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4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Optimus — Telecomunicações SA/Fazenda Pública
(Causa C-366/05) (1)
(Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Direttiva 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE - Art. 7, n. 1 - Imposta sui conferimenti - Esenzione - Presupposti - Situazione al 1o luglio 1984)
(2007/C 183/10)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nella causa principale
Ricorrente: Optimus — Telecomunicações SA
Convenuta: Fazenda Pública
Interveniente: Ministério Público
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 4, n. 2, 7, n. 1, 8 e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23) — Imposizione ad una società per azioni di diritti di bollo per un'operazione di aumento del capitale sociale effettuata in numerario quando al 1o luglio 1984 questo tipo di operazione era esente da tali diritti.
Dispositivo
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1) |
Nel caso di uno Stato, come la Repubblica portoghese, che ha aderito alle Comunità europee con effetto dal 1o gennaio 1986, in mancanza di disposizioni derogatorie nell'atto di adesione di tale Stato o in un altro atto comunitario, l'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione obbligatoria ivi prevista vale per tutte le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335 che, al 1o luglio 1984, erano esentate, in tale Stato, dall'imposta sui conferimenti o che erano soggette a tale imposta con un'aliquota ridotta inferiore o pari allo 0,50 %. |
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2) |
Nel caso di uno Stato, come la Repubblica portoghese, che ha aderito alle Comunità europee con effetto dal 1o gennaio 1986, gli artt. 7, n. 1, e 10 della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, vietano l'introduzione dopo il 1o gennaio 1986 di un'imposta di bollo su un'operazione di aumento del capitale sociale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335, che al 1o luglio 1984, era esentata da tale imposta in forza del diritto nazionale. |