4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/16


Ricorso presentato il 30 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-170/07)

(2007/C 183/26)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux, K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, introducendo l'esigenza di un controllo tecnico sui veicoli di occasione importati prima della loro immatricolazione mentre un'esigenza siffatta non sussiste per i veicoli nazionali che si trovano nella medesima situazione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 28 CE;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, in assenza di armonizzazione, «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza gli scambi comunitari va considerata misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative».

Una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa costituisce una violazione dell'art. 28 CE nella misura in cui non sia giustificata, sul fondamento dell'art. 30 CE o conformemente alla giurisprudenza della Corte, da esigenze imperative imposte nell'interesse generale.

La legge polacca «Prawo o ruchu drogowym» (codice della circolazione stradale) impone l'obbligo di effettuare un controllo tecnico anteriormente alla prima immatricolazione dei veicoli in Polonia. Poiché le nuove autovetture sono esonerate da tale obbligo, in pratica solo le autovetture di occasione importate da altri Stati membri sono soggette al controllo tecnico obbligatorio prima della loro immatricolazione in Polonia. Conseguentemente l'esigenza di un controllo siffatto costituisce una misura discriminatoria dei veicoli importati da altri Stati membri rispetto ai veicoli nazionali. La conclusione di cui supra è inoltre corroborata dal fatto che le autorità polacche prelevano, per effettuare il controllo tecnico, una tassa rilevante che è almeno due volte superiore alla tassa per il controllo periodico di un veicolo nazionale della stessa categoria. A parere della Commissione le autorità polacche non hanno fornito una giustificazione ragionevole per una distinzione siffatta. Alla luce della giurisprudenza consolidata normative nazionali che impongono costi supplementari a merci importate in confronto a merci simili nazionali, costituiscono una restrizione agli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 28 CE.

Onde giustificare tale misura, uno Stato membro deve dimostrare che essa è necessaria e proporzionata allo scopo. Conformemente all'art. 30 una misura siffatta non deve costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata negli scambi tra Stati membri.

Sotto tale profilo la Commissione ritiene che lo stato del veicolo risultante dal suo uso sulle pubbliche vie dal momento dell'ultimo controllo tecnico deve giustificare, tenuto conto della tutela della salute e della vita delle persone, il controllo effettuato al momento dell'immatricolazione, attraverso la constatazione che il veicolo non è stato coinvolto in un incidente e si trova in una buona condizione tecnica. Gli Stati membri possono quindi sottoporre i veicoli al controllo tecnico prima dell'immatricolazione a condizione però che un'esigenza siffatta non costituisca una discriminazione arbitraria, che cioè riguardi sia i veicoli importati da altri Stati membri, sia i veicoli nazionali, che si trovano in una situazione analoga. Quando invece normative nazionali non richiedono il controllo tecnico per i veicoli nazionali dichiarati ai fini dell'immatricolazione, che sono nel medesimo stato dei veicoli importati da altri Stati membri, tali normative vanno ritenute arbitrariamente discriminatorie.

Inoltre la Commissione è del parere che la normativa polacca limitante gli scambi intracomunitari non può essere giustificata quale forma di tutela della salute e della vita delle persone qualora non soddisfi i requisiti della necessità e della proporzionalità.

In primo luogo, se il veicolo ha superato il controllo dello stato tecnico in uno degli Stati membri, il principio dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento risultante dall'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 96/96/CE obbliga tutti gli Stati membri al riconoscimento del certificato rilasciato all'uopo come se fosse stato rilasciato da tali Stati. La Commissione deve respingere l'argomento delle autorità polacche relativo all'invalidità dei controlli periodici effettuati in un altro Stato membro. Ad avviso della Commissione, l'annotazione sui documenti di immatricolazione della cancellazione del veicolo dal pubblico registro non è diretta ad infirmare l'integralità dei controlli tecnici e di altre attestazioni, anzi tale cancellazione non ha niente a che vedere con lo stato tecnico del veicolo. In secondo luogo, un controllo selettivo sarebbe più commisurato alla tutela della sicurezza sulle strade laddove riguardasse esclusivamente quei veicoli importati da altri Stati membri per cui sussista un fondato indizio che costituiscano una minaccia alla sicurezza stradale o ambientale. In terzo luogo, la Commissione non condivide l'argomento del governo polacco secondo cui i controlli tecnici sono necessari riguardo all'identificazione dei veicoli ed alla lotta contro la criminalità. A parere della Commissione l'effettuazione di dettagliati controlli tecnici il cui costo supera di quasi il doppio quello dei controlli tecnici periodici, non è necessaria alla determinazione della categoria, della sottocategoria, della destinazione o del tipo di veicolo. Di norma tali informazioni figurano già nei documenti del veicolo che vengono presentati agli organi polacchi di immatricolazione. In quarto luogo, la Commissione respinge l'argomento delle autorità polacche riguardante la Convenzione di Vienna. Secondo la Commissione l'assenza di appropriata regolamentazione a livello internazionale non ha alcuna influenza sugli obblighi della Repubblica di Polonia nei confronti della Comunità.