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25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 199/41 |
Ricorso del 25 giugno 2007 proposto da Petrus Kerstens avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 25 aprile 2007, causa F-59/06, Kerstens/Commissione
(Causa T-222/07 P)
(2007/C 199/78)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. C. Mourato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare l'ordinanza impugnata; |
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rinviare la causa dinanzi ad un'altra sezione del Tribunale della funzione pubblica; |
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statuire sulle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso d'impugnazione, il sig. Kerstens chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso con il quale egli ha chiesto l'annullamento, da una parte, del suo rapporto di evoluzione della carriera per l'anno 2004 e, dall'altra, della decisione dell'APN, recante rigetto del suo reclamo diretto contro tale rapporto di evoluzione della carriera.
Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
Il primo è fondato sulla violazione dell'art. 7, nn. 1 e 3, dell'allegato I allo Statuto della Corte e sulla violazione dell'art. 20 di detto Statuto, nonché su irregolarità procedurali lesive degli interessi del ricorrente. Egli fa valere che non sarebbe stato più possibile applicare l'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, valido mutatis mutandis per la procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, sulla cui base è stata emessa l'ordinanza impugnata, dopo due scambi di memorie ed uno scambio di note di osservazioni, vale a dire dopo aver dato applicazione alla procedura ordinaria. Secondo il ricorrente, in tali circostanze, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe potuto statuire sull'irricevibilità prima della fase orale.
Il secondo motivo, invocato in subordine, verte sulla violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e sull'irregolarità procedurale che ne deriva. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato possibile emanare l'ordinanza impugnata sulla base di tale disposizione senza proseguire il procedimento e, in particolare, senza la fase orale, in quanto l'avvocato generale non è stato comunque sentito e posto che l'irricevibilità invocata non è manifesta.
Il terzo motivo, dedotto in ulteriore subordine, è fondato sulla violazione del principio del contraddittorio, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe implicitamente deciso che uno dei documenti allegati alla controreplica fosse una prova dell'irricevibilità del ricorso addirittura prima che il ricorrente avesse avuto modo di esprimersi su tale documento.