19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/27


Invito a candidarsi relativo alla decisione 2007/675/CE della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

(2008/C 14/10)

Con decisione 2007/675/CE (1) la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani che può consultare su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;

b)

coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;

c)

aiuta la Commissione a valutare l'andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;

d)

assiste la Commissione nell'individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta.

e)

il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell'UE, dell'attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2) e le forme connesse di sfruttamento. Tiene altresì conto della specificità di genere.

La Commissione invita pertanto a presentare candidature ai fini della compilazione di un elenco di candidati per la costituzione del gruppo d'esperti.

1.

Il gruppo, che consta di 21 membri nominati a titolo personale, è costituito, conformemente all'articolo 3 della richiamata decisione, da esperti qualificati selezionati dalla Commissione.

I candidati devono ricoprire o aver ricoperto un incarico nell'ambito di una delle organizzazioni elencate nella decisione e vantare:

le competenze e le conoscenze necessarie in relazione alle attività di prevenzione e lotta contro la tratta degli esseri umani a cui potrebbe essere chiesto loro di partecipare,

un'ottima capacità professionale e almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore della lotta contro la tratta degli esseri umani,

conoscenze linguistiche adeguate, compresa una comprovata capacità di lavorare in inglese.

Questi elementi saranno valutati in base alle dichiarazioni fornite nell'atto di candidatura e nel CV.

2.

La Commissione applicherà i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:

competenza ed esperienza comprovate, anche a livello europeo e/o internazionale, in settori connessi alla lotta contro la tratta degli esseri umani,

necessità di stabilire un equilibrio all'interno del gruppo in termini di rappresentatività, genere e provenienza geografica dei candidati,

necessità di stabilire un equilibrio fra le competenze nelle diverse forme di tratta, compreso lo sfruttamento sessuale e della manodopera, nei diversi aspetti del problema quali la prevenzione, la perseguibilità dei responsabili e l'assistenza alle vittime, nonché nei settori dei diritti umani, dei diritti dei minori, del diritto penale, dello sfruttamento della manodopera e della migrazione,

necessità di favorire una continuità con il lavoro del precedente gruppo di esperti (istituito con decisione della Commissione, del 25 marzo 2003),

i membri del gruppo di esperti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, eventualmente, di un paese in via di adesione o di un paese dello Spazio economico europeo.

Le domande possono essere presentate soltanto in base al modulo di candidatura (allegato 1) e al modello di curriculum vitae (allegato 2). Si invitano i candidati ad indicare chiaramente il settore della lotta contro la tratta di esseri umani in cui vantano particolare competenza.

Tenuto conto della politica di trasparenza delle istituzioni europee e della necessità di informare il pubblico sull'identità e sulla professionalità degli esperti della cui consulenza la Commissione si avvale, i dati personali di cui sopra saranno pubblicati (3), conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (4), nel Registro dei gruppi di esperti per tutta la durata dell'appartenenza al gruppo e/o fino all'eventuale richiesta di ritiro dal Registro.

3.

Le domande debitamente firmate devono essere inviate al più tardi entro il 15 febbraio 2008 per e-mail o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza

Segretariato dell'Unità D2

LX 46 3/131

B-1049 Bruxelles

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

La Commissione selezionerà i membri a titolo personale per un periodo di tre anni rinnovabile durante il quale forniranno consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne e rispetteranno gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 4 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti.

5.

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. I membri del gruppo non sono remunerati per i loro servizi.

6.

L'elenco del gruppo di esperti sarà pubblicato sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I nominativi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

7.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sig.ra Enikő FELFÖLDI [tel. (32-2) 295 49 33, fax (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu].


(1)  GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29.

(2)  GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

(3)  I dati saranno pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

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