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8.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/36 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Riva Acciaio/Commissione
(Causa T-45/03) (1)
(«Intese - Produttori di tondi per cemento armato - Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA - Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza - Incompetenza della Commissione»)
(2007/C 297/74)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Riva Acciaio SpA (Milano) (rappresentanti: A. Pappalardo, M. Merola, M. Pappalardo e F. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. P. Manzini)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e M. Fiorilli, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Riva Acciaio SpA. |
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2) |
La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Riva Acciaio SpA. |
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3) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |