10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/41


Collegio plenario

(2007/C 269/72)

Il 2 ottobre 2007 il Tribunale di primo grado ha deciso, in conformità all'art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, che se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il turno prestabilito, applicato durante il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni composte di cinque giudici, secondo il quale il presidente del Tribunale designa un giudice che non parteciperà alla decisione della causa, segue l'ordine inverso rispetto all'ordine di precedenza che i giudici assumono a seconda della loro anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, a meno che il giudice che sarà così designato non sia il giudice relatore. In quest'ultimo caso sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza.