14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/1


Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania e della Repubblica di Slovenia di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea

(2008/C 69/01)

La Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Slovenia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea.

La Repubblica d'Ungheria ha ritirato la sua precedente dichiarazione in cui accettava la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a), del trattato sull'Unione europea ed ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea.

Qui di seguito figura la situazione relativa alle dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea:

il Regno di Spagna ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a) (1),

il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera b) (2),

nel fare le dichiarazioni di cui sopra, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Slovenia si sono riservati il diritto di introdurre nel loro diritto interno delle disposizioni che prevedano che, quando una questione relativa alla validità o all'interpretazione di un atto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è obbligata a sottoporre la questione alla Corte di giustizia.


(1)  La comunicazione della dichiarazione del Regno di Spagna è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.

(2)  La dichiarazione della Repubblica ceca è stata pubblicata nella GU L 236 del 23.9.2003, pag. 980. La dichiarazione della Repubblica francese è stata pubblicata nella GU L 327 del 14.12.2005, pag. 19 e nella GU C 318 del 14.12.2005, pag. 1. La comunicazione della dichiarazione degli altri Stati membri citati, ad eccezione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria e della Repubblica di Slovenia, è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.