10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 9 luglio 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt
(Causa C-315/07)
(2007/C 269/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Klagenfurt
Parti
Ricorrente: A-Punkt Schmuckhandels GmbH
Convenuta: Claudia Schmidt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, qualora l'accesso al mercato per merci comunitarie sia possibile solamente a fronte di oneri aggiuntivi che implichino spese per la modificazione della struttura di vendita e per la modificazione e l'ampliamento della gamma dei prodotti venduti. In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1): |
2) |
Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale, in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE, sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca una restrizione giustificata e proporzionata al diritto del singolo di vendere argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, eventualmente mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria. |