4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Bruxelles — Belgio) — Office national des pensions (ONP)/Emilienne Jonkman, (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), e Noëlle Permesaen (C-233/06)/Office national des pensions

(Cause riunite da C-231/06 a C-233/06) (1)

(Parità di trattamento tra uomini e donne - Regime legale di pensione - Direttiva 79/7/CEE - Hostess di volo - Concessione di una pensione uguale a quella degli steward di volo - Pagamento di contributi di regolarizzazione in un unico versamento - Pagamento di interessi - Principio dell'effettività - Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale)

(2007/C 183/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du Travail di Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Office national des pensions (ONP), Noëlle Parmesaen (C-233/06)

Convenuti: Emilienne Jonkman (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), Office national des pensions

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail di Bruxelles — Interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24) — Possibilità per una donna, che sia stata esclusa dal regime pensionistico più favorevole, di esservi iscritta con effetto retroattivo, purché siano pagati i contributi relativi al periodo di iscrizione di cui trattasi nella forma di un versamento di un capitale unico, maggiorato di interessi di mora.

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, qualora uno Stato membro adotti una normativa che consente a persone di un determinato sesso, in origine discriminate, di beneficiare, per tutta la durata della loro pensione, del regime di pensione applicabile alle persone dell'altro sesso:

non osta a che il detto Stato membro faccia dipendere tale iscrizione dal pagamento di contributi di regolarizzazione costituiti dalla differenza tra i contributi pagati dalle persone in origine discriminate nel periodo durante il quale la discriminazione è avvenuta e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria di persone nello stesso periodo, maggiorati di interessi che compensano la svalutazione monetaria;

osta, invece, a che il detto Stato membro esiga che il detto pagamento dei contributi di regolarizzazione sia maggiorato di interessi diversi da quelli diretti a compensare la svalutazione monetaria;

osta parimenti a che si esiga che tale pagamento avvenga in un'unica soluzione, qualora tale condizione renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la regolarizzazione perseguita. Ciò avviene, in particolare, laddove la somma da pagare superi la pensione annuale dell'interessato.

2)

A seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio, vigilando in particolare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli dall'ordinamento comunitario.

3)

Nei casi in cui è stata constatata una discriminazione incompatibile col diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.