19.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/27 |
Invito a candidarsi relativo alla decisione 2007/675/CE della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
(2008/C 14/10)
Con decisione 2007/675/CE (1) la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani che può consultare su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.
Il gruppo svolge i seguenti compiti:
a) |
avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani; |
b) |
coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente; |
c) |
aiuta la Commissione a valutare l'andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale; |
d) |
assiste la Commissione nell'individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta. |
e) |
il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell'UE, dell'attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2) e le forme connesse di sfruttamento. Tiene altresì conto della specificità di genere. |
La Commissione invita pertanto a presentare candidature ai fini della compilazione di un elenco di candidati per la costituzione del gruppo d'esperti.
1. |
Il gruppo, che consta di 21 membri nominati a titolo personale, è costituito, conformemente all'articolo 3 della richiamata decisione, da esperti qualificati selezionati dalla Commissione. I candidati devono ricoprire o aver ricoperto un incarico nell'ambito di una delle organizzazioni elencate nella decisione e vantare:
Questi elementi saranno valutati in base alle dichiarazioni fornite nell'atto di candidatura e nel CV. |
2. |
La Commissione applicherà i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:
Le domande possono essere presentate soltanto in base al modulo di candidatura (allegato 1) e al modello di curriculum vitae (allegato 2). Si invitano i candidati ad indicare chiaramente il settore della lotta contro la tratta di esseri umani in cui vantano particolare competenza. Tenuto conto della politica di trasparenza delle istituzioni europee e della necessità di informare il pubblico sull'identità e sulla professionalità degli esperti della cui consulenza la Commissione si avvale, i dati personali di cui sopra saranno pubblicati (3), conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (4), nel Registro dei gruppi di esperti per tutta la durata dell'appartenenza al gruppo e/o fino all'eventuale richiesta di ritiro dal Registro. |
3. |
Le domande debitamente firmate devono essere inviate al più tardi entro il 15 febbraio 2008 per e-mail o per posta al seguente indirizzo:
|
4. |
La Commissione selezionerà i membri a titolo personale per un periodo di tre anni rinnovabile durante il quale forniranno consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne e rispetteranno gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 4 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti. |
5. |
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. I membri del gruppo non sono remunerati per i loro servizi. |
6. |
L'elenco del gruppo di esperti sarà pubblicato sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I nominativi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. |
7. |
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sig.ra Enikő FELFÖLDI [tel. (32-2) 295 49 33, fax (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu]. |
(1) GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29.
(2) GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
(3) I dati saranno pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2