4.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi) — procedimento penale/Omni Metal Service

(Causa C-259/05) (1)

(Regolamento (CEE) n. 259/93 - Rifiuti - Cavi composti da rame e da PVC - Esportazione in Cina a fini di recupero - Voce GC 020 - Rifiuto misto - Combinazione di due sostanze figuranti nella lista verde di rifiuti - Mancata inclusione di tale rifiuto misto in detta lista - Conseguenze)

(2007/C 183/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank te Rotterdam

Imputato nella causa principale

Omni Metal Service

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te Rotterdam — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1) — Resti di cavi di un diametro di 15 cm composti da varie materie che devono o meno essere considerate come rifiuti di apparecchiature elettroniche ai sensi del codice GC 020 dell'elenco verde figurante all'allegato II del detto regolamento — Possibilità di trasportare tale rifiuti senza il procedimento di notifica o necessità di trasportarli separatamente.

Dispositivo

1)

La voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante nell'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano da equipaggiamenti elettronici.

2)

Il regolamento n. 259/93, come modificato dal regolamento n. 2557/2001, dev'essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di rifiuti contenuta nell'allegato II di detto regolamento non comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto composito di cui trattasi.


(1)  GU C 243 dell'1.10.2005.