22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/20


Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-21/07)

(2007/C 223/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione implicita (in prosieguo: la «decisione impugnata») con la quale è stata rigettata la domanda datata 30 dicembre 2005, inviata dal ricorrente in data 17 gennaio 2006;

annullare, per quanto necessario, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina datata 15 novembre 2006 con la quale fu rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione impugnata;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento richiesto con la domanda datata 30 dicembre 2005, vale a dire la somma di EUR 100 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'ulteriore somma di EUR 50 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento dei danni prodottisi successivamente alla data della detta domanda;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente gli interessi di mora, nella misura del 10 % all'anno, con capitalizzazione annuale a far tempo dalla data della domanda datata 30 dicembre 2005 e fino al soddisfacimento e più in generale all'eliminazione completa delle note lamentate, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale riterrà giusti ed equi, sulla somma di EUR 100 000 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa;

condannare la convenuta a procedere, senza indugio alcuno ulteriore, alla distruzione materiale degli originali e di tutte le copie della nota datata 20 febbraio 2001, prot. 951883, nonché della nota datata 15 novembre 2006, nonché infine, se esiste, della lettera del 20 luglio 2006 cui la convenuta fa riferimento nella nota datata 15 novembre 2006;

condannare la convenuta a notificare al ricorrente l'avvenuta distruzione materiale, specificando ad substantiam, per ciascun atto distrutto, il luogo in cui si trovava antecedentemente alla distruzione materiale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e di azione della distruzione materiale, in particolare la data, il luogo e l'agente esecutore;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 100, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, per ogni giorno di mora nel procedere alla distruzione materiale, a far tempo dalla date dell'emananda sentenza e fino all'effettiva notificazione al ricorrente dell'avvenuta distruzione materiale, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati a questo titolo in quello precedente.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso trae origine da alcune affermazioni che sarebbero contenute in alcune note riconducibili alla convenuta, dalle quali il ricorrente ritiene si evincano atti, fatti e comportamenti illeciti inerenti al trattamento di dati sensibili concernenti la sua persona.

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

1)

difetto di motivazione, in quanto, da un lato, la domanda del ricorrente è stata rigettata solo in forma implicita e, dall'altro, la motivazione fornita dalla convenuta nella nota del 15 novembre sarebbe incongrua, illogica e pretestuosa;

2)

violazione di legge, poiché sussisterebbero le condizioni per riconoscere al ricorrente il diritto al risarcimento del danno richiesto con la domanda datata 30 dicembre 2005, vale a dire: l'illiceità dei atti, fatti e comportamenti perpetrati dalla convenuta; il sorgere del danno in capo al ricorrente; il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta criticata.

3)

Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione, atteso che la convenuta avrebbe omesso di tener debito conto degli interessi dell'attore e avrebbe posto in essere una pluralità di atti e fatti connessi che, per la loro grave illegittimità e il considerevole lasso di tempo nel corso del quale sono stati compiuti, configurerebbero una violazione di detti doveri.