6.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/7 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 aprile 2007 — Castellblanch SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Champagne Louis Roederer SA
(Causa C-131/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio figurativo CRISTAL CASTELLBLANCH - Diniego di registrazione)
(2007/C 235/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Castellblanch SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avocats)
Altre parti del procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente), Champagne Louis Roederer SA (rappresentante: avv. P. Cousin, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch SA/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «CRISTAL CASTELLBLANCH» per prodotti della classe 33 contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 17 novembre 2003, procedimento R 0037/2002-2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato la registrazione di tale marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali contenenti la parola «CRISTAL» per prodotti della classe 33.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Castellblanch SA è condannata alle spese. |