10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/73


Ricorso proposto il 3 ottobre 2007 — Cova/Commissione

(Causa F-101/07)

(2007/C 269/134)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Philippe Cova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 29 giugno 2007 nella parte in cui non garantisce l'indennità differenziale prevista all'art. 7, n. 2, dello Statuto del personale per un periodo superiore ad un anno,

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)   Violazione dell'art. 7, n. 2, dello Statuto da parte dell'APN:

l'obiettivo dell'art. 7, n. 2, dello Statuto è quello di assicurare la regolare continuità del servizio nel caso in cui vi siano posti vacanti; in base al corretto significato di tale disposizione, l'occupazione ad interim di un impiego dovrebbe essere la più breve possibile, e per questa ragione la legge impone all'amministrazione di procedere senza ritardo nel porre termine all'impiego ad interim nominando un capo unità che ricopra tale impiego.

L'espressione «l'interim è limitato ad un anno» si riferisce esclusivamente alla durata dell'impiego ad interim e non influisce sulla retribuzione corrispondente se l'impiego ad interim è prolungato oltre il periodo di un anno.

Il termine di un anno non ha carattere assoluto, anche perché non si tratta di un termine rivolto al dipendente bensì all'amministrazione, senza che sia ulteriormente qualificato come obbligatorio, vincolante o imperativo; pertanto, dovrebbe essere inteso come un deciso sollecito all'amministrazione affinché questa provveda ad occupare il posto vacante il prima possibile.

2)   Violazione del dovere di sollecitudine verso i dipendenti e del principio di buon andamento dell'amministrazione

Il dovere summenzionato implica che, in sede di decisione riguardante la posizione di un dipendente, un'autorità debba prendere in considerazione tutti i fattori che possano influenzare tale decisione ed implica inoltre che, nel decidere, l'autorità debba tenere conto non soltanto degli interessi del servizio, bensì anche di quelli del dipendente in questione.

In tale contesto, il principio di buon andamento dell'amministrazione è sovente legato al dovere di sollecitudine verso i dipendenti.

Nella fattispecie, la Commissione non ha ottemperato ai propri obblighi, poiché sapeva che il capo unità precedente avrebbe dovuto essere assegnato ad un altro impiego, ed ha tollerato la nomina ad interim del sig. Cova per un periodo superiore ad un anno. L'interpretazione della Commissione sfocia nella situazione paradossale per cui, mentre le responsabilità assunte per il periodo di assegnazione erano maggiori, al ricorrente può essere riconosciuta soltanto un'indennità differenziale limitata ad un anno.