10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/60 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2007 — O2 (Germany)/UAMI (Homezone)
(Causa T-344/07)
(2007/C 269/108)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione di rigetto della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2007 nel procedimento R 1583/2006-4; |
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condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Homezone» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (domanda di registrazione n. 4677506).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) nonché dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).