8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/56


Ricorso proposto il 23 luglio 2007 — Francia/Commissione

(Causa T-279/07)

(2007/C 211/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, L. Butel, e S. Ramet, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def., che dichiara incompatibili con l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con gli artt. 43 e 49 CE, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese che riservano a favore di tre enti creditizi, la Banque Postale, le Caisses d'Epargne et de Prevoyance e il Crédit Mutuel, diritti speciali per la distribuzione di «libretti A» e «libretti blu».

A sostegno del suo ricorso, essa deduce cinque motivi.

Il primo motivo deduce la violazione dei diritti della difesa e la mancata osservanza del principio del contraddittorio.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che i diritti speciali in esame costituivano un ostacolo alla libertà di stabilimento e, di conseguenza, erano incompatibili con l'art. 43 CE, senza aver dimostrato che tali diritti non erano necessari e proporzionati rispetto alle ragioni imperative di interesse generale costituite da obbiettivi di accesso all'alloggio e di accessibilità dei servizi bancari.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione della terza condizione di cui all'art. 86, n. 2, CE, considerando che il servizio di interesse economico generale di accessibilità al settore bancario riguarda esclusivamente le persone che hanno particolari difficoltà di accesso ai servizi bancari essenziali. Essa fa valere che la Commissione avrebbe oltrepassando i limiti della propria competenza di controllo sulla definizione di un servizio d'interesse economico generale e, ad ogni modo, avrebbe accolto una definizione troppo restrittiva della missione di accessibilità al settore bancario. Ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe altresì commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione della seconda condizione di cui all'art. 86, n. 2, CE relativa all'obbligo di conferire il servizio tramite un atto di pubblico imperio nonché nell'applicazione della quarta e quinta condizione posta dal detto articolo. Essa sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in un errore nel calcolo dell'impatto sulle finanze pubbliche dell'eliminazione dei diritti speciali e che avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione del principio di proporzionalità considerando che esistono misure meno restrittive per la libertà di stabilimento rispetto alla concessione di diritti speciali al fine di assicurare un finanziamento equilibrato dei servizi di interesse economico generale di accessibilità al settore bancario e di finanziamento dell'edilizia sociale.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare i diritti speciali in esame incompatibili con l'art. 49 CE.

Il quinto motivo invocato dalla ricorrente deduce la carenza di motivazione della decisione impugnata.