|
8.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/17 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-286/07)
(2007/C 211/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
|
— |
dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, esigendo, ai fini della immatricolazione dei veicoli precedentemente immatricolati in altri Stati membri, la presentazione di un estratto d'iscrizione del venditore nel registro delle imprese, quando invece un siffatto estratto non viene richiesto per i veicoli precedentemente immatricolati in Lussemburgo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea; |
|
— |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nel suo ricorso, la Commissione critica le condizioni imposte dal convenuto per l'immatricolazione dei veicoli usati precedentemente immatricolati in un altro Stato membro.
Sottoponendo l'immatricolazione di tali veicoli in Lussemburgo a verifiche documentali supplementari e, in particolare, alla presentazione di un estratto ufficiale d'iscrizione del venditore del veicolo nel registro delle imprese, il convenuto renderebbe, infatti, meno attraente l'importazione di veicoli precedentemente immatricolati in altri Stati membri ed ostacolerebbe, pertanto, la libera circolazione di tali merci.
Tale ostacolo, vietato dall'art. 28 CE, sarebbe tanto più grave per il fatto che colpirebbe soprattutto i veicoli importati, poiché i veicoli usati precedentemente immatricolati in Lussemburgo non sembrano formare oggetto delle stesse verifiche documentali.
Inoltre, le giustificazioni addotte dal convenuto in merito a tale ostacolo non sarebbero affatto credibili, segnatamente in quanto quest'ultimo disporrebbe già di notevoli strumenti di controllo per accertarsi che i veicoli di cui trattasi non siano stati oggetto di un traffico illecito e, ad ogni modo, potrebbero essere presi in considerazione provvedimenti meno radicali del diniego di immatricolazione in caso di mancata esibizione dell'estratto del registro delle imprese attualmente richiesto, quale, a titolo di esempio, la sospensione del procedimento di immatricolazione per il tempo necessario al controllo svolto dalle autorità amministrative.