4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Bruxelles — Belgio) — Office national des pensions (ONP)/Emilienne Jonkman, (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), e Noëlle Permesaen (C-233/06)/Office national des pensions
(Cause riunite da C-231/06 a C-233/06) (1)
(Parità di trattamento tra uomini e donne - Regime legale di pensione - Direttiva 79/7/CEE - Hostess di volo - Concessione di una pensione uguale a quella degli steward di volo - Pagamento di contributi di regolarizzazione in un unico versamento - Pagamento di interessi - Principio dell'effettività - Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale)
(2007/C 183/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du Travail di Bruxelles
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Office national des pensions (ONP), Noëlle Parmesaen (C-233/06)
Convenuti: Emilienne Jonkman (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), Office national des pensions
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail di Bruxelles — Interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24) — Possibilità per una donna, che sia stata esclusa dal regime pensionistico più favorevole, di esservi iscritta con effetto retroattivo, purché siano pagati i contributi relativi al periodo di iscrizione di cui trattasi nella forma di un versamento di un capitale unico, maggiorato di interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, qualora uno Stato membro adotti una normativa che consente a persone di un determinato sesso, in origine discriminate, di beneficiare, per tutta la durata della loro pensione, del regime di pensione applicabile alle persone dell'altro sesso:
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2) |
A seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio, vigilando in particolare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli dall'ordinamento comunitario. |
3) |
Nei casi in cui è stata constatata una discriminazione incompatibile col diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. |