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20.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 247/3 |
Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-326/07)
(2007/C 247/05)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Dichiarare che mediante l'inclusione di disposizioni quali quelle contenute nell'articolo 1.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, sulla definizione dei criteri per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, modificato dall'articolo 4, comma 227 lettere a), b) e c) della legge finanziaria n. 350/2004, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 56 del Trattato CE; |
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condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che i criteri di cui all'art. 1.2 del decreto 10 giugno 2004 per l'esercizio dei poteri speciali, previsti dall'art. 4 comma 227 lettera a), b) e c) della legge n. 350/2004 non sono sufficientemente specifici o precisi per consentire all'investitore di un altro Stato membro di conoscere quando i poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 comma 227 della legge n. 350/2004 saranno utilizzati.
I poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) sono l'opposizione all'assunzione da parte di investitori di partecipazioni rilevanti che rappresentano almeno il 5 % dei diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle Finanze, l'opposizione alla conclusione di patti e accordi tra azionisti che rappresentano il 5 % di diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze e il potere di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, o di cambiamento dell'oggetto sociale, criteri applicabili a tutti i settori menzionati all'art. 4, comma 227, primo paragrafo, della legge (difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi).
La Commissione alla luce della giurisprudenza della Corte (v. Commissione c. Spagna C-463/00; Commissione c. Francia C-483/99, Commissione c. Belgio C-503/99 e Commissione c. Paesi Bassi C-282/04 e C-293/04) considera quindi che la normativa in parola vada oltre quanto necessario per conseguire gli interessi pubblici previsti dall'art. 1.2 del decreto 10 giugno 2004 e che essa sia contraria rispettivamente all'art. 56 CE e all'art. 43 CE. La Commissione considera che per i settori regolamentati, come il settore dell'energia, del gas e delle telecomunicazioni l'obiettivo della tutela degli interessi vitali dello Stato può essere conseguito mediante l'adozione di misure di regolamentazione delle attività meno restrittive quali la direttiva 2003/54/CE (1) e la direttiva 2003/55/CE (2) o la direttiva 2002/21/CE (3) e le direttive 2002/19/CE (4), 2002/20/CE (5), 2002/22/CE (6) e 2002/58/CE (7). La Commissione considera che la stessa regolamentazione inoltre garantirebbe la salvaguardia di approvvigionamenti minimi nazionali e che non esiste alcun nesso causale tra la necessità di garantire l'approvvigionamento energetico, la fornitura dei servizi pubblici e il controllo dell'assetto proprietario o della gestione dell'impresa.
(1) GU L 176, p. 37.
(2) GU L 176, p. 57.
(3) GU L 108, p. 33.
(4) GU L 108, p. 7.
(5) GU L 108, p. 21.
(6) GU L 108, p. 51.
(7) GU L 201, p. 37.