22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2007 — Germania/Commissione
(Causa T-374/04) (1)
(Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni della Germania - Misure di adeguamento a posteriori del numero di quote assegnate agli impianti - Decisione di rigetto della Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione)
(2007/C 315/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.D. Quassowski, A. Tiemann e C. Schulze-Bahr, successivamente C. Schulze-Bahr e M. Lumma, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Sellner e U. Karpenstein)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: U. Wölker, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione respinge alcune misure di adeguamento a posteriori di determinate assegnazioni in quanto incompatibili con i criteri nn. 5 e 10 dell'allegato III della citata direttiva.
Dispositivo
1) |
L'art. 1 della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullato. |
2) |
L'art. 2, lett. a)-c), della detta decisione è annullato nella parte in cui ingiunge alla Repubblica federale di Germania, da una parte, la soppressione delle misure di adeguamento a posteriori ivi contemplate e, dall'altra, la comunicazione alla Commissione della detta soppressione. |
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |