8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/45


Ricorso proposto il 6 luglio 2007 — Weiler/UAMI — CISQ (Q2WEB)

(Causa T-242/07)

(2007/C 211/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dieter Weiler (Pulheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, T. Dolde e A. Renck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 marzo 2007, R 893/2005-1, e

condannare il convenuto alle spese, e, qualora vi sia una parte controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannare alle spese quest'ultima e il convenuto.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Q2WEB» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42 (marchio comunitario n. 2418150)

Titolare del marchio comunitario: il ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali.

Marchi del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «QWEB» per servizi della classe 42 (marchio comunitario n. 1772078), il marchio figurativo «QWEB» per servizi delle classi 35, 38 e 42 (marchio comunitario n. 1871201) e il marchio denominativo «QWEBMARK» per servizi delle classi 35, 38 e 42 (marchio comunitario n. 1771963).

Decisione della divisione di annullamento: marchio di cui trattasi dichiarato nullo.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione del combinato disposto dell'art. 52, n. 1, lett. a) e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché i marchi in conflitto non presenterebbero somiglianze né visive né fonetiche né concettuali e i segni sarebbero sufficientemente differenti per escludere un rischio di confusione per il consumatore di riferimento.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).