8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/12


Ricorso proposto il 1o giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-263/07)

(2007/C 211/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo correttamente recepito gli artt. 9, n. 4 e 13, n. 1, nonché l'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE (1), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi della detta direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione solleva tre censure.

Con la prima censura, la Commissione contesta al convenuto innanzitutto di avere recepito in modo non corretto l'art. 9, n. 4, della direttiva 96/61/CE, in quanto essa avrebbe completato la definizione — corretta — di «migliori tecniche disponibili» con una menzione relativa ai «costi eccessivi» delle dette tecniche, menzione che non figurerebbe nella direttiva. Infatti, se è vero che la direttiva definisce le migliori tecniche disponibili come quelle tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, essa non permetterebbe di escludere sistematicamente le tecniche la cui applicabilità e disponibilità comportino costi eccessivi in relazione ad impianti dello stesso ramo o di un ramo simile, di taglia media ed economicamente sano. Precisazioni di questo genere andrebbero al di là di quanto previsto dalla direttiva a tal proposito.

Con la sua seconda censura, la Commissione contesta inoltre al convenuto di avere ridotto la portata dell'obbligo di verifica o aggiornamento delle condizioni di autorizzazione di cui all'art. 13, n. 1, della direttiva, poiché, ai sensi delle disposizioni nazionali di trasposizione, una verifica di tal genere potrebbe essere intrapresa soltanto in tre circostanze determinate o in casi di necessità «debitamente motivata». I termini delle disposizioni nazionali sarebbero, ancora una volta, più restrittivi di quelli utilizzati dalla direttiva che, invece, fa semplicemente riferimento ad una verifica «periodica» e ad un aggiornamento, «se necessario», delle condizioni di autorizzazione.

Con la sua terza censura, la Commissione contesta infine al convenuto di aver recepito in maniera non corretta l'allegato I della direttiva, in quanto le misure nazionali di trasposizione della direttiva menzionerebbero le «sale caldaie con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW» e non, come nella categoria 1.1 del citato allegato, gli «impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW». Orbene, quest'ultima categoria sarebbe più ampia di quella delle sole sale caldaie.


(1)  GU L 257, pag. 26.