8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/41


Ricorso presentato il 4 luglio 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione

(Causa T-236/07)

(2007/C 211/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Müller)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 27 aprile 2007, C(2007) 1901, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri in relazione alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006, nella parte in cui viene addebitato alla ricorrente un importo di 1 750 616,27 EUR;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 27 aprile 2007, C(2007) 1901 def., sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri in relazione alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006, e ne chiede l'annullamento nella parte in cui imputa alla ricorrente il 50 % di talune restituzioni all'esportazione non recuperabili.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la convenuta ha indebitamente applicato il regime forfetario di imputazione del 50 %, di cui all'art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1). Secondo la ricorrente, tale regolamento non è applicabile qualora si tratti di casi comunicati ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) n. 595/91 (2).

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che in alcuni dei casi controversi, la convenuta ha violato i principi inerenti alla corretta amministrazione, in quanto non si è attenuta alla propria autolimitazione risultante dalla dichiarazione unilaterale 4 maggio 1995.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11).