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10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'House of Lords — Regno Unito) — The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-16/05) (1)
(«Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale - Clausola di “standstill’ - Ambito di applicazione - Legislazione di uno Stato membro che ha introdotto, dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale, nuove restrizioni relative all'ammissione sul suo territorio di cittadini turchi ai fini dell'esercizio della libertà di stabilimento»)
(2007/C 269/09)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
House of Lords
Parti
Ricorrenti: The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari
Convenuta: Secretary of State for the Home Department
Oggetto
Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 4) — Possibilità per uno Stato membro di introdurre nuove restrizioni all'ingresso di cittadini turchi che cerchino di mettersi in affari sul suo territorio
Dispositivo
L'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che, a partire dall'entrata in vigore di tale Protocollo nei confronti dello Stato membro interessato, esso vieta l'introduzione di tutte le nuove restrizioni all'esercizio della libertà di stabilimento, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio del detto Stato dei cittadini turchi che intendono esercitarvi un'attività professionale come lavoratori indipendenti.
(1) GU C 69 del 19 marzo 2005.