24.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Ikea Wholesale Ltd/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-351/04) (1)

(Dumping - Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan - Regolamento (CE) n. 2398/97 - Regolamento (CE) n. 1644/2001 - Regolamento (CE) n. 160/2002 - Regolamento (CE) n. 696/2002 - Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC - Effetti giuridici - Regolamento (CE) n. 1515/2001 - Retroattività - Rimborso dei dazi pagati)

(2007/C 283/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Ikea Wholesale Ltd

Convenuti: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 7 agosto 2001, n. 1644, recante modifica del regolamento n. 2398/97 e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India (GU L 219, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002 n. 160, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 22 aprile 2002, n. 696, che conferma il dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 (GU L 109, pag. 3)

Dispositivo

1)

L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, è invalido in quanto il Consiglio dell'Unione europea ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping del prodotto oggetto dell'inchiesta, il metodo dell'«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi.

2)

Un importatore come quello di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, dichiarato illegittimo dalla presente sentenza, in linea di principio, ha il diritto di far valere tale invalidità nell'ambito della causa principale per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell'art. 236, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.