30.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/17


Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea all'interno dell'Irlanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 25/04)

1.   Introduzione

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha modificato, a decorrere dal 22 luglio 2008, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulle rotte elencate di seguito, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16 febbraio 2005:

Galway-Dublino,

Kerry-Dublino,

Knock-Dublino,

Derry-Dublino,

Donegal-Dublino,

Sligo-Dublino.

Le norme previste dagli oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella GU C 39 del 16 febbraio 2005, e modificate mediante pubblicazione di un avviso nella GU C 24 del 29 gennaio 2008.

Se entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire detti servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso a ciascuno dei collegamenti in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 22 luglio 2008.

2.   Oggetto della gara d'appalto

Esercizio di servizi aerei di linea su una o più delle rotte sopraindicate a decorrere dal 22 luglio 2008 in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella GU C 39 del 16 febbraio 2005 e modificati mediante pubblicazione di un avviso nella GU C 24 del 29 gennaio 2008.

Oltre a offerte uniche per ciascuna rotta le compagnie aeree possono presentare offerte congiunte per ciascuna delle combinazioni sottoelencate. Le offerte congiunte sono particolarmente auspicate quando permettono di proporre un livello di compensazione inferiore alla somma delle due relative offerte uniche (grazie a economie di scala, ecc.).

Derry-Dublino con Knock-Dublino,

Derry-Dublino con Donegal-Dublino,

Knock-Dublino con Sligo-Dublino,

Donegal-Dublino con Sligo-Dublino.

In tutti i casi si applicano i termini degli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte prescelte, pubblicati nella GU C 39 del 16 febbraio 2005 e modificati mediante pubblicazione di un avviso nella GU C 24 del 29 gennaio 2008.

3.   Partecipazione

La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92. I servizi devono utilizzare aeroporti soggetti alla giurisdizione della Irish Aviation Authority (Autorità irlandese dell'aviazione civile).

4.   Procedura

La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo, comprendente il modulo per la presentazione dell'offerta, l'elenco delle informazioni di carattere finanziario da fornire, notizie sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche del bacino di utenza di ciascun aeroporto, informazioni su ciascun aeroporto (numero di passeggeri, tasse di atterraggio, infrastrutture tecniche ecc.) e il capitolato dell'appalto, può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo: Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Referente: Mr Denis Murphy, tel (353-1) 604 15 94; fax (353-1) 604 16 81; e-mail: airports@transport.ie.

6.   Informazioni richieste

Per garantire il rispetto della data di inizio del servizio (22 luglio 2008) e l'affidabilità e continuità del medesimo, oltre a compilare in tutte le sue parti il modulo di presentazione dell'offerta gli offerenti devono dimostrare all'autorità aggiudicatrice:

a)

la propria capacità finanziaria e la capacità di istituire e fornire i servizi in questione;

b)

il possesso dei necessari certificati e licenze in corso di validità (licenza di esercizio e certificato di operatore aereo, rilasciati in conformità dell'accordo JAR-OPS); nonché

c)

la propria esperienza nell'esercizio di servizi di linea per il trasporto passeggeri.

Le offerte che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno valutate in base al criterio della convenienza economica, tenendo conto della capacità dei vettori di garantire per l'intero periodo contrattuale l'esercizio dei servizi aerei soggetti agli oneri di servizio pubblico. L'autorità aggiudicatrice non è però tenuta a accettare alcuna delle offerte. In determinate circostanze il ministero si riserva il diritto di negoziare con gli offerenti il prezzo delle offerte, tenendo però conto delle perdite previste in base ai costi di esercizio, agli introiti attesi ecc.

L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere eventuali informazioni integrative in merito alle risorse e alle capacità finanziarie e tecniche degli offerenti, e, fatte salve le disposizioni precedenti, di richiedere o ricercare ulteriori informazioni da terzi o dal richiedente in merito alla capacità di quest'ultimo di istituire e gestire i relativi servizi aerei di linea.

Le offerte devono essere espresse in euro e tutti i documenti giustificativi devono essere redatti in lingua inglese. Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

7.   Corrispettivo finanziario

Le offerte devono indicare espressamente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi soggetti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta (o sulle rotte) in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dei servizi (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base alle norme minime imposte.

L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero dei Trasporti sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara affidatario del servizio, tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente di un margine di profitto.

I versamenti possono essere richiesti dal vettore in forma rateale, in conformità delle procedure indicate nel fascicolo di cui al punto 5. Alla fine di ogni anno di contratto viene versato un conguaglio subordinato al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di una domanda debitamente documentata accompagnata da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno, il quale può essere aumentato, in determinate circostanze, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice nel caso di mutamenti straordinari delle condizioni di esercizio e fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto. Le eventuali richieste di aumento del limite massimo del corrispettivo in un qualsiasi anno saranno prese in considerazione dall'autorità aggiudicatrice soltanto nelle circostanze in cui i mutamenti in questione non siano stati o non potessero essere previsti dall'offerente o siano dipesi da ragioni del tutto fuori dal controllo dello stesso. Le compensazioni per l'aumento dei prezzi del carburante si limiteranno ai casi di aumenti eccezionali (superiori al 30 % di media) per un periodo di un anno nel corso della validità del contratto e saranno determinate sulla base della seguente formula, dove:

A rappresenta l'elemento verificabile del costo del carburante della compensazione finanziaria nel pertinente periodo contrattuale di 12 mesi;

B rappresenta gli eventuali aumenti percentuali del prezzo del kerosene nello stesso periodo di 12 mesi del contratto quale figura nel «Jet Fuel Price Monitor» pubblicato dalla IATA, diminuito di 30 punti percentuali; e

C rappresenta la compensazione supplementare ammissibile da calcolare come segue: C = A × B.

Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro.

8.   Durata, modifica del contratto e recesso

Il contratto è aggiudicato dal ministero dei Trasporti. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dal 22 luglio 2008. Entro tre anni da tale data sarà pubblicato, se opportuno, un nuovo bando di gara. Qualsiasi modifica o recesso dal contratto deve essere conforme alle disposizioni del contratto medesimo. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico possono essere modificate solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

Nell'eventualità in cui l'offerente selezionato non sia più in grado di assicurare i servizi previsti dal contratto, l'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di aggiudicare il contratto in questione, per il resto del periodo contrattuale e alle stesse condizioni e livelli di compensazione, all'offerente successivo che ha ottenuto il punteggio più alto nella procedura di selezione originaria.

9.   Sanzioni in caso di inadempimento da parte del vettore

Qualora un volo venga annullato per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo pagato riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal vettore per l'assistenza fornita ai passeggeri interessati dalla mancata effettuazione del volo. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico non siano o non siano state debitamente rispettate sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore e in particolare del numero di voli annullati e/o in ritardo per motivi a esso direttamente imputabili.

10.   Termine per la presentazione delle offerte

Le offerte devono essere presentate entro trentuno (31) giorni di calendario dalla pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.   Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland, entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora irlandese) del giorno indicato al punto 10. L'offerta deve essere contenuta in una busta recante la dicitura «EASP Tender».

12.   Validità del bando

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase, del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, prima del termine per la presentazione delle offerte, un programma di esercizio del o dei collegamenti in questione, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

13.   La legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) del 1997

Il ministero dei Trasporti si impegna a fare ogni sforzo per garantire la riservatezza di tutte le informazioni comunicategli dagli offerenti, nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, ivi compreso il Freedom of Information Act (FOI) del 1997 come modificato dal FOI del 2003. Se per motivi di riservatezza commerciale desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non siano divulgate, al momento della comunicazione delle suddette informazioni gli offerenti sono tenuti a indicarle e a precisarne le ragioni. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia carattere riservato, gli offerenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione al riguardo e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.