10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 9 luglio 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

(Causa C-315/07)

(2007/C 269/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Klagenfurt

Parti

Ricorrente: A-Punkt Schmuckhandels GmbH

Convenuta: Claudia Schmidt

Questioni pregiudiziali

1)

Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, qualora l'accesso al mercato per merci comunitarie sia possibile solamente a fronte di oneri aggiuntivi che implichino spese per la modificazione della struttura di vendita e per la modificazione e l'ampliamento della gamma dei prodotti venduti.

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1):

2)

Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale, in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE, sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca una restrizione giustificata e proporzionata al diritto del singolo di vendere argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, eventualmente mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria.