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24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/31 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-24/06, Abarca Montiel e a./Commissione
(Causa T-360/07 P)
(2007/C 283/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)
Altre parti nel procedimento: S. Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgio), K. Adams (Wavre, Belgio), M. Alvarez y Bejarano (Sint-Pieters-Leeuw, Belgio), C. Baesens (Woluwé-Saint-Lambert, Belgio), C. Blancke (Bruxelles, Belgio), V. Bruneel (Kampenhout, Belgio), G. Butera (Rebecq, Belgio), C. Clarie (Denderhoutem, Belgio), G. Gallo, (Zellik-Asse, Belgio), C. Gilis (Ganshoren, Belgio), I. Gillard, (Gingelom, Belgio), C. Kremer (Laeken, Belgio), D. Maris (Schaerbeek, Belgio), M. Menacho y Sanchez (Zellik-Asse, Belgio), R. Thiry, (Herstal, Belgio), S. Timmermans (Bruxelles, Belgio), R. Tuts, (Boutersem, Belgio), E. Tzikas (Anderlecht, Belgio), C. Van Droogenbroeck (Eghezee, Belgio), C. Willems (Liernu, Belgio).
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007 nella causa F-24/06; |
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rinviare la causa davanti al Tribunale della funzione pubblica; |
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riservare la decisione sulle spese; |
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in subordine, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007 nella causa F-24/06 e, statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso nella causa F-24/06; condannare le parti convenute nel grado di impugnazione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 5 luglio 2007, causa F-24/06, Abarca Montiel e a./Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato le decisioni con le quali la Commissione ha fissato l'inquadramento e la retribuzione delle ricorrenti nell'ambito dei contratti di agenti contrattuali. Le ricorrenti, ex lavoratrici dipendenti di diritto belga, sono state assunte in qualità di puericultrici in seguito a un cambiamento del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
Il primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione è relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale, il quale avrebbe travisato la portata del principio di parità di trattamento con la sua interpretazione delle disposizioni applicabili, in particolare con riferimento all'impostazione seguita dalla Commissione consistente nel far rientrare gli assegni familiari nella nozione di retribuzione.
Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio dell'obbligo di motivazione in quanto il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla nozione di retribuzione.