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8.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/37 |
Ricorso presentato il 20 giugno 2007 — Prana Haus/UAMI (PRANAHAUS)
(Causa T-226/07)
(2007/C 211/71)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Prana Haus GmbH (Friburgo, Germania) (rappresentante: avv. N. Hebeis)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso 18 aprile 2007, relativa al procedimento R 1611/2006-1; |
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ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di iscrivere nel registro comunitario dei marchi la domanda di registrazione n. 4839916 del marchio «PRANAHAUS», e |
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PRANAHAUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 35 (domanda di registrazione n. 4839916).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché non sussiste alcun impedimento assoluto per la registrazione del marchio per il quale è stata presentata domanda di registrazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).