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4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 31 maggio 2007 — Pedro IV Servicios S.L./Total España S.A.
(Causa C-260/07)
(2007/C 183/40)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti nella causa principale
Ricorrente: Pedro IV Servicios S.L.
Convenuta: Total España S.A.
Questioni pregiudiziali
Se, quando l'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83 (1) prevede che, «in deroga al paragrafo 1, lettera c), se l'accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio», tale disposizione debba essere interpretata nel senso che si riferisce al caso in cui il fornitore-locatore è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, nel senso che il riferimento all'affitto della stazione di servizio si estende a tutti quei titoli che conferiscono legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest'ultimo affittarla allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi di acquisto in esclusiva.
Se, qualora sia applicabile al caso in esame il regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790 (2), quando l'art. 5 di quest'ultimo prevede che l'esenzione non è applicabile se l'accordo di acquisto in esclusiva supera la durata di cinque anni, anche se «tale limite (…) non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente», tale disposizione vada interpretata nel senso che, quando nomina l'affitto, si riferisce al caso in cui il fornitore che affitta è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, se il riferimento all'affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli che conferiscano legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest'ultimo affittarla allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi di acquisto in esclusiva.
Se, quando l'art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ed il regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83, all'ottavo 'considerando', enuncia che «altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti, non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento», dal momento che la fissazione del prezzo di rivendita non compare fra le altre restrizioni alla concorrenza permesse ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento, tali disposizioni vadano interpretate nel senso che includono qualsiasi sorta di limitazione della libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo il margine minimo che si ritenga opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non impone esplicitamente, ma di cui raccomanda l'applicazione.
Se, quando l'art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, e l'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) [della Commissione] 22 dicembre 1999, n. 2790, include fra le restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi l'imposizione del prezzo di rivendita, tali disposizioni vadano interpretate nel senso di includere qualsiasi sorta di limitazione della libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo il margine minimo che si ritiene opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non impone esplicitamente, ma di cui raccomanda l'applicazione.
Il presente procedimento è sospeso sino alla pronuncia della Corte CE sulle questioni pregiudiziali.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).