10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 27 agosto 2007 — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy

(Causa C-396/07)

(2007/C 269/53)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Mirja Juuri

Convenuta: Fazer Amica Oy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 2001/23/CE (1) debba interpretarsi nel senso che uno Stato membro, in una situazione in cui un lavoratore ha risolto egli stesso il suo contratto di lavoro in seguito alla deteriorazione sostanziale delle condizioni di lavoro per effetto di un trasferimento di impresa, deve garantire legalmente al lavoratore il diritto di ottenere dal datore di lavoro un risarcimento finanziario come per il caso in cui il datore di lavoro ha posto fine al rapporto di lavoro contrariamente alla legge, allorché si consideri la circostanza che il datore di lavoro ha rispettato nei modi previsti all'art. 3, n. 3, della direttiva il contratto collettivo di lavoro, che vincolava il cedente e garantiva migliori condizioni al lavoratore, solo sino alla sua scadenza e che proprio ciò è causa della deteriorazione delle condizioni di lavoro.

2)

Qualora la responsabilità del datore di lavoro in conformità della direttiva non sia così estesa come descritto nella questione 1), se essa debba nondimeno gravare sul datore di lavoro, ad esempio attraverso il versamento del salario e di altre prestazioni per il periodo di preavviso che il datore di lavoro deve osservare.


(1)  Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, del 22.3.2001, pag. 16).