6.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger
(Causa C-288/05) (1)
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Art. 54 - Principio «ne bis in idem» - Nozione di «medesimi fatti» - Sigarette di contrabbando - Importazioni in vari Stati contraenti - Procedimenti penali in diversi Stati contraenti - Nozione di «esecuzione» delle condanne penali - Sospensione dell'esecuzione della pena - Imputazione dei periodi di custodia cautelare di breve durata - Mandato d'arresto europeo)
(2007/C 235/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Imputato nella causa principale
Jürgen Kretzinger
in presenza di: Hauptzollamt Augsburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere (GU 2000, L 239, pag. 19) — Principio del ne bis in idem — Condizioni per l'estinzione di procedimenti penali — Nozione di «medesimi fatti» — Trasporto di sigarette di contrabbando attraverso il territorio di più Stati membri — Condanna in due Stati membri, rispettivamente, per frode fiscale e ricettazione fiscale — Nozione di «esecuzione» — Sospensione dell'esecuzione della pena — Imputazione dei periodi di detenzione
Dispositivo
1) |
L'art. 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev'essere interpretato nel senso che:
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2) |
Ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l'imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale. |
3) |
Ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev'essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l'imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell'esecuzione successiva della pena detentiva. |
4) |
Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull'interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. |