6.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 235/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger

(Causa C-288/05) (1)

(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Art. 54 - Principio «ne bis in idem» - Nozione di «medesimi fatti» - Sigarette di contrabbando - Importazioni in vari Stati contraenti - Procedimenti penali in diversi Stati contraenti - Nozione di «esecuzione» delle condanne penali - Sospensione dell'esecuzione della pena - Imputazione dei periodi di custodia cautelare di breve durata - Mandato d'arresto europeo)

(2007/C 235/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Jürgen Kretzinger

in presenza di: Hauptzollamt Augsburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere (GU 2000, L 239, pag. 19) — Principio del ne bis in idem — Condizioni per l'estinzione di procedimenti penali — Nozione di «medesimi fatti» — Trasporto di sigarette di contrabbando attraverso il territorio di più Stati membri — Condanna in due Stati membri, rispettivamente, per frode fiscale e ricettazione fiscale — Nozione di «esecuzione» — Sospensione dell'esecuzione della pena — Imputazione dei periodi di detenzione

Dispositivo

1)

L'art. 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev'essere interpretato nel senso che:

il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del detto articolo è quello dell'identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;

fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell'importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l'imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall'inizio l'intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.

2)

Ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l'imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.

3)

Ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev'essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l'imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell'esecuzione successiva della pena detentiva.

4)

Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull'interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.


(1)  GU C 257 del 15.10.2005.