21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/41


Ricorso presentato il 12 giugno 2007 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio

(Causa T-206/07)

(2007/C 170/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co., Ltd (Rappresentanti: J.-F.- Bellis, avocat, et G. Vallera, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente dal regolamento (CE) del Consiglio n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 23 aprile 2007, il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, il regolamento (CE) n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (1). Detto regolamento, oggetto del presente ricorso, istituisce nei confronti della ricorrente il dazio antidumping.

Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene che il dazio definitivo ad essa imposto sarebbe illegale in quanto la proposta di misure definitive presentata dalla Commissione al Consiglio, su cui si fonda il regolamento impugnato, sarebbe inficiata da due ordini di vizi.

Innanzi tutto, la ricorrente sostiene che la proposta trasmessa al Consiglio dalla Commissione non si fonda sulle conclusioni definitive a cui è giunta la Commissione, ma sulle conclusioni provvisorie. La ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nell'interpretare l'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) n. 384/96 (2), nel senso che esso le vieta di correggere in corso d'inchiesta la definizione iniziale della situazione di un'impresa ai fini di tale disposizione. La ricorrente sostiene quindi che la proposta della Commissione relativa alle misure definitive sarebbe viziata da un errore manifesto di diritto.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la proposta di misure definitive sarebbe viziata da una violazione delle forme sostanziali in quanto sarebbe stata adottata in violazione dei diritti della difesa e dell'art. 20, n. 5, del regolamento n. 384/96. A sostegno di tale motivo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe trasmesso la sua proposta al Consiglio ancor prima della scadenza del termine per il deposito delle sue osservazioni relativamente all'informazione finale emendata su cui si fonda la proposta.


(1)  GU 2007, L 109, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340, pag. 17).