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6.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Oy AA
(Causa C-231/05) (1)
(Libertà di stabilimento - Legislazione tributaria in materia di imposta sul reddito - Deducibilità, per una società, delle somme versate quale trasferimento finanziario intragruppo - Obbligo, per la società beneficiaria del trasferimento, di avere anch'essa la sede nello Stato membro interessato)
(2007/C 235/05)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Oy AA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 43, 56 e 58 CE — Legislazione tributaria in materia di imposta sul reddito — Deducibilità da parte di una società delle somme versate quale aiuto finanziario intragruppo subordinato alla condizione che la società ricevente l'aiuto abbia anche la sua sede nello Stato membro interessato
Dispositivo
L'art. 43 CE non osta al regime istituito dalla legislazione di uno Stato membro, come quello in esame nella causa principale, in forza del quale una consociata, stabilita in tale Stato membro, può dedurre dai propri redditi imponibili un trasferimento finanziario intragruppo da essa effettuato a favore della società madre soltanto qualora quest'ultima abbia sede nello stesso Stato membro.