6.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 235/26


Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Grohe AG/UAMI — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

(Causa T-315/07)

(2007/C 235/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grohe AG (Hemer, Germania) (rappresentante: avv. A. Lensing-Kramer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Conclusioni della ricorrente

dichiarare nulla la decisione della quarta commissione di ricorso del 19 giugno 2007, procedimento R 850/2006-4;

in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui afferma l'esistenza di una somiglianza tra i prodotti «rubinetti per cucine» e «vasche da bagno in ghisa» e ammette, pertanto, un rischio di confusione dei segni in conflitto;

in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui ammette una somiglianza fonetica tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio in Spagna fatto valere in sede di opposizione e ammette, pertanto, un conseguente rischio di confusione dei segni in conflitto;

in subordine, annullare o modificare le decisione impugnata nei limiti di cui ammette l'assenza di notorietà del nome AKIRA esistente per un fumetto giapponese in Spagna e ammette, pertanto, il relativo rischio di confusione dei segni in conflitto;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALIRA» per prodotti della classe 11 (domanda di registrazione n. 2766640).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo spagnolo «AKIRA» per prodotti della classe 11 (n. 2045604).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).