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21.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 170/32 |
Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Anvil Knitwear/UAMI — Aprile e Aprile (Aprile)
(Causa T-179/07)
(2007/C 170/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anvil Knitwear, Inc. (New York, USA) (rappresentanti: G. Würtenberger, T. Wittmann, layewrs, e R. Kunze, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aprile e Aprile Srl (Frazione Funo, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 22 marzo 2007 (procedimento R 658/2006-2) relativa all'opposizione basata sulla domanda di registrazione n. 30 011 766 del marchio tedesco «ANVIL» avverso la domanda di marchio comunitario n. 3 800 232 «Aprile» e emblema; |
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accogliere l'opposizione avverso la domanda di marchio comunitario n. 3 800 232 «Aprile» e emblema e respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 3 800 232 «Aprile» e emblema; |
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Condannare la convenuta alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Aprile e Aprile Srl
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Aprile» per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 — domanda n. 3 800 232
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio denominativo nazionale «ANVIL» per prodotti rientranti nella classe 25
Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso non ha valutato gli aspetti della parziale identità e della parziale somiglianza dei prodotti in questione nonché l'accentuato carattere distintivo del marchio anteriore. Inoltre, la commissione di ricorso non ha precisato, oggettivamente e senza riserve, le ragioni sulle quali ha basato la sua decisione, e neppure ha preso correttamente in considerazione i fatti non contestati del procedimento.