'impegno finanziario assunto nell'ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo. |
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Emendamento 42 |
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Allegato, articolo 11, paragrafo 2, punto 2 |
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Emendamento 43 |
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Allegato, articolo 14 |
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Regolamento finanziario |
Disposizioni finanziarie |
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1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è concordato e adottato dal comitato esecutivo di Clean Sky . |
1. Le disposizioni finanziarie dell'impresa comune Clean Sky sono adottate dal suo comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. |
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2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è basato sui principi del regolamento finanziario quadro (5). Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione. |
2. Le disposizioni finanziarie dell'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che le sue esigenze operative specifiche non lo richiedano e previo accordo della Commissione . L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe. |
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Emendamento 44 |
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Allegato, articolo 16, paragrafo 5 |
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5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee («la Corte dei conti»). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. |
5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee («la Corte dei conti») nonché all'autorità di bilancio . Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. |
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Emendamento 45 |
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Allegato, articolo 17, paragrafo 1 |
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1. La relazione di attività annuale descrive le attività effettuate nel corso dell'anno precedente e le spese corrispondenti. |
1. Una relazione annuale che illustra i progressi compiuti dall'impresa comune Clean Sky ogni anno di calendario, in particolare in relazione al piano di attuazione annuale per quell'anno. La relazione annuale viene presentata dal direttore unitamente ai conti annuali e al bilancio e comprende la partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell'impresa comune Clean Sky . |
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Emendamento 46 |
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Allegato, articolo 17, paragrafo 2 |
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2. Il piano di attuazione annuale descrive le attività programmate per l'anno successivo e le risorse stimate. |
2. Il piano d'attuazione annuale specifica il piano per l'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune Clean Sky per un anno determinato, compresi i previsti inviti a presentare proposte e le azioni che dovrebbero essere attuate tramite bandi di gara. Il piano di attuazione annuale è presentato dal direttore al comitato esecutivo unitamente al piano di bilancio annuale. |
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Emendamento 47 |
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Allegato, articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Il programma di lavoro annuale descrive la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessario per attuare l'agenda della ricerca per l'anno successivo . |
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Emendamento 48 |
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Allegato, articolo 18, paragrafo 1 |
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1. Il numero degli effettivi è determinato dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky che verrà stabilita nel bilancio annuale. |
1. Il numero degli effettivi è determinato dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky che verrà stabilita nel bilancio annuale e trasmessa a cura della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea. |
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Emendamento 49 |
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Allegato, articolo 18, punto 2 |
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2. I membri del personale dell'impresa comune Clean Sky sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili una volta per un periodo totale massimo di sette anni. |
soppresso |
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Emendamento 50 |
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Allegato, articolo 19, paragrafo 2 |
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2. I membri non sono responsabili dei debiti dell'impresa comune Clean Sky . |
2. I membri non sono responsabili per gli obblighi dell'impresa comune Clean Sky. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna nei confronti esclusivamente dell'impresa comune Clean Sky ed è limitata al loro impegno a contribuire alle risorse come stabilito all'articolo 11, paragrafo 1, del presente allegato . |
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Emendamento 51 |
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Allegato, articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Fatti salvi i contributi finanziari dovuti ai partecipanti al progetto conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del presente allegato, la responsabilità finanziaria dell'impresa comune Clean Sky in relazione ai suoi debiti è limitata ai contributi forniti dai membri ai costi di funzionamento come stabilito all'articolo 10, paragrafo 4, del presente allegato. |
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Emendamento 52 |
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Allegato, articolo 21, primo paragrafo |
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Le norme in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa stessa. |
Le norme in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa stessa e sono conformi ai principi di cui nel Settimo programma quadro . |
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Emendamento 53 |
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Allegato, articolo 23, paragrafo 2 |
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2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato esecutivo e decise dalla Commissione. Qualora esse incidano sui principi e sugli obiettivi generali del presente statuto è richiesta l'approvazione del Consiglio. Ogni modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, è soggetta alla revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky. |
2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato esecutivo e decise dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo . Qualora esse incidano sui principi e sugli obiettivi generali del presente statuto è richiesta l'approvazione del Consiglio. Ogni modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, è soggetta alla revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky. |
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Emendamento 54 |
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Allegato, articolo 24 bis (nuovo) |
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Articolo 24 bis Accordo di sede L'impresa comune Clean Sky e il Regno del Belgio concludono un accordo di sede. |
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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) N. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31 12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, p. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, p. 39.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
P6_TA(2007)0592
Libro verde: La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sul Libro verde: la protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (2007/2196(INI))
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il Libro verde della Commissione del 28 novembre 2006 sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (COM(2006)0712), |
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— |
visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0454/2007), |
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A. |
considerando che la rappresentanza degli Stati membri nei paesi terzi è quanto mai disuguale, |
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B. |
considerando in particolare che solo tre paesi nel mondo (Cina, Russia e Stati Uniti) dispongono di una rappresentanza diplomatica e consolare di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, e che in 107 paesi sono rappresentati al massimo 10 Stati membri mentre una siffatta rappresentanza è inesistente in località turistiche frequentate come le Maldive, |
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C. |
considerando pertanto che dinanzi all'esplosione del numero di cittadini dell'Unione che viaggia — 180 milioni di titoli di trasporto venduti nel 2006 — o risiede al di fuori dell'Unione, si potrebbero utilizzare le delegazioni della Commissione per affermare la presenza europea in uno sforzo di mettere in comune risorse al fine di compensare i limiti delle reti consolari e diplomatiche degli Stati membri, |
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D. |
considerando che l'acquis comunitario in materia è poco sviluppato e si limita alla decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (1) e agli scambi d'informazione tra gli Stati membri in seno al COCON, il gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile della cooperazione consolare, incaricato di organizzare gli scambi di informazioni sulle buone pratiche nazionali, |
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E. |
considerando l'iniziativa della Commissione che intende, con il suo Libro verde, contribuire a dare un contenuto concreto all'articolo 20 del trattato CE (ampiamente ignorato) che prevede il diritto per ogni cittadino dell'Unione, in mancanza di un'ambasciata o di un consolato del suo Stato membro sul territorio di un paese terzo, di godere comunque della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi altro Stato membro che sia rappresentato nel paese terzo alle stesse condizioni di cui beneficiano i cittadini di questo Stato, sulla base del principio di non discriminazione, |
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F. |
considerando che, così facendo, la Commissione:
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G. |
considerando, tuttavia, che il quadro giuridico esistente è stato finora interpretato in maniera restrittiva, iscrivendo la tutela diplomatica o consolare nel ristretto settore delle relazioni intergovernative disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1963, piuttosto che dall'articolo 20 del trattato, |
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H. |
considerando che la tutela diplomatica e consolare non va confusa in particolare con le funzioni di ufficiale di stato civile o di notaio, spesso assegnate ai rappresentanti consolari, |
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I. |
considerando che vi sono differenze effettive (quanto alla natura, alla struttura e all'avvio di tali procedure) tra tutela diplomatica e consolare in quanto la seconda può essere, per lo meno in taluni casi, obbligatoria, mentre la tutela diplomatica si è sempre iscritta nel quadro di un potere discrezionale e che pertanto occorre fare una distinzione, nei rispettivi strumenti giuridici, tra protezione diplomatica e consolare, |
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J. |
considerando peraltro che il Trattato di Maastricht ha dato origine ad una cittadinanza dell'Unione che deriva dalla cittadinanza degli Stati membri e che è opportuno, al fine di potenziare tale nozione, ottenere una protezione comparabile per tutti i cittadini dell'Unione a prescindere dalla loro nazionalità, |
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K. |
considerando che con una siffatta prospettiva è imperativo creare senza indugio le condizioni per una revisione della decisione 95/553/CE nel quadro di una sua estensione, includendo la tutela diplomatica nel suo campo di applicazione, |
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L. |
considerando che gli Stati membri adottano già iniziative — quali quelle dello «Stato pilota» e esercizi di simulazione comuni — in vista di una migliore risposta in caso di crisi e/o di circostanze straordinarie e a cui la Commissione potrebbe fornire il suo contributo in materia di valutazione, |
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M. |
considerando l'esistenza di reti ancora poco sfruttate — quali quella dei Consoli onorari — che pure rappresentano una risorsa apprezzabile cui è opportuno fornire l'aiuto necessario, |
|
N. |
considerando che il Trattato di Lisbona prevede un servizio estero europeo con proprie competenze e responsabilità; |
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1. |
approva senza riserve e l'iniziativa della Commissione che, rifiutando un'interpretazione al ribasso dell'articolo 20 del trattato CE, mira a gettare le basi di un autentico diritto fondamentale armonizzato della tutela diplomatica e consolare per tutti i cittadini dell'Unione; |
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2. |
invita la Commissione a chiedere al proprio servizio giuridico se il trattato CE o il trattato UE contengano una base giuridica per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri nel settore della tutela diplomatica e consolare; |
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3. |
sostiene la Commissione nei suoi sforzi intesi a stabilire una strategia ambiziosa di lungo termine comprendente, quali elementi «chiave», l'informazione e la comunicazione; |
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4. |
suggerisce alla Commissione di proporre senza indugio al Consiglio — oltre al suo obbligo di presentare una relazione triennale sulla cittadinanza dell'Unione, conformemente all'articolo 22 del Trattato CE — l'adozione di concetti comuni e di orientamenti vincolanti atti a creare norme comuni nel settore della tutela consolare; |
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5. |
incoraggia la Commissione ad applicarsi sin d'ora ad un'architettura razionalizzata che permetta un'immediata messa in comune dei mezzi ed un'intensificazione della condivisione delle migliori pratiche, procedendo immediatamente al censimento di tutti i mezzi pubblici e privati disponibili e mobilitabili in materia, nonché all'istituzione di cooperazioni di vario tipo tra i numerosi attori che si sono dichiarati disposti, nella loro risposta alla consultazione della Commissione, a contribuire al progetto (Stati membri, Consoli onorari, collettività locali e ONG); |
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6. |
chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi in materia di comunicazione e d'informazione, in particolare mediante:
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7. |
invita la Commissione a elaborare una raccomandazione agli Stati membri invitandoli a iscrivere l'articolo 20 del trattato CE sui passaporti dei loro cittadini; |
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8. |
chiede alla Commissione, una volta ratificato il Trattato di Lisbona, di presentargli una proposta di modifica della decisione 95/553/CE onde includervi espressamente:
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9. |
incoraggia la Commissione ad estendere la tutela consolare ai familiari dei cittadini dell'Unione che sono cittadini di paesi terzi, nonché ai profughi riconosciuti, agli apolidi e ad altre persone che non hanno la cittadinanza di nessun paese ma che risiedono in uno Stato membro e detengono un documento di viaggio rilasciato da detto Stato membro; |
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10. |
invita la Commissione ad adottare le misure idonee al fine di garantire l'assistenza legale ai cittadini europei in caso di arresto o detenzione in un paese terzo e a rendere tale assistenza più efficace; |
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11. |
appoggia senza ambiguità l'iniziativa già annunciata dalla relazione Barnier di creare «uffici comuni» nelle quattro zone «test» dei Caraibi, dei Balcani, dell'Oceano Indiano e dell'Africa Occidentale e incoraggia la Commissione a lanciare, parallelamente all'istituzione di tali «uffici comuni», una campagna d'informazione mirata per i cittadini dell'Unione residenti in tali zone affinché vi espletino le formalità necessarie alla loro registrazione; |
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12. |
ritiene che, fino al momento dell'istituzione di uffici comuni che assumano in pieno le funzioni consolari più essenziali (emissione di visti, autentificazione di documenti, ecc.), la Commissione dovrebbe fornire il suo contributo agli sforzi realizzati dagli Stati membri per migliorare la loro cooperazione, in particolare:
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13. |
invita altresì la Commissione a ricorrere, nella misura del possibile, alla formazione e alla tecnologia onde rimediare a talune carenze e/o ad utilizzare al meglio talune risorse ancora sottoutilizzate; a tal fine la Commissione dovrebbe mobilitare in particolare le sue risorse per finanziare formazioni specifiche impartite da diplomatici e agenti consolari esperti degli Stati membri a beneficio dei Consoli onorari già stabiliti nei paesi terzi; una siffatta formazione sarà impartita in un secondo tempo anche agli agenti dell'Unione non appena gli «uffici comuni» e poi le delegazioni dell'Unione si assumeranno effettivamente le funzioni consolari oggi esercitate esclusivamente dalle rappresentanze degli Stati membri; |
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14. |
constata che in varie occasioni le procedure di concessione di aiuti economici sono ostacolate dalle varie consultazioni che sono necessarie, il che presuppone una nuova difficoltà quando si tratti di agevolare di un aiuto chiaro ai cittadini dell'Unione che si trovino in situazioni di emergenza in paesi terzi; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di semplificare e armonizzare tali procedimenti di concessione di aiuti; |
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15. |
invita la Commissione ad analizzare le possibilità e le implicazioni che possono derivare dalla creazione del servizio estero europeo, previsto dal trattato di Lisbona, ai fini della tutela consolare e diplomatica; |
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16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0593
Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, Sezione III — Commissione (15715/2007 — C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD))
Il Parlamento europeo,
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— |
visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom, |
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— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38, |
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— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, adottato in via definitiva il 14 dicembre 2006 (2), |
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— |
visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), |
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visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 7/2007 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, presentato dalla Commissione il 7 novembre 2007 (COM(2007)0687) e modificato con lettera del 12 novembre 2007, |
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— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007, adottato dal Consiglio il 26 novembre 2007 (15715/2007 — C6-0434/2007), |
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visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0493/2007), |
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A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 al bilancio generale 2007 riguarda i seguenti punti:
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B. |
considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 è quello di iscrivere tali risorse di bilancio e adeguamenti tecnici nel bilancio 2007; |
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1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007; |
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2. |
riconosce che l'attuale sottoutilizzazione di talune linee potrebbe essere la conseguenza dell'adozione tardiva delle basi giuridiche durante il primo anno del Quadro finanziario pluriennale; insiste sull'importanza di controllare attentamente l'attuazione del bilancio 2008 mediante i vari strumenti quali il normale meccanismo d'allerta per le previsioni di bilancio e i gruppi di controllo; invita le sue commissioni specializzate a fornire un tempestivo apporto circa i finanziamenti necessari e gli eventuali problemi di esecuzione nell'ambito dei programmi pluriennali; |
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3. |
sottolinea che si renderà sicuramente necessario un maggior livello di pagamenti nel bilancio 2008; |
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4. |
approva il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2007 senza modifiche; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 248 del 16.09.02, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
P6_TA(2007)0594
Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (8520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/0247(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la posizione comune del Consiglio (8520/4/2007 — C6-0267/2007), |
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vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0609), |
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visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, |
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visto l'articolo 67 del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0466/2007); |
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1. |
approva la posizione comune; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TA(2007)0595
Politica comunitaria per l'ambiente marino ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (9388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la posizione comune del Consiglio (9388/2/2007 — C6-0261/2007), |
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vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0505), |
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visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, |
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visto l'articolo 62 del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0389/2007); |
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1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TC2-COD(2005)0211
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 dicembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/56/CE)
P6_TA(2007)0596
Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la posizione comune del Consiglio (16477/1/2006 — C6-0260/2007), |
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vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0447), |
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visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, |
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vista l'allegata dichiarazione della Commissione, |
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visto l'articolo 62 del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0398/2007); |
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1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TC2-COD(2005)0183
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 dicembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/50/CE)
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CHE ACCOMPAGNA L'ADOZIONE DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA
La Commissione prende atto del testo adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo per la direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. In particolare, la Commissione rileva l'importanza attribuita dal Parlamento europeo e dagli Stati membri alle misure comunitarie miranti a ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti alla fonte, di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e al considerando 15 della direttiva.
La Commissione riconosce la necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi per conseguire progressi significativi verso gli obiettivi stabiliti nel Sesto programma d'azione per l'ambiente. La comunicazione della Commissione su una strategica tematica concernente l'inquinamento atmosferico propone una serie di possibili misure comunitarie. Da quando è stata adottata questa strategia si sono registrati significativi passi avanti in relazione a queste e ad altre misure:
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il Consiglio e il Parlamento hanno già adottato una nuova normativa concernente la limitazione delle emissioni di gas di scarico dei veicoli leggeri; |
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la Commissione ha adottato una proposta legislativa per migliorare l'efficacia della legislazione comunitaria in materia di emissioni industriali, ivi compresi gli impianti di agricoltura intensiva, e misure riguardanti le fonti di combustione industriali di dimensioni ridotte; |
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la Commissione ha adottato una proposta legislativa che limiterà le emissioni dei gas di scarico dei motori installati nei veicoli commerciali pesanti. |
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Nel 2008 la Commissione intende presentare nuove proposte legislative destinate a:
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Inoltre sono in corso lavoratori preparatori per valutare la fattibilità di:
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La Commissione continua inoltre a esercitare pressioni sull'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per una riduzione sostanziale delle emissioni delle navi e si è impegnata a presentare delle proposte comunitarie qualora l'IMO non dovesse presentare proposte sufficientemente ambiziose entro il 2008. |
La Commissione tuttavia, è vincolata dagli obiettivi della sua iniziativa «legiferare meglio» e dall'esigenza di fondare le sue proposte su una valutazione precisa degli impatti e dei benefici. A questo proposito e conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione continuerà a valutare l'esigenza di presentare nuove proposte legislative, riservandosi il diritto di decidere se e quando è opportuno presentare tali proposte.
P6_TA(2007)0597
Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario nella Comunità (rifusione) (COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0783), |
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visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 156 e 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0474/2006), |
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visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0345/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TC1-COD(2006)0273
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2007 in vista dell'adozione in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/57/CE)
P6_TA(2007)0598
Sostegno diretto a favore degli agricoltori (PAC) e sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0484), |
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visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0283/2007), |
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visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0470/2007); |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo) |
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(1 bis) La condizionalità si è già dimostrata uno strumento molto importante nel quadro della politica agricola comune riformata per quanto concerne la giustificazione delle spese. La condizionalità non impone nuovi obblighi agli agricoltori, né conferisce loro il diritto a nuovi pagamenti a seguito dell'adempimento. Essa stabilisce semplicemente un legame tra i pagamenti diretti erogati agli agricoltori e i servizi di pubblica utilità che questi ultimi rendono alla società nel suo insieme mediante l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. Le prescrizioni della legislazione comunitaria sono in genere molto rigorose rispetto alle norme vigenti nel resto del mondo. |
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Emendamento 2 |
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CONSIDERANDO 1 TER (nuovo) |
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(1 ter) Data l'importanza che l'Unione europea attribuisce a questi standard elevati, la politica agricola comune riformata ha concretamente trasformato il suo primo pilastro in un'effettiva politica di sviluppo rurale in quanto gli agricoltori, invece di ricevere pagamenti incondizionati legati alla produzione, sono ricompensati per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Per realizzare gli obiettivi del sistema di condizionalità sono necessarie una perfetta conoscenza del sistema e la cooperazione degli agricoltori, elementi attualmente carenti a causa dei timori che questo regime provoca nelle aziende agricole. Un settore agricolo meglio informato troverebbe più facile conformarsi alle regole. Tuttavia, comprendere i dettagli di 18 direttive e regolamenti specifici dell'Unione europea presenta enormi problemi non solo per gli agricoltori ma anche per le autorità competenti degli Stati membri. |
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Emendamento 3 |
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CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo) |
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(1 quater) Il sistema di condizionalità ha subordinato il pagamento degli aiuti agli agricoltori al rispetto di 18 direttive e regolamenti diversi dell'Unione europea. Per la sua stessa natura, il monitoraggio della condizionalità risulta complesso. Il sistema di condizionalità presuppone che le persone addette ai controlli abbiano una perfetta conoscenza dell'agricoltura e dimestichezza con i diversi settori agricoli. È essenziale fornire una formazione adeguata alle persone che effettuano le ispezioni delle attività agricole. Inoltre, gli ispettori dovrebbero avere la facoltà di tener conto di fattori imprevisti e non stagionali non imputabili all'agricoltore che ostacolano il pieno rispetto della condizionalità. |
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Emendamento 4 |
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CONSIDERANDO 1 QUINQUIES (nuovo) |
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(1 quinquies) Il sistema di condizionalità e/o la politica agricola comune richiederanno probabilmente ulteriori adeguamenti in futuro, dato che attualmente il livello dei pagamenti non sembra essere sempre commisurato agli sforzi di adempimento compiuti dagli agricoltori interessati, poiché i pagamenti dipendono ancora in larga misura dalla spesa storica. In particolare, la legislazione sul benessere degli animali è ovviamente più onerosa per gli allevatori, il che non si riflette nel livello dei pagamenti loro corrisposti. Tuttavia, se i prodotti importati rispondessero agli stessi standard di benessere animale, non sarebbe necessario compensare gli agricoltori per la loro osservanza della legislazione comunitaria in materia. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per il riconoscimento delle questioni non commerciali come criteri di importazione nel quadro dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio . |
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Emendamento 5 |
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CONSIDERANDO 1 SEXIES (nuovo) |
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(1 sexies) Occorre continuare ad adoperarsi per la semplificazione, il miglioramento e l'armonizzazione del sistema di condizionalità. Per questo è opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità. |
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Emendamento 6 |
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CONSIDERANDO 1 SEPTIES (nuovo) |
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(1 septies) La riduzione degli oneri amministrativi, l'armonizzazione dei controlli, la loro uniformazione anche all'interno delle istituzioni europee e la puntualità dei pagamenti aumenterebbero il sostegno generale degli agricoltori a favore del sistema di condizionalità, rafforzando così l'efficacia della politica. |
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Emendamento 7 |
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CONSIDERANDO 1 OCTIES (nuovo) |
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(1 octies) Il preavviso è essenziale per favorire l'osservanza. Occorre inoltre aiutare gli agricoltori, molti dei quali sono operatori a tempo parziale, a prepararsi alle ispezioni. I controlli senza preavviso non sono di alcuna utilità in questo sistema, dal momento che contribuiscono ad alimentare una paura eccessiva, benché giustificata, degli agricoltori circa l'intero regime di condizionalità. Laddove si sospetti una «frode grave e deliberata», si dovrebbe piuttosto ricorrere ad altri strumenti, comprese le legislazioni nazionali degli Stati membri. I controlli senza preavviso andrebbero effettuati solo se l'autorità competente ritiene che in una determinata azienda agricola esista un problema grave. Al tempo stesso non si dovrebbe compromettere l'efficacia dei controlli in loco. |
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Emendamento 8 |
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CONSIDERANDO 1 NONIES (nuovo) |
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(1 nonies) Per limitare l'onere che grava sugli agricoltori, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati a ridurre al minimo sia il numero dei controlli in loco sia il numero degli organismi di controllo, ferme restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1). Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare la percentuale minima di controlli a livello dell'organismo pagatore. Inoltre, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati ad adottare misure supplementari per limitare il numero di persone che eseguono i controlli, assicurare che esse abbiano una formazione adeguata e limitare ad un giorno al massimo la durata dei controlli in loco in una determinata azienda agricola. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'ottemperanza agli obblighi relativi alle selezioni integrate di campioni. La selezione di campioni per i controlli in loco dovrebbe essere effettuata indipendentemente dalle percentuali minime di controllo stabilite dalla legislazione specifica applicabile in materia di condizionalità. |
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Emendamento 9 |
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CONSIDERANDO 1 DECIES (nuovo) |
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(1 decies) I controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 sono effettuati in modo da garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme applicabili in materia di condizionalità. È necessario che tali controlli diventino complementari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo esistente, in modo da eliminare i doppioni ed effettuare tutti i controlli nel corso di un'unica ispezione. |
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Emendamento 10 |
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CONSIDERANDO 1 UNDECIES (nuovo) |
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(1 undecies) È opportuno che gli Stati membri assicurino che gli agricoltori non siano puniti due volte (riduzione dei pagamenti o esclusione da essi nonché una multa per inosservanza della legislazione nazionale vigente in materia) per lo stesso caso di inadempienza. |
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Emendamento 11 |
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CONSIDERANDO 1 DUODECIES (nuovo) |
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(1 duodecies) Le riduzioni dei pagamenti applicabili in caso di non conformità alle norme, agli obblighi e ai requisiti costitutivi della condizionalità variano a seconda che l'inosservanza sia giudicata un atto intenzionale o il risultato di negligenza. Analogamente queste riduzioni dovrebbero essere proporzionali all'importanza del settore interessato dalla non conformità nell'azienda agricola, in particolare quando si tratta di aziende di policoltura e allevamento. |
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Emendamento 12 |
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CONSIDERANDO 2 |
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(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra. |
(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore l'ultimo giorno previsto per la presentazione della domanda di aiuto nello Stato membro interessato . La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra. |
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Emendamento 13 |
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CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo) |
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(7 bis) Nella sua richiesta unica, l'agricoltore dichiara in particolare la superficie che utilizza a fini agricoli, il regime o i regimi interessati e i suoi diritti al pagamento e attesta di aver preso atto delle condizioni per la concessione dell'aiuto in questione. Tali condizioni dovrebbero corrispondere non solo ai criteri di ammissibilità agli aiuti, ma anche ai criteri di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente cui è subordinata la concessione di tali aiuti. Con questa attestazione l'agricoltore si impegnerebbe in modo vincolante a rispettare le diverse condizioni. |
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Emendamento 14 |
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ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Emendamento 15 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A) Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
soppresso |
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1. In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un determinato anno civile (di seguito: «l'anno civile in questione»), l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, all'agricoltore che ha presentato una domanda nel corso dell'anno civile in questione, è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7. |
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Fatto salvo il paragrafo 2, l'agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto è considerato responsabile, a meno che non possa dimostrare che l'inosservanza in questione non è dovuta a un atto o un'omissione direttamente imputabile:
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Emendamento 31 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 6, paragrafo 3, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)) |
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3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 50 EUR per agricoltore e per anno civile. |
3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per agricoltore e per anno civile. |
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Emendamento 17 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 6, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. |
I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico in sede di analisi del rischio da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza. |
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Emendamento 18 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 7, paragrafo 2, comma 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Ogni caso di inadempienza minore constatato dovrà essere tuttavia oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza. |
soppresso |
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Emendamento 19 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 7, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Emendamento 20 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo) Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Emendamento 21 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo) Articolo 8 (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Emendamento 22 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo) Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Emendamento 23 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo) Articolo 25 (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Emendamento 24 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 44, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.» |
«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.» |
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Emendamento 25 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA A) Articolo 143 ter, paragrafo 5, comma 1, frase nuova (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.» |
«Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell 'anno di presentazione della domanda di aiuto.»; |
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Emendamento 26 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA B) Articolo 143 ter, paragrafo 6, comma 3 (Regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario: |
Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario: |
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Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario: |
Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario: |
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I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9. |
I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9. |
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Emendamento 27 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA C) Articolo 143 ter, paragrafo 9, prima frase (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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«Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2010 .» |
«Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2013 .» |
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Emendamento 28 |
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ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo) Articolo 145, lettera m) (regolamento (CE) n. 1782/2003) |
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Emendamento 29 |
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ARTICOLO 2 Articolo 51, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1698/2005) |
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La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario: |
La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario: |
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Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario: |
Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario: |
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(1) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).
P6_TA(2007)0599
Marchio d'origine
Dichiarazione del Parlamento europeo sul marchio d'origine
Il Parlamento europeo,
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vista la propria risoluzione del 6 luglio 2006 sul marchio di origine (1), |
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visto l'articolo 116 del proprio regolamento, |
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A. |
considerando che l'Unione europea accorda la massima importanza alla trasparenza per i consumatori e che a tal fine l'informazione sull'origine delle merci è un elemento fondamentale, |
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B. |
considerando che sta aumentando il numero di casi di indicazioni fuorvianti e fraudolente dell'origine delle merci importate nell'Unione europea, il che compromette potenzialmente la sicurezza dei consumatori, |
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C. |
considerando che l'Agenda di Lisbona dell'Unione europea mira a rafforzare l'economia dell'UE migliorando globalmente la competitività delle industrie dell'UE, |
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D. |
considerando che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione europea, come gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada, hanno introdotto requisiti obbligatori in materia di marchio di origine; |
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1. |
ribadisce il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato alle informazioni relative ai loro acquisti; sottolinea che le indicazioni fraudolente sull'origine dei prodotti sono, come qualunque altro tipo di frode, inaccettabili; ritiene che debbano essere garantite condizioni di parità con i partner commerciali dell'UE, in linea con un'equa agenda commerciale; |
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2. |
sostiene pienamente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di alcuni prodotti importati da paesi terzi; |
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3. |
invita gli Stati membri ad adottare senza indugio tale regolamento nell'interesse dei consumatori, dell'industria e della competitività; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri. |
Elenco dei firmatari
Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Alexandru Athanasiu, Robert Atkins, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Tiberiu Bărbuleţiu, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Costas Botopoulos, Jean-Louis Bourlanges, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Renato Brunetta, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Joan Calabuig Rull, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Desislav Chukolov, Silvia Ciornei, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Fausto Correia, Paolo Costa, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Panayiotis Demetriou, Gianni De Michelis, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Cristian Dumitrescu, Michl Ebner, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Carmen Fraga Estévez, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Ovidiu Victor Ganţ, Vicente Miguel Garcés Ramón, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Gian Paolo Gobbo, Robert Goebbels, Lutz Goepel, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Eduard Raul Hellvig, Jacky Hénin, Edit Herczog, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Rumiana Jeleva, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Sándor Kónya-Hamar, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Barbara Kudrycka, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Jörg Leichtfried, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Raffaele Lombardo, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, Maria Martens, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Ana Mato Adrover, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Dan Mihalache, Francisco José Millán Mon, Nickolay Mladenov, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Bill Newton Dunn, Angelika Niebler, Achille Occhetto, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Aldo Patriciello, Maria Petre, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Radu Podgorean, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hans-Gert Pöttering, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Tokia Saïfi, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Inger Segelström, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Marek Siwiec, Alyn Smith, Renate Sommer, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Gabriele Stauner, Dirk Sterckx, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Károly Ferenc Szabó, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Karl von Wogau, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka