24.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 9 agosto 2007 — The Queen su domanda proposta dagli Incorporated Trustees of the National Council on Aging («Age Concern England»)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Causa C-388/07)

(2007/C 283/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Incorporated Trustees of the National Council on Aging («Age Concern England»)

Convenuta: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Questioni pregiudiziali

Con riguardo alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) («la direttiva»):

1)   Età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva

i)

Se nell'ambito della direttiva rientrino le norme del diritto nazionale che consentono ai datori di lavoro di licenziare lavoratori di 65 anni di età o di età superiore a causa di pensionamento.

ii)

Se nell'ambito della direttiva rientrino le norme del diritto nazionale che consentono ai datori di lavoro di licenziare lavoratori di 65 anni di età o di età superiore a causa di pensionamento, quando tali norme sono state introdotte dopo l'adozione della direttiva.

iii)

Alla luce delle risposte che saranno fornite ai quesiti sub i) e ii) di cui sopra

1)

se gli artt. 109 e/o 156 della legge del 1996 e/o

2)

se gli artt. 30 e 7, in combinato disposto con gli allegati 8 e 6 del regolamento fossero o, rispettivamente, siano da considerarsi disposizioni nazionali che stabiliscono l'età pensionabile ai sensi del quattordicesimo «considerando».

2)   Definizione di discriminazione diretta fondata sull'età: difesa della giustificata disparità di trattamento

iv)

Se l'art. 6, n. 1, della direttiva consenta agli Stati membri di emanare una legislazione ai sensi della quale una disparità di trattamento in ragione dell'età non costituisce discriminazione se è intesa come mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima, o se l'art. 6, n. 1, imponga agli Stati membri di definire le tipologie di disparità di trattamento che potrebbero essere in tal modo giustificate, per mezzo di un elenco o altro strumento analogo per forma e contenuto all'art. 6, n. 1.

3)   Criteri di giustificazione della discriminazione diretta e indiretta

v)

Quali siano, se esistono, le differenze concrete rilevanti tra i criteri di giustificazione definiti all'art. 2, n. 2, della direttiva, relativi alla discriminazione indiretta, e i criteri di giustificazione relativi alla discriminazione diretta fondata sull'età, previsti all'art. 6, n. 1, della direttiva.


(1)  GU L 303, pag. 16.