10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 agosto 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
(Causa C-375/07)
(2007/C 269/45)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuto: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se fogli, quali descritti nell'allegato al regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196 […] (1), rientrino nella voce 1905 della nomenclatura combinata, allorché si tratta di fogli composti di farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico. |
2) |
Se, alla luce della soluzione per la questione precedente, il regolamento appena citato sia valido. |
3) |
Se l'art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [CDC] (2), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (3), debba essere interpretato nel senso che, laddove, ai sensi del detto art. 871, n. 1, gravi sull'autorità doganale l'obbligo di sottoporre una fattispecie alla Commissione prima di poter decidere di rinunciare ad una contabilizzazione a posteriori nella detta fattispecie, il giudice nazionale, chiamato a decidere su un ricorso promosso dal debitore d'imposta avverso la decisione dell'autorità doganale di procedere alla contabilizzazione a posteriori, non ha il potere di annullare la contabilizzazione a posteriori in base alla propria conclusione che siano sussistenti le condizioni, di cui all'art. 220, n. 2, lett. b), per (dover) rinunciare alla contabilizzazione a posteriori, conclusione che non è suffragata dalla Commissione. |
4) |
Qualora la soluzione alla questione sub 3 sia nel senso che la circostanza che sia riconosciuta alla Commissione una certa competenza decisionale in materia di recupero dei dazi doganali non comporta una limitazione della competenza del giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso relativo al recupero dei dazi doganali, se il diritto comunitario contenga un'altra disposizione atta a garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario allorché, in un dato caso concreto, le valutazioni della Commissione e del giudice nazionale siano divergenti riguardo ai criteri che sono utilizzati nell'ambito dell'art. 220, n. 2, del CDC (4) per determinare se un errore dell'autorità doganale sia rilevabile dal debitore d'imposta. |
(1) Relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13).
(2) GU L 253, pag. 1.
(3) GU L 212, pag. 18.
(4) GU L 302, pag. 1