10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/47 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — Fachvereinigung Minerlfaserindustrie/Commissione
(Causa T-254/05) (1)
(Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Associazione professionale - Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Motivi relativi alla fondatezza della decisione - Irricevibilità)
(2007/C 269/84)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti T Schmidt-Kötters, D. Uwer e K. Najork)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Kreuschitz agente)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2005, C(2005) 379, relativa all'aiuto di Stato n. 260b/2004 (Germania — Proroga del programma diretto a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |