20.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/13


Servizi aerei di linea Andenes-Bodø A/R e Andenes-Tromsø A/R (Norvegia)

Bando di gara

(2007/C 220/06)

1.   Introduzione

Il 7 luglio 2005 la Norvegia ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 166 e nel supplemento SEE n. 34 gli oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei regionali di linea sulle rotte Andenes-Bodø A/R e Andenes-Tromsø A/R ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

La Norvegia ha deciso di pubblicare un nuovo bando di gara per i servizi aerei di linea regionali sulle rotte Andenes-Bodø A/R e Andenes-Tromsø A/R a decorrere dal 1o gennaio 2008. Si applicano le stesse disposizioni di quelle fissate nella comunicazione del 2005 dell'autorità di vigilanza EFTA.

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione dell'offerta (cfr. sezione 6) nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 1o gennaio 2008, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati imposti su uno o più degli appalti di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1o gennaio 2008, a un solo vettore l'accesso alla rotta specificata in ciascun appalto di cui alla sezione 2.

La presente gara mira a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Qui di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. La versione integrale del bando di gara può essere scaricata dal seguente sito:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/andre/Anbud.html

o ottenuta gratuitamente presentando richiesta al:

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

PO Box 8010 Dep.

N-0030 Oslo

Tel. (47) 22 24 83 53

Fax (47) 22 24 56 09

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2.   Servizi oggetto del bando di gara

Il bando di gara riguarda i voli di linea dal 1o gennaio 2008 al 31 marzo 2009, in conformità con gli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. La gara riguarda il seguente gruppo di linee:

Gruppo di linee 2

Andenes-Bodø A/R, Andenes-Tromsø A/R

Se un vettore presenta un'offerta in cui la richiesta di corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che il vettore intende operare sulla rotta in esclusiva ma senza alcun corrispettivo da parte dello Stato norvegese.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Gara d'appalto

La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d)-i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative se, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, c'è una sola offerta o se solo un'offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, durante tali trattative le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se tali trattative ulteriori non conducono a una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza preventiva pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso non si devono apportare modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico originali o ad altre condizioni del contratto.

Qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto respingere tutte le offerte.

L' offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5.   L'offerta

L'offerta viene redatta in conformità con i requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6.   Termine e presentazione d'offerta

Il termine per la presentazione dell'offerta è il 22.10.2007 alle 15.00 (ora locale). L'offerta deve pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, le offerte pervenute dopo il termine per la presentazione dell'offerta ma prima della data di apertura non verranno respinte se risulta chiaramente che sono state inviate con anticipo sufficiente perché, in condizioni normali, potessero giungere entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7.   Aggiudicazione dell'appalto

7.1

Come regola di principio, l'appalto sarà aggiudicato all'offerente che abbia chiesto il corrispettivo più basso. Si assegnerà il contratto all'offerta con la richiesta di corrispettivo più bassa per l'intero periodo contrattuale dal 1o gennaio 2008 fino al 31 marzo 2009.

7.2

Qualora non sia possibile effettuare l'aggiudicazione a causa della presenza di più offerte che richiedono corrispettivi di importo identico, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta o, se del caso, alla combinazione di offerte che mettono a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8.   Periodo contrattuale

I contratti verranno conclusi per il periodo 1o gennaio 2008-31 marzo 2009. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso, che figurano alla sezione 11.

9.   Corrispettivo finanziario

Il vettore ha diritto a un corrispettivo finanziario da parte del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Si preciserà il corrispettivo per l'intero periodo contrattuale.

Durante il periodo contrattuale non si eseguirà alcun adeguamento del corrispettivo in funzione dell'indice dei prezzi al consumo.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo, delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è soggetto alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari per coprire il fabbisogno per il corrispettivo.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il bilancio dell'offerta, l'operatore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo relativo al bilancio dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli.

10.   Rinegoziazione

Se durante il periodo contrattuale si verificano cambiamenti sostanziali o inattesi rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del contratto. Tale richiesta deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali negli oneri sociali cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari, o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti cercheranno di negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11.   Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o cambiamenti imprevisti di condizioni importanti

Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 14, secondo paragrafo, del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 su procedure d'appalto in relazione ad obblighi di servizio pubblico.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se per cause di forza maggiore o per altri fattori al di fuori del suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre quattro degli ultimi sei mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di un mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a un anno, il vettore non ha diritto ad un corrispettivo per le perdite finanziarie dovute alla risoluzione del contratto. Se tale periodo è inferiore a un anno, il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per un anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31 marzo 2009, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.