24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Germania), il 10 agosto 2007 — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg
(Causa C-383/07)
(2007/C 283/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: M-K Europa GmbH & Co. KG
Convenuta: Stadt Regensburg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se per determinare se un prodotto alimentare ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 258/97 (1)«non [sia] ancora utilizzat[o] in misura significativa per il consumo umano nella Comunità» possa rilevare il fatto che in data 15 maggio 1997, poco prima dell'entrata in vigore del regolamento, il prodotto alimentare stesso è stato importato e reso disponibile in un ambito territoriale strettamente delimitato della Comunità (nella fattispecie: San Marino); |
2) |
Se un prodotto alimentare non sia più nuovo ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 258/97 qualora tutti gli ingredienti impiegati per la sua produzione siano già stati utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità; |
3) |
Se l'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 258/97 debba essere interpretato restrittivamente nel senso che nella categoria dei «prodotti […] alimentari costituiti […] da alghe» non rientrano quei prodotti alimentari contenenti alghe già utilizzate per il consumo umano nella Comunità; |
4) |
Se un prodotto alimentare ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento n. 258/97 possa vantare «un uso alimentare sicuro storicamente comprovato» quando la sua sicurezza sia stata comprovata solamente in ambiti territoriali extraeuropei (nella fattispecie: in Giappone); |
5) |
Se un prodotto alimentare possa vantare «un uso alimentare sicuro storicamente comprovato» laddove sia stato realizzato con ingredienti aventi un uso alimentare sicuro storicamente comprovato e mediante un processo di produzione o di lavorazione generalmente utilizzato, quando non vi siano esperienze in merito alla combinazione tra gli ingredienti e il processo produttivo; |
6) |
Se dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 258/97, secondo cui «[s]e del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo» derivi per l'imprenditore, in caso di controversia, l'obbligo di sollecitare tale decisione e di attenderne l'esito. Se da questa disposizione e dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 258/97 si possano anche ricavare indicazioni in merito all'onere di argomentazione e all'onere materiale della prova. |
(1) GU L 43, pag. 1.